Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22109 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12369 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

s.p.a. Equitalia Nomos, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del ricorso, dagli avvocati Maurizio Cimetti e Sante Ricci,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma,

alla via Bissolati, n. 76;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Impresa C. di C. M. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Carlo Amato e

Giuseppe Marini, elettivamente domiciliatosi presso Io studio del

secondo in Roma, alla via dei Monti Parioli, n. 48;

– controricorrente –

e nei confronti di

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Ufficio di Treviso, in

persona del rispettivo direttore pro tempore, Ministero

dell’Economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione 24, depositata in data 16 marzo 2009,

n. 20/24/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente ha impugnato due cartelle di pagamento concernenti rispettivamente irpeg, irap ed Iva relative all’anno 1998 ed Irpeg ed Irap inerenti all’anno 1999, ad essa notificate entrambe il 29 marzo 2006 in esito al controllo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate, eccependo per quanto ancora d’interesse la decadenza dall’azione di riscossione per tardività delle notificazioni.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto i ricorsi e quella regionale ha respinto l’appello della società, ritenendo maturata la decadenza dall’azione di riscossione per l’intempestività della notificazione delle cartelle.

Contro questa sentenza propone ricorso l’agente per la riscossione per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui replica con controricorso la sola società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero, estraneo al giudizio.

2.- Infondate sono poi le eccezioni d’inammissibilità del ricorso proposte in controricorso:

– la deduzione di violazione di legge non è generica, perchè riguarda la ratio decidendi della sentenza impugnata;

– il ricorso è autosufficiente, perchè indica in maniera esauriente gli elementi di fatto rilevanti;

– i quesiti proposti sono adeguatamente formulati.

3.- Con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’agente per la riscossione sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal giudice d’appello, le cartelle dovessero essere notificate entro il termine decennale di prescrizione ordinaria e che per conseguenza fosse tempestiva la notificazione avvenuta nel 2006, in quanto tale idonea ad impedire la maturazione della decadenza eccepita (primo motivo) e che l’applicazione del termine di decadenza previsto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), come convertito, all’attività già svolta caducherebbe le notificazioni già eseguite in contrasto con l’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione (secondo motivo).

3.1.- La censura è infondata.

Questa Corte ha già chiarito (vedi, in particolare, Cass. 30 novembre 2005, n. 26104) che l’invito della Consulta di munire il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, di un termine per la notifica della cartella, a seguito della modifica intervenuta nel corso del 2001, che aveva eliso il termine previgente (con il D.Lgs. n. 193 del 2001, che aveva soppresso, nell’art. 25, le parole “entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo”), è stato seguito dal legislatore, con riguardo non soltanto al nuovo regime della notificazione di ogni tipo di cartella riferibile a tributi, ma anche con riguardo alla notifica delle cartelle “in deroga” alla disciplina dettata per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis. In tal caso, ha proseguito la Corte, il D.L. n. 106 del 2005, come convertito dalla L. n. 156 del 2005, ha stabilito che “la cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; b) del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001”.

3.2.- Dunque, le cartelle relative alle dichiarazioni presentate entro gli anni 2001, 2000, 1999, 1998, 1997 e 1996 e liquidate ex art. 36 bis, devono essere (o devono essere state) notificate, rispettivamente, entro gli anni 2006, 2005, 2004, 2003, 2002 e 2001. Se vi siano giudizi in corso relativi a tali (o anche a precedenti) anni di presentazione della dichiarazione (e d’imposta) gli stessi andranno regolati sulla base di tale disciplina transitoria: e ciò in quanto la Corte costituzionale ha ripristinato, con intervento additivo, il termine di notifica, comportando per il giudice l’obbligo di verificarne l’osservanza, salvo a rinviarne la fissazione al legislatore, alla quale il legislatore, si è visto, ha provveduto.

3.3.- Nè è destinata ad incidere la modifica operata dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 417, in virtù del quale l’art. 25, prevede che il concessionario notifichi la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo, essendo evidente che, in assenza di un termine certo fissato per la consegna del ruolo, è totalmente inefficace il termine decadenziale privo di un dies a quo.

4.- Quanto all’Iva, la Corte ha recentemente ribadito che il termine di decadenza previsto per eseguire la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. 10 gennaio 2013, n. 445; Cass. 5 ottobre 2012, n. 16990; Cass. 19 settembre 2012, n. 15786).

5.- Infine, ha precisato questa Corte (tra varie, vedi Cass. 9 luglio 2014, n. 15661), il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 50 bis e ter, come introdotti dalla L. di conversione del 31 luglio 2005 n. 156, ha valore di disposizione transitoria ed opera retroattivamente non solo per le situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato, in quanto diretta ad ovviare ad una lacuna normativa derivante dalla sentenza n. 280 del 2005 della corte costituzionale ed a garantire l’interesse dell’erario di evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi.

6.- Nel caso in questione si è dunque prodotta decadenza, giacchè, a fronte del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 1998 e 1999, la notificazione delle due cartelle di pagamento è tardivamente avvenuta nel 2006.

6.1.- Il ricorso va quindi respinto.

Le spese vanno tuttavia compensate in relazione alla parte costituita, giacchè l’indirizzo di questa Corte si è consolidato successivamente al deposito del ricorso.

PQM

 

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero, lo rigetta per il resto e compensa le spese in relazione alla parte costituita.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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