Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22105 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8637/2014 proposto da:

A.F., L.A., C.A.,

C.M.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO BUSCEMI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, per il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS), per il MINISTERO

DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), per il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro

tempore, per l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORVERGATA, in persona del

rettore pro tempore, tutti domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8087/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2013 R.G.N. 7915/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso al Tribunale di Roma, L.A. e gli altri tre litisconsorti indicati in epigrafe, premettevano di aver frequentato, nel periodo 2000-2005, separati corsi di specializzazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; che lo Stato Italiano solo con D.Lgs. n. 257 del 1991, aveva recepito la Direttiva n. 82/76/CEE, prevedendo una remunerazione di tale attività attraverso una borsa di studio; che parimenti con notevole ritardo aveva recepito la Dir. 93/16/CEE, emanando il D.Lgs. n. 368 del 1999 che all’art. 37, aveva previsto la stipula di un particolare tipo di contratto di formazione e lavoro di durata annuale rinnovabile remunerato. Che solo con D.P.C.M. 6 luglio 2007, era stata data attuazione al predetto art. 37, con effetto dal 2006, con la previsione della specifica remunerazione (parametrata alla borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991 e di gran lunga inferiore a quella spettante in base al D.Lgs. n. 368 del 1999, goduta dagli specializzandi a decorrere dal 2006).

Chiedevano quindi in via principale il percepimento, a titolo risarcitorio per inadempimento dello Stato nel recepimento delle direttive Europee, le relative differenze retributive; in via subordinata l’adeguamento della borsa di studio al tasso programmato di inflazione.

Il Tribunale, con sentenza n. 4359/10, accoglieva le domande, condannando le amministrazioni al pagamento di quanto richiesto in via principale, condannando i convenuti al pagamento dell’importo pari all’ammontare delle ultime borse di studio.

La sentenza veniva impugnata dalle amministrazioni; resistevano gli ex specializzandi, chiedendo in via incidentale l’adeguamento del loro trattamento economico a quello dei medici o degli specializzandi con contratto di formazione, riproponendo in via subordinata la domanda di adeguamento della borsa di studio goduta al tasso programmato di inflazione.

Con sentenza depositata il 21.10.13, la Corte d’appello di Roma respingeva l’appello incidentale ed in accoglimento di quello principale rigettava le domande proposte dai medici col ricorso introduttivo del giudizio.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso l’ A. e gli altri tre medici litisconsorti, affidato a due motivi, cui resistono le Amministrazioni con controricorso poi illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione di vari artt. del D.Lgs. n. 368 del 1999; violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 1, 4, e 6; L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 300 e 612 e del D.C.P.M. 7 marzo 2007; violazione dell’Allegato alla Dir. 75/363/CEE, introdotto dall’art. 13 della Dir. Cons. Europeo 82/76/Cee, nonchè dell’All. 1 della Dir. Cons. Europeo 93/16/CEE, anche in relazione alla L. n. 128 del 1998, art. 1. Violazione dell’art. 249, comma 3, del Trattato Istitutivo Cee 25.3.57 e del principio comunitario di leale collaborazione tra Stati membri ed istituzioni comunitarie, oltre ad omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Lamentano in sostanza i ricorrenti che la retribuzione dei medici specializzandi a far data dall’anno accademico 2006/7 – ad opera del combinato disposto del D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 1,L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300 e del successivo D.P.C.M. 7 marzo 2007, attuativo delle predette fonti primarie – doveva consistere in un trattamento economico e giuridico migliorativo rispetto a quello precedentemente derivante dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, altrimenti comportando ex se la qualificazione in termini di inadeguatezza (rispetto alla normativa comunitaria) della remunerazione corrisposta al medico specializzando durante la frequentazione della scuola di specializzazione da parte degli attori.

Il motivo è infondato, come ampiamente chiarito dalla sentenza n. 4449/18 di questa Corte, seguita dalla successiva giurisprudenza (Cass. nn. 6355, 13445, 15292, 15294, 16137 del 2018; ord. n. 4809/19) secondo cui la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;

tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sè idoneo elemento di diversificazione della disciplina, nè sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi Europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell’ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica. Inoltre l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.

In sostanza la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. (Cass. ord. n. 6355/18, n. 13445/18).

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, nonchè del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, poi convertito; della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. 23 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, L. n. 662 del 1999, art. 1, comma 66, L. n. 488 del 1999, art. 22; L. n. 29 del 2002, art. 36, anche in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 432/97, oltre ad omessa motivazione circa più fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

I ricorrenti in sostanza si dolgono del rigetto della domanda di indicizzazione annuale e rideterminazione della borsa di studio percepita.

Anche tale motivo è infondato.

Come osservato recentemente e ripetutamente da questa Corte con le pronunce sopra richiamate, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6.

In sostanza la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. (Cass. ord. n. 6355/18, n. 13445/18)

3.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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