Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22105 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7163/2019 r.g. proposto da:

D.A., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Luca

Zuppelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in

Brescia via Moretto n. 70.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia, depositato in data

1.3.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/9/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Brescia ha respinto la domanda di protezione internazionale ed umanitaria avanzata da D.A., cittadino del Senegal, dopo il diniego di tutela da parte della locale commissione territoriale, confermando, pertanto, il provvedimento reso in sede amministrativa.

Il tribunale ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato in (OMISSIS), nel villaggio di Velingara, nella regione della Casamance; ii) di essere stato costretto a fuggire dal Senegal per il timore di essere ucciso dai ribelli della Casamance.

Il tribunale ha ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al Senegal, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato, poichè nella Casamange è in atto una tregua tra i diversi contendenti ormai da diversi anni; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione di effettiva vulnerabilità nè una situazione di emergenza sanitaria in Senegal.

2. Il decreto, pubblicato il 1.3.2019, è stato impugnato da D.A. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e dell’art. 5, comma 6, del t.u. imm.. Si evidenzia che il tribunale non aveva considerato la documentazione prodotta e le dichiarazioni dettagliate del richiedente e che, peraltro, non aveva attivato i suoi poteri officiosi per approfondire la conoscenza della situazione del paese di provenienza del ricorrente, al fine della più corretta valutazione della fondatezza della domanda di protezione umanitaria. Si denuncia, infine, come erronea la valutazione di non credibilità espressa dal tribunale in riferimento al racconto della vicenda personale del richiedente protezione, valutazione che, peraltro, non avrebbe tenuto conto della situazione di rischio effettivo nell’ipotesi di rimpatrio del ricorrente stesso.

2. Il secondo mezzo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi del giudizio. Si denuncia come erronea la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha valorizzato, ai fini della decisione, solo elementi di valutazione secondari ed irrilevanti della vicenda personale del ricorrente, senza invece considerare le dichiarazioni rese dell’asilante e senza adeguatamente scrutinare le condizioni peculiari del paese di provenienza di quest’ultimo, anche attraverso l’attivazione del poteri officiosi di indagine previsti per il giudice del merito.

3. Con il terzo motivo si denuncia l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017 n. 13 per violazione del requisito di straordinaria necessità ed urgenza, nonchè per la violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti previsti dalla L. n. 400 del 1988, art. 15.

4. Il ricorso è inammissibile

4.1 Già il primo motivo di censura è inammissibile.

La censura si compone, invero, di generiche deduzioni volte, da un lato, a richiedere la rivalutazione del merito della decisione in ordine al diniego delle domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal ricorrente e, dall’altro, ad un nuovo scrutinio del giudizio di credibilità del racconto della vicenda del richiedente posta a sostegno delle domande protettive qui di nuovo in esame.

4.1.1 Sotto il primo profilo, va osservato che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018), in tema di ricorso per cassazione, la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione ed è, pertanto, inammissibile ove trovi applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione novellata dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012. Detto altrimenti, con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr., anche Sez. 6, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017).

4.1.2 La parte ricorrente ha formalmente allegato, nella rubrica del primo motivo di censura, un vizio di motivazione, declinato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, richiedendo, tuttavia, una rivalutazione del giudizio di merito già espresso dai giudici della prima fase giudiziale e comunque non sindacabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti, nella specie tutt’altro che ricorrenti, individuati dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha evidenziato che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, denota una riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del 6 semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

4.1.3 Ciò posto, osserva la Corte che – anche a voler superare il profilo della estrema genericità delle allegazioni contenute nel primo motivo di censura, in relazione al dedotto vizio argomentativo (che già di per sè dovrebbe condurre ad una declaratoria di irricevibilità delle censure così prospettate) non possa prescindersi dalla preliminare osservazione circa l’adeguatezza e completezza della motivazione impugnata, le cui argomentazioni, in ordine alle tre diverse forme di protezione richieste, hanno spiegato la manifesta infondatezza delle domande di tutela, per l’affermata mancata ricorrenza dei presupposti applicativi della disciplina relativa allo status di rifugiato e di quella posta a tutela della protezione sussidiaria ed umanitaria, anche in ragione della valutazione di complessiva non credibilità del ricorrente.

Orbene, osserva ancora la Corte come, a fronte di questa adeguata e corretta motivazione, il ricorrente contrapponga doglianze (peraltro genericamente formulate, come sopra già evidenziato) rivolte solo ad un nuovo scrutinio degli elementi di prova acquisiti alla cognizione dei giudici del merito, prospettando, così, censure che si pongono ben al di là del perimetro delimitante il giudizio di legittimità rimesso alla cognizione di questa Corte.

4.1.4 Sotto altro profilo, il ricorrente richiede una nuova valutazione della credibilità del racconto del richiedente, declinando, sul punto, vizio di violazione di legge.

4.1.4.1 Sul punto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

4.1.4.2 Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

4.1.4.3 Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, profilo che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotto nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolto ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni, che, invece, è inibito al giudice di legittimità.

4.2 Anche il secondo motivo risulta formulato in modo inammissibile.

4.2.1 La censura si articola, come già avvenuto in relazione al primo motivo di doglianza, in una serie di disarticolate e generiche richieste di rivisitazione del merito della decisione, deducendo, a tal fine, per un verso, il vizio di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione (che, invece, non è più declinabile alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), e, per altro verso, vizio di violazione di legge, in ordine alla presunta mancata applicazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, che avrebbe dovuto condurre ad un diverso scrutinio nella valutazione delle condizioni interne del paese di provenienza del richiedente protezione.

4.2.2 Sotto il primo profilo, non può essere dimenticato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

4.2.3 Ciò detto, non può sfuggire come, nel caso in esame, la doglianza proposta dal ricorrente non abbia in alcun allegato il “fatto storico” decisivo – dal cui omesso esame sarebbe disceso il vulnus alla tenuta argomentativa della motivazione impugnata -, limitando, sul punto, solo a dolersi (peraltro, anche in questo caso, genericamente) dell’erroneità del merito della decisione, sempre in relazione al profilo della credibilità delle dichiarazioni del richiedente ed a quello delle condizioni interne del paese di provenienza dell’asilante.

4.2.4 Nè può ritenersi apprezzabile ed idonea a superare il vaglio di ammissibilità di questo giudizio di legittimità l’ulteriore censura articolata in merito alla mancata attivazione dei poteri istruttori del giudice del merito. Ed invero, la censura si presenta, nella sua articolazione, espressa in termini, all’evidenza, generici, non specificando i profili di indagine ove si sarebbe dovuto esplicare il potere istruttorio officioso e peraltro cozza contro l’ulteriore evidenza della corretta allegazione da parte dei giudici del merito delle fonti di conoscenza internazionale consultate, anche per le valutazioni inerenti le condizioni interne del paese di provenienza del richiedente.

4.3 Sono invece manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale agitate dal ricorrente nel terzo motivo.

4.3 Giova ricordare che sulle predette questioni si è già pronunciata questa Corte con articolati provvedimenti.

4.3.1 E’ stato invero chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte (Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018). Del pari, nel medesimo contesto decisorio è stato ulteriormente precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile, in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione.

4.3.2 Sul punto, va aggiunto che sempre la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto come manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (così, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018; v. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28119 del 05/11/2018).

Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 96602019.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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