Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22107 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12788-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in Roma, VIA POMPEO

MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato MAURO LONGO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), REGIONE LAZIO;

– intimate –

avverso la sentenza n. 7012/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 13/g10/2014, depositata il 20/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lazio n. 7012/2014/20, depositata il 20.11.2014, che ha rigettato la richiesta di revocazione della sentenza resa dalla stessa CTR in data 16.9.2013. Con tale ultima pronunzia la CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla contribuente nei confronti della Regione Lazio per effetto del mancato perfezionamento della notifica del ricorso alla parte appellata.

La CTR del Lazio ha ritenuto che la doglianza esposta dal S. in sede di revocazione non integrava un errore di fatto ma semmai una violazione di legge, lamentandosi la mancata applicazione della disciplina di cui al D.M. 1 ottobre 2008 che riconosce la piena regolarità della notifica effettuata con apposizione del timbro postale di arrivo e firma dell’incaricato alla distribuzione nel caso di invii plurimi ad unico destinatario.

Il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4. La CTR non aveva considerato l’esistenza di un errore visivo dell’avviso di ricevimento nel quale era incorso il giudice di appello, risultando per tabulas che la consegna multipla ad unico destinatario era stata effettuata ai sensi del D.M. 1 ottobre 2008, art. 20 con timbro e firma dell’incaricato alla distribuzione. Nessuna difesa scritta hanno depositato le parti intimate. La parte ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è manifestamente infondato.

Cass. n. 25654/2013 ha chiarito che l’errore revocatorio si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 14608 del 2007).

Orbene, nel caso di specie la sentenza gravata di ricorso si è perfettamente uniformata ai superiori principi, qualificando come ipotetico error iuris la mancata considerazione della disciplina di cui al D.M. 1 ottobre 2008 in tema di notifica multipla ad un unico destinatario, non integrando l’errata valutazione, percezione od interpretazione delle risultanze processuali il vizio revocatorio prospettato – v., in termini, Cass. n. 7993/2016 -.

Sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente in memoria, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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