Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22105 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 17/05/2018, dep. 11/09/2018), n.22105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27529/2016 proposto da:

Banca Popolare di Vicenza S.p.a., già Cariprato s.p.a., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Po n.25/b, presso lo studio dell’avvocato Sigillò Massara

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Todaro Antonino, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.P., P.R., elettivamente domiciliati in Roma,

Via Crescenzio n.95, presso lo studio dell’avvocato Piccarozzi

Sergio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giusti

Gilberto, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 818/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata 11 19/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2018 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali Pagliai,

l’Avvocato Giusti che ha chiesto l’accoglimento dl proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – P.P. e P.R. evocavano in giudizio la Cassa di Risparmio di Prato deducendo che avevano perfezionato, per il tramite del detto intermediario, le seguenti operazioni: in data 6 agosto 1997 un acquisto di obbligazioni della (OMISSIS) per Lire 55.000.000; in data 18 settembre 2000 un acquisto degli stessi titoli per Euro 10.000,00. Rilevavano che la banca aveva mancato di adempiere agli obblighi informativi che le competevano.

Nella resistenza della Cassa di Risparmio, il Tribunale di Prato accoglieva la domanda di risoluzione per inadempimento, che riteneva “implicita in quella risarcitoria” e condannava la banca stessa al risarcimento dei danni nella misura di Euro 38.405,13.

2. – Il successivo giudizio di gravame si concludeva con sentenza del 19 maggio 2016 con cui la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risoluzione con riferimento all’ordine di acquisto del 6 settembre 1997 e conteneva la condanna della banca al pagamento della somma di Euro 10.000,00.

3. – Ricorre per cassazione contro quest’ultima pronuncia la Banca Popolare di Vicenza s.p.a., già Cassa di Risparmio di Prato, con due motivi. Resistono con controricorso i Pagliai che hanno pure spiegato un ricorso incidentale basato su quattro motivi. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la Banca Popolare di Vicenza denuncia la violazione degli artt. 21 e 23 t.u.f (D.Lgs. n. 58 del 1998), artt. 1453,1455 c.c. e art. 115 c.p.c.. L’istante deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, avrebbe fornito prova del proprio adempimento. Viene dedotto, in particolare, che la decisione assunta si porrebbe in contrasto con numerose altre pronunce della Corte di Firenze che, in fattispecie analoghe, aveva respinto domande proposte dall’investitore nei confronti dell’intermediario.

Il secondo mezzo lamenta violazione degli artt. 21 e 23 t.u.f., artt. 1223,1225,1366,1375,1453,1455 e 2729 c.c. e art. 115 c.p.c.. Viene affermato che la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare diversi elementi che dovevano portare ad escludere l’inadempimento e la gravità dello stesso, con riferimento all’investimento del 18 settembre 2000. Si rimarca, in particolare: il fatto che l’attrice fosse dipendente della banca, quindi soggetto in grado di valutare le notizie ufficiali sull’andamento dei titoli; l’esperienza maturata in occasione della precedente operazione del 1997, avente ad oggetto identico prodotto finanziario; la “duplicazione dello stesso tipo di investimento”; la mancata attenzione prestata dagli attori ai rumors sui titoli (OMISSIS); la circostanza per cui il secondo contratto era stato concluso quando, con riferimento al prodotto negoziato, erano sopraggiunte informazioni ufficiali negative; il fatto che gli attori avessero “sottoscritto i titoli con piena consapevolezza”.

2. – i due motivi sono palesemente inammissibili.

Entrambi risultano diretti a un riesame, non consentito in questa sede, delle risultanze di causa.

Va ricordato, in proposito, che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

3. – Con il primo motivo di ricorso incidentale viene lamentata la nullità della sentenza o del procedimento, assumendosi la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione. Rilevano i ricorrenti per incidente che la Corte di appello avrebbe fornito una interpretazione impropria del secondo motivo di appello della banca, dando così ingresso a una censura non formulata. Osservano, in particolare, che il mezzo di gravame era incentrato sulla prova del nesso di causalità tra l’inadempimento e il danno e che ad esso risultava, dunque, del tutto estraneo il tema delle restituzioni conseguenti alla risoluzione contrattuale, che era stato invece affrontato dalla Corte di Firenze.

Il secondo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1458 c.c.. Sottolineano gli istanti che a fronte dell’inadempimento e della risoluzione del contratto si delineava comunque il diritto di essi investitori al risarcimento del danno, giusta l’art. 1453 c.c.: diritto comunque svincolato dalla pronuncia risolutoria.

Il terzo motivo di ricorso incidentale contiene una censura di nullità della sentenza o del procedimento, avendo ancora riguardo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia. Lamentano in sintesi i ricorrenti che la Corte di appello abbia mancato di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria che essi avevano proposto in primo grado e che avevano ribadito al momento della costituzione in appello.

Col quarto mezzo del ricorso incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 1 del 1991, art. 6,D.Lgs. n. 415 del 1996, artt. 17 e 18. La censura investe la graduazione degli inadempimenti in cui era incorso l’intermediario e il giudizio vertente sulla risoluzione del primo contratto di investimento. Deducono i ricorrenti incidentali che la Corte di appello avrebbe impropriamente raccordato la gravità dell’inadempimento alla figura dell’investitore, piuttosto che al livello di consapevolezza dei rischi dell’operazione di cui doveva disporre l’intermediario e rilevano, in proposito, che la banca si sarebbe resa allo stesso modo inadempiente sia in relazione all’acquisto del 2000 che con riferimento all’acquisto del 1997.

4. – Risultano essere fondati il primo e il terzo motivo.

4.1. – Ha rilevato la Corte di merito che il Tribunale si era limitato a statuire che la risoluzione del contratto comportasse la condanna della convenuta al risarcimento dei danni in misura pari alla somma investita ma che, al di là del nomen juris adottato, il giudice di primo grado aveva inteso disporre in punto di restituzioni, a norma dell’art. 1458 c.c.. Al contempo – ha aggiunto la stessa Corte -, il secondo motivo di gravame della banca, con cui era stato lamentato che il Tribunale avesse “ritenuto utilizzabile la presunzione semplice che la violazione delle norme comportamentali sarebbe stata per sè idonea a produrre il danno” e con cui era stata in definitiva censurata l’elusione dell’onere probatorio degli attori quanto alla prova del nesso causale tra inadempimento e danno (pag. 3 della sentenza impugnata), doveva intendersi in sintesi preordinato all’accertamento della scarsa importanza dell’inadempimento stesso, e quindi alla declaratoria che quest’ultimo fosse inidoneo a giustificare la statuizione risolutoria ex art. 1455 c.c.. Ne è seguita una disanima della oggettiva rischiosità dei titoli nel 1997 e nel 2000: disamina che ha portato la Corte di appello a negare che l’inadempimento occorso in occasione del primo acquisto desse ragione della risoluzione del contratto e ad affermare il contrario con riguardo alla seconda operazione.

Avanti al Tribunale – è da precisare – era stata proposta una domanda risarcitoria, come ricorda la stessa sentenza impugnata per cassazione, a pag. 2, e il giudice di prime cure aveva pronunciato su detta domanda, condannando la banca al risarcimento dei danni liquidati nella complessiva somma di Euro 38.405,13. Il tema della risoluzione era entrato a far parte del giudizio in quanto lo stesso Tribunale nella sentenza di primo grado aveva ritenuto che una domanda in tal senso fosse da ritenere implicita in quella risarcitoria. E’ escluso, comunque, che il giudice di prima istanza abbia qualificato come domanda restitutoria (conseguente alla risoluzione) la pretesa di cui si è appena detto.

4.2. – Ora, in sede di gravame, il giudice non può procedere d’ufficio a una qualificazione della domanda diversa da quella compiuta dal primo giudice e non impugnata, stante la preclusione del giudicato perfezionatosi sul punto (Cass. 22 maggio 2017, n. 12843; cfr. pure: Cass. 21 dicembre 2015, n. 25609; Cass. 3 luglio 2014, n. 15223; Cass. 1 dicembre 2010, n. 24339; Cass. 30 luglio 2008, n. 20730). Ne deriva che la Corte di merito non potesse statuire sulla domanda attrice qualificandola, a dispetto della pronuncia appellata, come domanda restitutoria (tale avrebbe dovuto essere, infatti, il significato da attribuire alla domanda proposta dai Pagliai in prime cure per potersi giustificare, da parte del Tribunale, la statuizione, avente ad oggetto la restituzione delle somme versate, che la Corte di appello reputa contenuta nella sentenza portata al suo esame).

Nè ha fondamento l’eccezione formulata dalla ricorrente nel proprio controricorso al ricorso incidentale, e vertente sul mancato adempimento, da parte dei Pagliai, di un loro onere di censurare l’erroneità della motivazione in cui sia incorso il giudice di appello nell’apprezzare il contenuto della domanda attrice. Al presente giudizio di legittimità si applica, infatti, l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, cui è estraneo il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione; peraltro, anche avendo riguardo al testo previgente dell’art. 360, n. 5 cit. è a dirsi che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda (Cass. Sez. U. 22 maggio 2012, n. 8077).

4.3. – Parimenti illegittima appare, del resto, la qualificazione del secondo motivo di appello della banca con riferimento al tema della non scarsa importanza dell’inadempimento. Basta ribadire, in proposito, che è stata la stessa Corte distrettuale a spiegare, a pag. 3 della sentenza impugnata, come la censura in esame vertesse sul nesso causale tra inadempimento e danno: e del resto lo stesso giudice del gravame non ha affatto spiegato la ragione per cui, a fronte dell’univoco tenore del motivo di impugnazione – per come dalla stessa esplicitato – dovesse ritenersi che l’appello investisse la diversa questione della sussistenza, o meno, di un inadempimento risolutorio.

4.4. – L’opera di riqualificazione posta in atto dalla Corte di Firenze ha portato, come naturale conseguenza, all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria, riferita al primo ordine di investimento, che i ricorrenti incidentali avevano proposto in prime cure (e che, giova aggiungere, avrebbe trovato cittadinanza anche nel caso di mancata risoluzione, giacchè il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale determinato dalla scarsa importanza dell’inadempimento non comporta necessariamente il rigetto della contestuale domanda di risarcimento, giacchè anche un inadempimento inidoneo ai fini risolutori può aver cagionato un danno risarcibile: Cass. 16 giugno 2016, n. 12466; Cass. 29 aprile 1993, n. 5082).

Vero è che la sentenza impugnata contiene un cenno al tema del nesso eziologico tra inadempimento e danni. Ma è indubitabile che le affermazioni ivi espresse si risolvano in un obiter dictum, giacchè sono del tutto eccentriche rispetto alla attuata riqualificazione, da parte della Corte di appello, sia della pronuncia resa dal giudice di prime cure, sia del secondo motivo di appello dei Pagliai. Di ciò si trae del resto conferma dalla parte finale della pronuncia impugnata (pag. 8), ove è affermato dover “riformarsi la sentenza circa la risoluzione per inadempimento dell’ordine del 1997 e quindi circa la restituzione dell’esborso”. Deve essere dunque escluso che la pronuncia impugnata abbia reso alcuna statuizione (pur reiettiva) sulla domanda risarcitoria. Va qui rammentato che ogni affermazione della sentenza eccedente la necessità logico giuridica della decisione deve considerarsi un obiter dictum, come tale non vincolante (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1815; Cass. 8 ottobre 1997, n. 9775).

4.5. – L’accoglimento del primo e del terzo motivo determina l’assorbimento del secondo e del quarto.

5. – La sentenza va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, cui è pure devoluta la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti il secondo e il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 17 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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