Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22107 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 22107 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 5671-2011 proposto da:
MARSEGLIA

CENTER

SRL

01890760612,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 9, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato FERNANDO DELL’ESTATE;
– ricorrente contro

DE PASQUALE GIUSEPPE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3664/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 08/11/2010;

Data pubblicazione: 29/10/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/09/2015 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato DELL’ESTATE Fernando, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6-10-2001 De Pasquale
Giuseppe esponeva che aveva commissionato alla Marseglia Center
s.p.a. un pavimento di marca Marazzi di prima scelta di mq. 90,88,

consegnata il 9-2-2001; che dopo un mese, all’atto della posa in
opera, e dopo la pulitura, egli si era avveduto di un disomogeneo
tono del colore delle piastrelle; che aveva denunciato al venditore i
vizi della merce con raccomandata del 14-3-1001, senza, tuttavia,
avere alcun riscontro. Tanto premesso, l’attore conveniva in giudizio
la Marseglia. Center s.p.a., chiedendo, previo accertamento dei vizi
descritti, la sua condanna alla riduzione del prezzo e al risarcimento
dei danni connessi alla necessità di provvedere alla rimozione della
pavimentazione ed alla realizzazione di un nuovo massetto e
pavimento.
Nel costituirsi, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla
chiamata in causa della Marazzi s.p.a., produttrice del materiale
oggetto di causa; eccepiva la decadenza dell’attore dalla garanzia di
legge, per essere stati i vizi denunciati il 14-3-2001, ben oltre il
termine di otto giorni dalla consegna, avvenuta il 9-2-2001;
contestava, comunque, di essere tenuta alla garanzia per vizi della
cosa, avendo, quale venditore, il solo compito di favorire e
promuovere la vendita secondo le istruzioni del fabbricante.

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pagando un importo di euro 7.415,37; che la merce era stata

Autorizzata la chiamata in causa della Marazzi s.p.a.,
quest’ultima si costituiva sollevando preliminarmente l’eccezione di
decadenza ex art. 1495 c.c. nei confronti della società Maeseglia,
alla quale aveva consegnato il materiale sin dal 22-1-2001, senza che

chiamata contestava la fondatezza della domanda del De Pasquale, al
quale riteneva addebitabile un difetto di vigilanza nel verificare,
subito e a mezzo di un posatore professionale, la qualità delle
piastrelle.
Con sentenza in data 21-4-2004 il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Sezione Distaccata di Carinola, rigettava la domanda
attrice; rigettava, per l’effetto, la domanda proposta dalla convenuta
nei confronti della terza chiamata; compensava le spese di giudizio.
Il De Pasquale proponeva appello avverso la predetta sentenza,
deducendo l’insussistenza di un vizio apparente e la presenza di un
vizio occulto, la conseguente inapplicabilità dell’art. 1511 c.c. e
l’insussistenza della decadenza per avvenuto riconoscimento del
vizio.
Si costituiva solo la società Marazzi, mentre la società
Marseglia rimaneva contumace.
A seguito dell’espletamento della prova orale articolata
dall’appellante, con sentenza in data 8-11-2010 la Corte di Appello
di Napoli dichiarava inammissibile la domanda proposta dal De

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la stessa muovesse riserve o contestazioni. Nel merito, la terza

Pasquale nei confronti della società Marazzi con l’atto di appello; in
accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta
dall’attore nei confronti della Marseglia s.p.a., condannava detta
società a pagare al De Pasquale la somma di euro 3.000,00, oltre agli

dichiarava interamente compensate le spese di doppio grado nei
confronti della terza chiamata; condannava la convenuta alla
rifusione delle spese di doppio grado in favore dell’attore.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la
Marseglia Center s.p.a., sulla base di tre motivi.
De Pasquale Giuseppe non ha svolto alcuna attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità
dell’atto di appello proposto dal De Pasquale e la conseguente nullità
del procedimento e della sentenza di secondo grado, non contenendo
il predetto atto l’avvertimento secondo cui la convenuta, in caso di
mancata costituzione nei termini, sarebbe decaduta dalla facoltà di
proporre appello incidentale.
Il motivo è infondato.
Come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte a
composizione di un contrasto sorto sulla questione, infatti„ l’art. 342
c.p.c. -che, nel testo (applicabile

ratione temporis nel presente

giudizio) quale sostituito dall’art. 50 legge 26 novembre 1990, n.

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interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo;

353, e prima dell’ulteriore modifica di cui all’art. 54, comma 1, lett.
a, del di. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012,
n. 134, prevede che l’appello si propone con citazione contenente
l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici

P.C.”- non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima
disposizione, l’atto di appello contenga anche lo specifico
avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell’art. 163 c. p.
c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono
solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è
possibile, in mancanza di un’espressa previsione di legge, estendere
la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello
comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata
(Cass. Sez. Un. . 18-4-2013 n. 9407).
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1491, 1495, 1511 c.c., nonché
l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene che nella
specie si è in presenza di un vizio apparente, atteso che la denunziata
disomogeneità del tono e del colore delle piastrelle era notevole e
diffusa e, quindi, immediatamente percepibile alla vista. Deduce,
pertanto, che l’acquirente era tenuto alla denuncia dei vizi entro il
termine di otto giorni dal momento in cui era stato in grado di

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dell’impugnazione, “nonché le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.

esaminare la merce, e cioè dalla sua consegna; e che appare
insufficiente e contraddittoria l’affermazione della Corte di Appello,
secondo cui la scoperta del vizio presupponeva la posa in opera delle
piastrelle.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di
garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del
termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il “vizio
apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario
esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria,
il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della merce,
mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della
“scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato
“certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista (Cass. 301-1995 n. 1082; Cass. 30-8-2000 n. 11452; Cass. 6-6-2002 n. 8183).
E’ vero, pertanto, che, in tema di vendita di cose mobili da
trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c., facendo
decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone
un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere
di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di
rilevarne i difetti eventuali anche, se del caso, con una indagine a
campione (Cass. 10-4-2000 n. 4496).

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Il motivo è privo di fondamento.

La disposizione in esame, tuttavia, si riferisce ai soli vizi
apparenti (cfr. Cass. 5-1-1996 n. 49; Cass. 26-8-1993 n. 9008),
mentre per i vizi non apparenti il termine per la denuncia, in base
alla regola generale posta dall’art. 1495 c.c., decorre dal momento

acquisito la certezza della loro esistenza.
Stabilire, poi, in quale momento tale certezza oggettiva sia
stata acquisita dal compratore è questione di fatto, rimessa al giudice
di merito (Cass. 6-6-2002 n. 8183)
Nella specie, il giudice di appello, con motivazione immune da
vizi logici e con apprezzamento in fatto sottratto al sindacato di
questa Corte, ha accertato che il vizio denunciato dall’attore non era
riconoscibile al momento della consegna ed era, pertanto, da
qualificare come vizio “occulto”. Nel rilevare, infatti, che tale vizio
si concretizzava in un disomogeneo tono del colore delle piastrelle,
essa ha osservato che la scoperta di tale vizio presupponeva la posa
in opera delle piastrelle medesime, atteso che soltanto a seguito della
posa in opera è stato possibile, per il De Pasquale, acquisire la
certezza e non il semplice sospetto della sussistenza del vizio: solo
in tale momento, invero, accostando le piastrelle le une alle altre, è
stato possibile notare la disomogeneità dei toni.
Essendosi, pertanto, in presenza di un vizio non apparente, la
sentenza impugnata, nel far decorrere il termine della denuncia dalla

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della loro scoperta, e cioè dal giorno in cui l’acquirente abbia

data della scoperta di tale vizio, ha fatto buon governo dei principi
di diritto che regolano la materia.
3) Con il terzo motivo la società Marseglia si duole della
contraddittoria motivazione, in relazione all’affermazione secondo

della società Marseglia, portatosi sul posto con un rappresentante
della Marazzi, aveva riconosciuto l’esistenza dei difetti. Deduce che
il predetto teste si è limitato a riferire di aver appreso dal De
Pasquale che un rappresentante della “Marazzi o della Marseglia” si
era recato sul posto ed aveva affermato

“che le cose potevano

andare”; che la circostanza non costituisce riconoscimento del vizio
ed è comunque irrilevante, attesa la conoscenza de relato dei fatti
affermati; che i vizi riconosciuti dalla Marazzi non sono ascrivibili
anche alla Marseglia.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di Appello, pur avendo dato atto che l’accoglimento
del primo motivo di gravame aveva “con ogni evidenza carattere
assorbente in relazione al secondo”, con il quale il De Pasquale
aveva dedotto

“l’insussistenza della decadenza per avvenuto

riconoscimento del vizio”, ha rilevato, tuttavia, “ancorché per mera
completezza espositiva”, che anche tale motivo era fondato, e ha
illustrato le ragioni del proprio convincimento.

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cui il teste Carrillo Antonio aveva riferito che un rappresentante

Le argomentazioni esposte al riguardo dal giudice del gravame
sono state, all’evidenza, svolte ad abundantiam e non incidono,
pertanto, sull’effettiva ratio della decisione, costituita dalla ritenuta
esistenza di un vizio non apparente e dalla conseguente tempestività

Orbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza
quello secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per
cassazione che censuri una argomentazione della sentenza impugnata
svolta ad abundantiam e non costituente, pertanto, una

ratio

decidendi della medesima (tra le tante v. Cass. 22-11-2010 n. 23635;
Cass. 5-6-2007 n. 13068; Cass. 23-11-2005 n. 24591).
4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
Poichè l’intimato non ha svolto alcuna attività difensiva, non
vi è pronuncia sulle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consig
Il Consigliere estensore

della relativa denuncia.

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