Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22104 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13279 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Alfredo Bellisario, col quale

elettivamente si domicilia in Roma, alla via Celimontana, n. 38,

presso l’avv. Paolo Panariti;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale del Lazio, sede di Latina, sezione 39, depositata in data

25 marzo 2009, n. 218/39/09.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli per Iva, Irpef ed Irap concernenti l’anno 2001, senza successo in primo grado; il giudice d’appello ne ha accolto il successivo appello, rimarcando che l’Ufficio non ha tenuto conto dello svolgimento dell’attività in zona periferica e con beni obsoleti.

Contro questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il contribuente replica con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Fondato è il primo motivo di ricorso, che spiega efficacia assorbente del secondo, concernente il vizio di motivazione, col quale l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per apparenza della sua motivazione.

1.1.- Non è difatti possibile ricavare dalla sentenza impugnata su cosa si fosse basato l’accertamento e quali fossero stati gli argomenti della sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso proposto da P..

La motivazione della sentenza impugnata, allora, che si limita a far leva sugli elementi indicati in narrativa, è da ritenere apparente, in quanto non pone la premessa dell’oggetto del decidere, di modo che l’enunciazione della decisione risulta del tutto ingiustificata (vedi, in tema, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, punto 14.5.1 nonchè sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881).

2.- La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commisisone tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

PQM

 

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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