Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22108 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16519 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

D.M.P. e D.M.S., rappresentati e difesi,

giusta procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati

Massimo Nardi e Luigi Marsico, presso lo studio dei quali in Roma,

al viale Regina Margherita, n. 262, elettivamente si domiciliano;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sede di Foggia, sezione 27, depositata in

data 17 maggio 2010, n. 105/27/10.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate accertò maggiore materia imponibile ai fini dell’iva e dell’Irap nei confronti della s.n.c. Vetreria D.M.P. & C., ma la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità della pretesa tributaria in relazione agli anni 2002 e 2003, riducendola, invece, in relazione all’anno d’imposta 2001. La sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Successivamente i contribuenti, soci della s.n.c., hanno proposto opposizione di terzo ordinaria avverso la suindicata sentenza, lamentando di essere stati pretermessi dal giudizio in violazione del litisconsorzio necessario che era configurabile rispetto a loro.

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso facendo leva, per un verso, sul fatto che il processo tributario non prevede l’esperibilità del rimedio e, per altro verso, sul fatto che nel caso concreto non v’è stata alcuna pretermissione, giacchè i due contribuenti, unici due soci della s.n.c., hanno partecipato al giudizio, sia pure nella veste di amministratori e legali rappresentanti della società.

Contro questa sentenza i due contribuenti propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivi e che illustrano con memoria, cui l’Agenzia reagisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Le due censure, da esaminare congiuntamente perchè connesse, con le quali i contribuenti per un verso denunciano l’erroneità della statuzione della sentenza impugnata che ha escluso la loro pretermissione, insistendo sul fatto che non hanno speso la qualità di soci nel giudizio avverso l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, e per altro verso sostengono l’esperibilità anche nel processo tributario dell’opposizione di terzo, deducendo in subordine l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 50, nella parte in cui non ne consente l’applicazione, sono inammissibili per carenza d’interesse.

2.- Del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 50, richiama, tra i mezzi d’impugnazione, l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione, ma non l’opposizione ordinaria di terzo.

Stando a questa disposizione, dunque, le sentenze tributarie non parrebbero impugnabili con lo strumento in esame; tanto che questa Corte (Cass. 12 gennaio 2012, n. 255), sia pure in obiter, nell’escludere la compatibilità col processo tributario dell’art. 344 c.p.c., secondo il quale “è ammesso soltanto l’intervento dei terzi che potrebbero proporre l’opposizione a norma dell’art. 404 c.p.c.”, ha appunto fatto leva sulla circostanza che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 50, non contempla l’opposizione di terzo tra le impugnazioni esperibili in tale processo”.

Larga parte della dottrina sostiene, di contro, che, in una visione ordinata ai principi civilistici e costituzionali, l’omesso richiamo da parte dell’art. 50 dell’opposizione ordinaria di terzo sia irrilevante. E, a tal fine, invoca il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, che estende alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie le disposizioni del titolo 3^, capo 1^, libro 2^ del codice di procedura civile, tra le quali v’è l’art. 323 c.p.c., che annovera l’opposizione di terzo fra i mezzi d’impugnazione delle sentenze; la norma avrebbe quindi funzione di cerniera tra il sistema generale delle impugnazioni e quello particolare del processo tributario.

Un’eco di questa posizione si legge nel ricorso e nella memoria, in cui si prospetta, in mancanza di adesione a questa tesi, il dubbio di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 50, sulla scia della sentenza della Consulta (Corte cost. 17 maggio 1995, n. 177) che dichiarò illegittimi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 28 e 36, istitutiva dei TAR, nella parte in cui non prevedevano l’opposizione di terzo fra i mezzi d’impugnazione.

3.- Il punto è, tuttavia, che tale questione non è rilevante nella fattispecie in esame.

A mente dell’art. 404 c.p.c., comma 1, “un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”.

3.1.- Nel caso in esame, di contro, i soci di società di persone pretermessi non risultano in alcun modo pregiudicati dalla sentenza sia pure divenuta definitiva resa nei confronti della società.

Giustappunto con riguardo al litisconsorzio necessario tra società e soci in relazione all’accertamento tributario emesso per la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, le sezioni unite di questa Corte, difatti, proprio con la sentenza richiamata in ricorso (Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815), hanno sottolineato che qualora, in violazione dei principi del litisconsorzio necessario, si formino giudicati “parziali” relativi a singole posizioni, i rapporti fra il giudicato parziale e le posizioni dei soggetti nei cui confronti non si sia formato il giudicato debbono essere risolti in base ai principi del contraddittorio e del diritto di difesa, per cui il terzo può trarre beneficio dal giudicato inter alios, ma non esserne pregiudicato. Il che significa che l’impugnazione da parte del socio dell’avviso a lui notificato ai fini del recupero dell’Irpef sul reddito di partecipazione gli consente di rimettere in discussione il reddito prodotto dalla società, benchè sia intervenuta sentenza, a contraddittorio non integro, in relazione a questa.

3.2.- Il principio, d’altronde, si coordina con la regola dell’inutilità della sentenza resa a contraddittorio non integro, che non spiega alcun effetto nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, i quali rinvengono la loro tutela nelle norme che limitano gli effetti dei provvedimenti giudiziali a coloro che hanno assunto nel processo la veste di parte.

3.3.- In ipotesi speculare, del resto, con riguardo, cioè, al giudicato favorevole, questa Corte (Cass. 24 luglio 2009, n. 17368) ha specificato che i soci di una società di persone possono giovarsi del giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società (pronunciato per motivi diversi da vizi di notificazione o da cause non rapportabili ai soci), che ha carattere oggettivamente pregiudiziale, anche se non abbiano partecipato al relativo giudizio, in quanto essi non hanno ricevuto alcun danno dalla mancata partecipazione, mentre l’Ufficio non può invocare alcun limite all’efficacia del giudicato, avendo partecipato al giudizio o essendo stato messo in condizione di farlo.

4.- Nè a diverse conclusioni si può pervenire in base a quanto affermato da successiva pronuncia delle sezioni unite (Cass., sez. un., 23 gennaio 2015, n. 1238).

Con questa sentenza, le sezioni unite hanno sì stabilito (p. 14) che “il pregiudizio per il terzo cui allude l’art. 404 c.p.c., comma 1, è, con riferimento a tutte le situazioni che legittimano a detta opposizione, di natura giuridica prima ancora ed eventualmente che di natura pratica, cioè nascente da attività di esecuzione della statuizione di cui alla sentenza resa inter alios, sia essa passata in cosa giudicata, sia essa ancora impugnabile con i rimedi ordinari…”; ma il principio è stato reso in tema di tutela possessoria, qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un’opera in proprietà o possesso di più persone, di modo che rilevante per le sezioni unite è stata la circostanza, segnalata in sentenza, che sul comproprietario o compossessore non autore dello spoglio incida l’attività ripristinatoria, essendo egli per conseguenza destinatario del provvedimento di tutela ripristinatoria.

5.- Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per carenza d’interesse ad agire.

Ciò determina che la questione di legittimità costituzionale va disattesa per carenza di rilevanza.

La novità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese.

PQM

 

la Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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