Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22108 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/09/2019), n.22108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12064/2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 70,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PALMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato PASQUALE PACIFICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7278/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/10/2014, R. G. N. 9554/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza in data 30 ottobre 2014, la Corte d’Appello di Napoli ha riformato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda avanzata da R.C. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana mediante la quale era stato chiesto dichiararsi il diritto del dipendente dal 7.02.2005 all’anzianità di servizio maturata dall’inizio del rapporto giudizialmente accertato al 27.7.1995, con conseguente condanna della Rete al pagamento degli scatti di anzianità per gli importi maturati dal 7.2.2005 da quantificarsi in separato giudizio;

– in particolare, la Corte, pur condannando la Rete Ferroviaria alla corresponsione dei richiesti scatti di anzianità soltanto a partire dal 7.2.2005, data di decorrenza del nuovo rapporto instaurato fra le parti a seguito di accordo transattivo, aveva dichiarato il diritto del ricorrente alla quantificazione degli stessi sull’anzianità di servizio maturata dall’inizio del rapporto come giudizialmente riconosciuto a decorrere dal 27.7.1995;

– avverso tale pronunzia propone ricorso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, R.C..

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi successivi attesa la connessione oggettiva e soggettiva;

– con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., censurandosi la lettura del verbale transattivo intercorso tra le parti, là dove, a fronte della assunzione a tempo indeterminato a far data dal 7.2.2005, il R. aveva espressamente dichiarato di rinunziare agli effetti giuridico sostanziali del dispositivo della Corte d’Appello di Napoli n. 5177 del 28/10/2004 asserendo, altresì, di essere integralmente soddisfatto di ogni sua pretesa e/o diritto in ordine alla titolarità del pregresso rapporto di lavoro e non avere null’altro a pretendere dalla RFI S.p.A. sotto nessuno degli aspetti ricollegabili alla titolarità del rapporto stesso;

– il motivo è fondato;

– la piana lettura del verbale transattivo intercorso fra le parti induce a ritenere corretta la interpretazione offerta dal giudice di primo grado, essendo stata pattuita fra le parti una nuova assunzione a tempo indeterminato presso la società, la cui decorrenza veniva fissata al 7 febbraio 2005, data di pochissimo successiva a quella della sigla del verbale, risalente al 26 gennaio 2005;

– la forfetizzazione delle differenze economiche riguardava, senza dubbio, come risulta dal medesimo verbale, il pregresso rapporto, con ciò asseverandosi ulteriormente la costituzione di una nuova relazione lavorativa, instauratasi come posta transattiva rispetto a quanto statuito in sentenza;

– se questa è la piana e tranquillante lettura del contenuto del verbale, e se, quindi, con il verbale transattivo del 26 gennaio 2005 le parti avevano ritenuto di costituire un nuovo rapporto di lavoro decorrente dal 7 febbraio 2005, evidentemente è da tale data che sarebbero iniziati a decorrere gli scatti di anzianità, essendo rimasti privi di causa quelli relativi al precedente rapporto, venuto meno per effetto della intervenuta transazione;

– è innegabile, d’altro canto, che ogni volta che un nuovo rapporto viene instaurato inizia a decorrere una nuova anzianità nell’ambito di quel singolo rapporto di lavoro così maturando, quindi, il diritto ai corrispondenti scatti di anzianità;

– il motivo deve essere accolto e va ritenuto assorbito il secondo motivo, sempre inerente alla violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Sotto diverso profilo;

– trattandosi di cassazione della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 1, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta

dal R. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;

– vanno compensate le spese relative ai primi due gradi di giudizio alla luce del difforme esito degli stessi, mentre in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta da R.C. nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Compensa le spese relative ai due gradi di merito e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ciascun ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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