Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22106 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15210 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

C.A. e Co.Ni.;

– intimati –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 7, depositata in data 17 aprile

2009, n. 23.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha notificato ai contribuenti, nella qualità di soci di s.a.s. A.N.A.V., avviso di recupero del credito Iva esposto in dichiarazione dalla società per l’anno 2000, che aveva determinato la liquidazione di una maggiore imposta.

I contribuenti hanno impugnato l’avviso, ottenendone il parziale annullamento mercè la riduzione del recupero nei limiti dell’importo rimborsato di lire sessanta milioni, corrispondente al credito derivante dalla liquidazione annuale.

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia, in base alla considerazione che l’inottemperanza alla richiesta di documentazione valorizzata dall’Agenzia si limitava al solo rimborso del credito esposto in dichiarazione.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia lamenta la violazione del litisconsorzio necessario, tra società e soci.

Ciò in quanto per costante orientamento di questa Corte (vedi, tra le più recenti, Cass. 30 dicembre 2015, n. 26071) l’accertamento di maggior imponibile Iva a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d’impugnazione, la necessità d’integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci e viceversa.

2.- Inammissibile è poi il secondo motivo di ricorso, col quale si deduce il vizio di motivazione relativo all’annullamento dell’avviso di recupero sulla base di una documentazione idonea a contrastare soltanto una parte della pretesa impositiva.

Il motivo è difatti carente di autosufficienza, in quanto non trascrive il contenuto dell’avviso, nè lo stralcio rilevante della documentazione esibita dal contribuente, necessari a delibarne la fondatezza.

3.- Il ricorso va in conseguenza respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

 

la Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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