Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22109 del 04/09/2019
Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/09/2019), n.22109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20739/2015 proposto da:
F.LLI Z.F. E P. S.N.C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO
ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;
– ricorrente –
contro
M.I., C.A., C.R.,
C.V., nella qualità di eredi di C.P., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio
dell’avvocato MARIA CIMINO, rappresentati e difesi dall’avvocato
DARIO MARIA DOLEI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,
depositata il 04/03/2015, R. G. N. 1723/2010.
Fatto
RILEVATO
che il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda avanzata da C.P. nei confronti della Fratelli Z.F. e P. s.n.c. volta ad ottenerne la condanna alla corresponsione delle differenze retributive a lui spettanti per l’attività lavorativa svolta quale operaio agricolo;
che con decisione del 4 marzo 2015 la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado;
che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Z.F. e P. s.n.c.; che si sono costituiti gli eredi di C.P.; che le parti hanno presentato istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio.
Diritto
RITENUTO
che la rinuncia risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e presentata congiuntamente da entrambe le parti accordatesi transattivamente;
che, quindi, a norma dell’art. 390 c.p.c., il procedimento deve essere dichiarato estinto;
che le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il processo. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019