Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22106 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9998/2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, REGIONE ABRUZZO, in

persona del Presidente pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI

L’AQUILA, in persona del Rettore pro tempore, MINTSTERO DELLA SALUTE

C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in

persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, tutti

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti principali –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

25, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO PINELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE PINELLI,

FRANCESCO CARONIA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1091/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 10/10/2013 r.g.n. 1007/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

C.M., ha impugnato la sentenza del Tribunale di L’Aquila che disattese la sua domanda di condanna delle Amministrazioni in epigrafe al pagamento della differenza economica spettante sulla borsa di studio erogatale per la frequenza della scuola di specializzazione in radiodiagnostica presso l’Università degli Studi di L’Aquila dal 2001 al 2005, ai sensi del D.Lgs n. 257 del 1991 di recepimento – con sette anni di ritardo – della Direttiva 93/16/CEE, il quale all’art. 37 aveva previsto la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione e lavoro, rinnovabile anno per anno per la durata pari a quella del corso di specializzazione, stabilendo, altresì, che al medico in formazione specialistica dovesse essere corrisposto un trattamento economico annuo, onnicomprensivo, a scadenze mensili, determinato con decreto ministeriale ed adeguato annualmente al tasso programmato d’inflazione, unitamente a quella di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le resistenti e di risarcimento-indennità per il ritardo nella attuazione della Direttiva indicata e, comunque, per essere stata sospesa, con il successivo D.Lgs. n. 517 del 1999, la normativa in parola, circostanza che aveva decisamente pregiudicato i suoi diritti.

In particolare, ha censurato detta sentenza: 1) per non aver accolto la pregiudiziale comunitaria con riferimento alle questioni da esso proposte sulla Direttiva 93/16/CEE e sul D.Lgs. n. 368 del 1999, ovvero sulla sua attuazione in base al D.P.C.M. 2007 e, comunque, basate sul contenuto del concetto di “adeguata remunerazione”; 2) per aver ritenuto non manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 46, comma 2 e s.m. nella parte in cui veniva stabilito che gli artt. 37-42 (riguardanti il contratto di formazione-lavoro; la durata e la natura del rapporto) si applicavano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007; 3) per non aver accolto la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, basata sul valore innovativo della contrattualizzazione effettuata con l’adozione dei D.P.C.M. 2007, in attuazione piena del D.Lgs. n. 368 del 1999 e corretta trasposizione della Direttiva 93/16/CEE; 4) per non aver accolto la domanda di applicazione retroattiva del D.Lgs. n. 368 del 1999 e la domanda di applicazione diretta della Direttiva comunitaria stante la disparità di trattamento che l’inesatta attuazione di quest’ultima, per colpa dell’inadempimento dello Stato italiano, aveva determinato tra medici specializzandi che avevano frequentato una scuola di specializzazione prima e dopo l’anno accademico 2006/07 ed anche rispetto ai colleghi specializzandi comunitari; 5) per aver rigettato la domanda di risarcimento del danno per mancata o tardiva attuazione della Direttiva comunitaria, avvenuta solo con l’adozione dei D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007, che avevano posto fine allo stato di incertezza derivante dalla sospensione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-42; 6) per aver errato nel rigettare la domanda subordinata di rivalutazione annua (in applicazione del blocco dell’incremento – per 17 anni, dal 1991 al 2006 – pur ritenuto legittimo, ma solo in via eccezionale, dalla C. Cost. n. 432/97) ed inoltre, per aver omesso ogni statuizione in merito alla rideterminazione triennale della borsa di studio in relazione ai miglioramenti stipendiali stabiliti dai CCNL per il personale medico dipendente di prima nomina del s.s.n..

Hanno resistito gli appellati, proponendo appello incidentale in relazione alla mancata valutazione dell’eccezione di prescrizione, quanto meno parziale, delle avverse pretese e, segnatamente, della prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, per quelle relative a crediti nascenti dall’immediata e diretta applicazione della Direttiva CEE e della prescrizione, parimenti quinquennale, per fatto illecito, di cui all’art. 2947 c.c., eventualmente dovute per la violazione degli obblighi comunitari.

Con sentenza depositata 10.10.13, la Corte d’appello di L’Aquila accoglieva solo in parte i gravami in relazione alla domanda subordinata di rideterminazione triennale della borsa di studio percepita che ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, avrebbe dovuto essere parametrata al trattamento economico previsto dai c.c.n.l. dei medici del s.s.n., nei limiti della prescrizione quinquennale.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso le Amministrazioni, affidato ad unico motivo, cui resiste il C. con controricorso contenente ricorso incidentale, affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Le Amministrazioni ricorrenti, lamentando la violazione di varie norme di diritto, denunciano la sentenza impugnata per aver riconosciuto al C. la rideterminazione triennale della borsa di studio percepita che ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, avrebbe dovuto essere parametrata al trattamento economico previsto dai c.c.n.l. dei medici del s.s.n..

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha infatti ormai ampiamente chiarito (Cass. n. 4449/18, seguita dalla successiva giurisprudenza – ex aliis, Cass. ordd. nn. 15292, 15294, 16137, 6355, 13445 del 2018; ord. n. 4809/19 -) che la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina, nè sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica. Inoltre l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.

In sostanza la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. (Cass. ordd. n. 6355/18, n. 13445/18).

2.- Col ricorso incidentale il C. si duole:

a) della violazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, per avere applicato nella specie la prescrizione quinquennale anzichè quella decennale.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, essendosi ivi affermata l’insussistenza del diritto azionato;

b) la violazione delle seguenti norme: D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5 (conv. in L. n. 438 del 1992); L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12; L. n. 488 del 1999, art. 22; L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 36, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, dolendosi che la Corte aquilana aveva rigettato le censure proposte avverso la sentenza di primo grado rispetto al mancato riconoscimento dell’indicizzazione annuale dell’importo della borsa di studio, come previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6.

Anche tale motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, mentre risulta inammissibile la censura motivazionale contrastante col novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1;

c) la violazione della Dir. 93/16/CE, del D.Lgs. n. 368 del 1999, dei D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007; della sentenza CGUE 25.2.99 (C-131/97), oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, dolendosi del mancato riconoscimento di una adeguata remunerazione, ovvero il riconoscimento a carico dello Stato Italiano di un risarcimento del danno per inadempimenti agli obblighi Comunitari, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Anche tale motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, mentre risulta inammissibile la censura motivazionale in contrasto col novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1;

d) violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1; D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5 (conv. in L. n. 438 del 1992); L. n. 289 del 2001, art. 36, comma 1, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia circa il blocco degli incrementi retributivi conseguenti alla contrattazione pubblica sino al 31.12.93 ed inoltre l’inefficacia della rideterminazione triennale D.Lgs. n. 257 del 1991, ex art. 6, comma 1, ha comportato la violazione del principio di adeguata remunerazione di matrice comunitaria, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Anche tale motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, mentre risulta inammissibile la censura motivazionale in contrasto col novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1;

e) violazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-39 e 46; della dir. 93/16/CE; D.Lgs. n. 370 del 1999, art. 11; art. 189, comma 3, del Trattato; oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in ordine al principio comunitario dell’adeguatezza della remunerazione e violazione del principio da parte dello Stato italiano, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.

Anche tale motivo è assorbito dall’accoglimento del ricorso principale, mentre risulta inammissibile la censura motivazionale in contrasto col novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1;

f) violazione della Dir. 93/16/CE, D.Lgs. n. 368 del 1999, della sent. CGUE 3.10.00 (C-371/97), art. 2094 c.c., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, con riferimento al mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato per i medici specializzandi.

Il motivo è infondato, dovendo certamente escludersi un rapporto di lavoro subordinato nella specie, come recentemente ribadito da questa Corte (sent. n. 18670/17) secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

3.- In definitiva deve accogliersi il ricorso principale e rigettarsi quello incidentale.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta, sicchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte con il rigetto dell’originaria domanda.

Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda della C.. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del C., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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