Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22105 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22105

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13384 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

s.r.l. Italo Gallo, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del

ricorso, dagli avvocati Fioravante Carletti e Giuseppe Comunale,

elettivamente domiciliatosi presso lo studio del secondo in Roma,

alla via delle Carrozze, n. 3;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sezione 14, depositata in data 17 novembre

2009, n. 372/14/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per Irpeg, Iva, Irap e ritenute alla fonte concernenti l’anno d’imposta 1998, deducendone, secondo quel che si legge nella narrativa della sentenza impugnata, la motivazione confusa, la nullità per mancanza della previa comunicazione d’irregolarità, e facendo leva altresì sull’adesione al condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, che ha ritenuto dovute soltanto con riguardo al ritardato versamento delle ritenute d’acconto, mentre quella regionale ha accolto l’appello dell’Ufficio, escludendo per un verso la rilevanza della carenza di motivazione e per altro verso osservando che l’adesione al condono non preclude l’iscrizione a ruolo dei tributi il cui versamento sia stato omesso o tardivo.

A tanto ha aggiunto che l’Agenzia, nonostante si fosse al cospetto di omessa presentazione delle dichiarazioni per l’anno 1998, dando atto di una dichiarazione integrativa ha fatto leva sui conteggi derivanti da questa, di modo che, ha concluso, legittima è la pretesa dell’Ufficio, limitatamente a quanto dovuto in esito alla riliquidazione della seconda dichiarazione integrativa.

Contro questa sentenza propone ricorso la società per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui l’Agenzia non replica con difese scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Infondato è il primo motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 e dell’art. 345 c.p.c., in quanto l’Agenzia per un verso, costituendosi in primo grado, avrebbe chiesto il rigetto del ricorso introduttivo ricorrendo a mere formule di stile e per altro verso, allorquando ha proposto appello, per la prima volta ha dedotto l’omessa dimostrazione da parte della contribuente dell’assolvimento del proprio obbligo tributario.

Questa Corte ha già avuto occasione si stabilire (tra varie, Cass. 28 giugno 2012, n. 10806), in generale, che nel processo tributario di appello la novità della domanda deve essere verificata in stretto riferimento alla pretesa effettivamente avanzata nell’atto impositivo impugnato e, quindi, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, poichè il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum, sia per quanto riguarda la causa petendi. Ne consegue che, per eccepire validamente la inammissibilità dell’appello per novità della domanda, è necessario dimostrare che gli elementi dedotti in secondo grado dall’Amministrazione non sono stati evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto dell’impugnazione.

In particolare, poi, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne le sole eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. ord. 31 maggio 2016, n. 11223; conf., Cass. n. 23587/16).

Laddove, nel caso in esame, nessun fatto nuovo è stato dedotto, essendovi stata soltanto la contestazione delle deduzioni documentali della società.

2.- Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, col quale la società lamenta la violazione dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il provvedimento di sgravio adottato dall’Ufficio dopo la sentenza di primo grado abbia determinato la cessazione della materia del contendere.

Basti richiamare al riguardo l’orientamento di questa Corte (tra varie, Cass. 1 aprile 2016, n. 6334), secondo cui, in tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese.

3.- Il ricorso va quindi respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.

PQM

 

la Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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