Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22105 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17027-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/34/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 15/05/2012, depositata il 17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte n. 34/2012/34, depositata il 17.5.2012. La CTR ha respinto l’appello della stessa Agenzia contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva accolto la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dal contribuente D.G.G., medico convenzionato presso il SSN, negli anni dal (OMISSIS).

Secondo il giudice di appello, dalla documentazione esaminata emergeva l’utilizzazione di beni strumentali minimi per lo svolgimento dell’attività del contribuente, mentre non erano emersi elementi attestanti una “natura del costo di collaboratori che sia da ritenersi di natura diversa di quanto stabilito dalla convenzione” stipulata dal medico con il SSN.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della rilevanza ai fini IRAP dell’attività di collaborazione svolta da un dipendente.

All’udienza del 6 luglio 2016 la causa è stata posta in decisione, dopo che l’Agenzia ha depositato memoria, mentre la parte intimata non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate, con l’unico motivo proposto, deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2082 c.c., deducendo che il giudice di appello aveva escluso la rilevanza, ai fini dell’individuazione del requisito dell’autonoma organizzazione, dell’utilizzazione di un dipendente a tempo parziale da parte del contribuente. Elemento che, sia pur accertato dal giudice di primo grado e dalla CTR era stato totalmente tralasciato, disattendendo la giurisprudenza di questa Corte.

La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la censura dell’Agenzia si appunta sulla mancata considerazione dell’attività di un unico collaboratore dipendente del medico convenzionato che la stessa CTR ha accertato svolgere attività di addetto alla ricezione dei pazienti secondo la convenzione stipulata fra medici e SSN.

Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte,

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 06 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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