Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22107 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15743 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

s.a.s. Impresa C. di C. M. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale a margine del controricorso, dagli avvocati Carlo Amato e

Giuseppe Marini, presso lo studio dei quali in Roma, alla via dei

Monti Parioli, n. 48, elettivamente si domicilia

– controricorrente –

e nei confronti di:

s.p.a. Equitalia Nomos, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine

del controricorso, dagli avvocati Maurizio Cimetti e Sante Ricci,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma,

alla via Bissolati, n. 76;

– controricorrente –

nonchè di:

Agenzia delle Entrate, direzione di Treviso, in persona del direttore

pro tempore, Ministero dell’Economia e delle finanze, in persona del

ministro pro tempore;

– intimati –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale del Veneto, sezione 9, depositata in data 21 aprile 2009,

n. 29/9/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’agente per la riscossione ha notificato alla società cartella di pagamento scaturente dall’iscrizione a ruolo di importi dichiarati, ma non versati, a titolo di Iva e di Irpeg relative agli anni d’imposta 2002 e 2003, che la contribuente ha impugnato.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, mentre quella regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, in ragione dello sgravio della cartella intervenuto dopo la sentenza di primo grado, funzionale al rimborso delle somme che ne erano oggetto, nel frattempo restituite dalla società.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per ottenere la cassazione di questa sentenza, che affida a tre motivi, cui società ed agente per la riscossione replicano con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va dichiarata l’inammissibilità del controricorso proposto dalla società, là dove è indirizzato al Ministero, estraneo al giudizio.

2.- Infondata è l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per la mancata indicazione della sentenza impugnata, in quanto l’indicazione della data dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, della data in cui è stata depositata e del suo contenuto identificano senza dubbio alcuno la sentenza oggetto del ricorso.

3.- La complessiva censura proposta, che, sotto i tre diversi profili della nullità della sentenza, della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46e dell’insufficienza della motivazione, contesta che vi sia stata cessazione della materia del contendere, è fondata.

In base all’orientamento di questa Corte (tra varie, Cass. 1 aprile 2016, n. 6334), in generale, in tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese.

4.- In particolare, va rimarcato che la società aveva impugnato la sola cartella di pagamento e non già la prodromica iscrizione a ruolo; laddove la nullità della cartella di pagamento non comporta necessariamente quella del ruolo, a differenza dell’ipotesi inversa, in cui la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, “dipendente” dallo stesso (in termini, Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704).

4.1.- Nel caso in esame, inoltre, soltanto in maniera impropria si discorre di sgravio, in quanto, come emerge in narrativa, nel corso del giudizio la contribuente aveva spontaneamente versato gli importi portati dalla cartella, di modo che lo “sgravio” è stato funzionale a consentirne la restituzione, in base all’esito favorevole al contribuente del giudizio di primo grado (si legge difatti in sentenza che “l’impresa C. s.a.s. rileva che le somme versate le sono state restituite in base allo sgravio”).

4.2.- Al cospetto, dunque, del tenore del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, a norma del quale “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”, lo sgravio disposto, propiziando la restituzione di quanto spontaneamente versato, ha consentito il rimborso contemplato dalla norma e, per conseguenza, non implica in maniera inequivocabile l’elisione o, comunque, la composizione della materia giustiziabile.

5.- Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

PQM

 

la Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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