Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22104 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16895-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 99/2/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE’, di PERUGIA del 12/10/2011, depositata il 25/05/9019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Umbria n. 99/2012/021 depositata il 25.5.2012, che aveva accolto parzialmente l’appello proposto da C.E. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico convenzionato presso il SSN, negli anni per i quali non erano decorsi i termini per la domanda di rimborso.

Secondo il giudice di appello non era sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, risultando ininfluente l’importo speso per collaboratori perchè oltre ad essere esiguo, lo stesso andava ricondotto a collaborazioni non suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale del professionista.

La causa è stata rimessa alla pubblica udienza in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della rilevanza ai fini IRAP dell’attività di collaborazione svolta da un dipendente.

All’udienza del 6 luglio 2016 la causa è stata posta in decisione, dopo che l’Agenzia ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale avrebbe tralasciato di considerare l’esistenza di compensi per lavoro dipendente(addetto alle telefonate e pulizie part time) dai quali, per costante giurisprudenza di questa Corte, era possibile inferire l’esistenza di un’autonoma organizzazione.

La contribuente non ha depositato difese.

La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, la censura dell’Agenzia si appunta sulla mancata considerazione dell’attività di un unico collaboratore dipendente part time del medico convenzionato che la stessa CTR ha accertato svolgere attività di addetto alla ricezione chiamate.

Ne consegue il rigetto del ricorso in relazione ai principi fissati dalle Sezioni Unite.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte,

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA