Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22109 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/09/2019), n.22109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20739/2015 proposto da:

F.LLI Z.F. E P. S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MARIO

ANTONINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO ANDRONICO;

– ricorrente –

contro

M.I., C.A., C.R.,

C.V., nella qualità di eredi di C.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CIMINO, rappresentati e difesi dall’avvocato

DARIO MARIA DOLEI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 254/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/03/2015, R. G. N. 1723/2010.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Catania aveva accolto la domanda avanzata da C.P. nei confronti della Fratelli Z.F. e P. s.n.c. volta ad ottenerne la condanna alla corresponsione delle differenze retributive a lui spettanti per l’attività lavorativa svolta quale operaio agricolo;

che con decisione del 4 marzo 2015 la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado;

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Z.F. e P. s.n.c.; che si sono costituiti gli eredi di C.P.; che le parti hanno presentato istanza congiunta di rinuncia agli atti del giudizio.

Diritto

RITENUTO

che la rinuncia risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. e presentata congiuntamente da entrambe le parti accordatesi transattivamente;

che, quindi, a norma dell’art. 390 c.p.c., il procedimento deve essere dichiarato estinto;

che le spese devono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il processo. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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