Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22104 del 22/09/2017
Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017), n. 22104
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13279 del ruolo generale dell’anno 2010
proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,
elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
P.G., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in
calce al controricorso, dall’avv. Alfredo Bellisario, col quale
elettivamente si domicilia in Roma, alla via Celimontana, n. 38,
presso l’avv. Paolo Panariti;
– controricorrente –
per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria
regionale del Lazio, sede di Latina, sezione 39, depositata in data
25 marzo 2009, n. 218/39/09.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento notificatogli per Iva, Irpef ed Irap concernenti l’anno 2001, senza successo in primo grado; il giudice d’appello ne ha accolto il successivo appello, rimarcando che l’Ufficio non ha tenuto conto dello svolgimento dell’attività in zona periferica e con beni obsoleti.
Contro questa sentenza l’Agenzia propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il contribuente replica con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fondato è il primo motivo di ricorso, che spiega efficacia assorbente del secondo, concernente il vizio di motivazione, col quale l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per apparenza della sua motivazione.
1.1.- Non è difatti possibile ricavare dalla sentenza impugnata su cosa si fosse basato l’accertamento e quali fossero stati gli argomenti della sentenza di primo grado che ha respinto il ricorso proposto da P..
La motivazione della sentenza impugnata, allora, che si limita a far leva sugli elementi indicati in narrativa, è da ritenere apparente, in quanto non pone la premessa dell’oggetto del decidere, di modo che l’enunciazione della decisione risulta del tutto ingiustificata (vedi, in tema, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, punto 14.5.1 nonchè sez. un., 22 settembre 2014, n. 19881).
2.- La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio, anche per le spese, alla Commisisone tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.
PQM
la Corte:
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017