Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22107 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 04/09/2019), n.22107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6493-2015 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA BANDINI, rappresentata e

difesa dagli avvocati LUIGI SALERNO e GIOVANNI GALLO;

– ricorrente –

contro

SEGNO ASSOCIATI DI G. V. & C. S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CLITUNNO 51, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAZZA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 851/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 04/09/2014, R. G. N. 1162/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– con sentenza in data 4 settembre 2014, la Corte d’Appello di Salerno ha riformato la decisione del locale Tribunale che, in accoglimento della domanda proposta da A.A., aveva condannato la Segno Associati S.a.s. di G. V. & C. s.n.c. al pagamento, in favore della lavoratrice, della somma di Euro 13.804,12 a titolo di residue spettanze per l’attività lavorativa svolta alle dipendenze della società dal giugno 1985 sino all’ottobre 1987;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione di inammissibilità del ricorso introduttivo sulla base della ritenuta abusiva proliferazione di giudizi relativi allo stesso rapporto di lavoro;

– avverso tale sentenza propone ricorso A.A., affidandolo a sei motivi;

– resiste, con controricorso, la Segno Associati S.a.s..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con il quinto motivo, da esaminarsi per primo, la parte ricorrente deduce, fra l’altro, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.;

– il motivo è fondato;

– va preliminarmente rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 22574 del 07/11/2016), l’attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, – quale sviamento dell’atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione;

– tale impostazione risulta, d’altro canto, avallata dal Supremo Collegio (SU n. 4090 del 16/02/2017) secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata;

– nel caso di specie è indubitabile, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che non si è fatto ricorso ad alcuna tutela frazionata di un medesimo credito, avendo la ricorrente agito, in un primo momento, per le spettanze retributive relative all’anno 2009, in un secondo momento in ordine al TFR maturato nel periodo accertato e, invece, nel giudizio che qui interessa, sulla base di un distinto e diverso diritto di credito, da accertarsi autonomamente, in quanto riferentesi ad un rapporto di lavoro la cui natura subordinata doveva ancora essere accertata in sede giurisdizionale (per il periodo lavorativo dal giugno 1985 all’ottobre 1987), giudizio costituito evidentemente da petitum e causa petendi diverse dalle domande precedenti e non idoneo, quindi, ad essere “iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondato sul medesimo fatto costitutivo”;

– deve peraltro canto escludersi, proprio alla luce della assoluta diversità degli oggetti dei giudizi, una inammissibile duplicazione dell’attività istruttoria ed una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale mentre l’interesse alla proposizione di diversi giudizi deve reputarsi sussistente alla luce dell’interesse immediato al soddisfacimento delle esigenze di cui all’art. 36 Cost. in ordine alle istanze retributive avanzate relativamente al periodo di lavoro regolarizzato e che non necessitava di apposito accertamento in ordine alla sua stessa sussistenza;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto con assorbimento degli altri motivi proposti, attinenti il primo alla omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, gli altri a violazioni dell’art. 111 Cost., la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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