Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22108 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 14/09/2016, dep. 31/10/2016), n.22108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15769/2015 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38, presso

lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e difesa

dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3572/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, emessa il 22/10/2014 depositata il 19/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3572/24/14, depositata il 19 novembre 2014, non notificata, la CTR della Sicilia ha rigettato l’appello, proposto nei confronti del Comune di Canicattì, dalla sig.ra M.M. per la riforma della sentenza di primo grado resa dalla CTP di Agrigento, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento per ICI per l’anno (OMISSIS).

La sentenza della CTR, per quanto qui rileva, ritenne che la notifica dell’atto impositivo tramite agenzia privata di recapito, determinante l’inesistenza della notificazione, comportava, tuttavia, al più, il venir meno della funzione probatoria che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, ricollega agli “invii raccomandati”, ma che, essendo incontroverso nella fattispecie in esame che la contribuente avesse avuto piena conoscenza dell’atto medesimo entro il termine di decadenza concesso all’Ufficio per adottarlo e notificarlo, proponendo quindi la contribuente la relativa impugnazione entro il termine, stabilito, a pena di decadenza, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, doveva escludersi la nullità dell’atto impositivo come conseguenza dell’inesistenza della notificazione, avendo l’atto raggiunto comunque il suo scopo.

Avverso detta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1, 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relazione al n. 5 della stessa disposizione del codice di rito.

Va premesso al riguardo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 6 maggio 2015, n. 9100), che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione dell’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

Nel caso di specie, tuttavia, le censure, pur singolarmente esaminate, non superano ciascuna il vaglio di ammissibilità.

Quella per insufficiente o contraddittoria motivazione è riferita, infatti, alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non più applicabile al giudizio in esame avente ad oggetto ricorso per cassazione proposto avverso sentenza depositata il 19 novembre 2014, essendo ormai la censura per vizio di motivazione, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, seguita all’entrata in vigore della modifica ad esso apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, ristretta, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054) al vizio di motivazione che si converta in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Quella per violazione delle succitate norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, pur indicando quelle che si assumono violate dalla decisione impugnata, non riporta la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute in detta pronuncia che si assumono essere contrastanti con le norme regolatrici del caso di specie o con l’interpretazione giurisprudenziale in materia, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, non consentendo così alla Corte di verificare il fondamento della denunciata violazione (cfr., tra le molte, più di recente, Cass. sez. 6 – Lav., 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. sez. 6-5, ord. 1 dicembre 2014, n. 25149; Cass. sez. 3, 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. sez. 2, 24 ottobre 2013, n. 24131).

Manca, infatti, nella formulazione del motivo di ricorso, ogni valutazione critica, con riferimento alle norme che si assumono violate, dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’inesistenza della notifica conseguita all’invio raccomandato da parte del Comune dell’avviso di accertamento non per mezzo di Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio universale, non si riverbera automaticamente sulla nullità dell’atto impositivo, essendo nella fattispecie incontroverso che la contribuente ne abbia avuto conoscenza in pendenza del termine di decadenza per l’accertamento della pretesa impositiva ed abbia quindi potuto impugnare l’atto nel termine stabilito a pena di decadenza per la proposizione dell’impugnazione dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, non rilevando, in tal caso, l’inesistenza della notifica, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (avendo la sentenza impugnata suffragato tale affermazione attraverso il richiamo a Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854, pur afferente a fattispecie diversa).

Alla luce delle precedenti osservazioni, contenute nella relazione depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che il collegio fa proprie, parte ricorrente ha depositato memoria, con la quale sostanzialmente ha inteso integrare e/o emendare il ricorso in relazione ai rilievi prospettati nella relazione.

Ciò, tuttavia, non è ammissibile, essendo nel giudizio di legittimità le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare o chiarire le difese già svolte, senza che sia possibile specificare o integrare il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il ricorso introduttivo (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 10 maggio 2006, n. 11097; Cass. scz. 6-L, ord. 18 dicembre 2014, n. 26670).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza, stante l’inammissibilità di entrambe le censure come formalmente compendiate nell’unico motivo di ricorso.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il Comune intimato svolto difese.

Ricorrono i presupposti di legge, come indicato in dispositivo, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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