Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22104 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. I, 11/09/2018, (ud. 03/10/2017, dep. 11/09/2018), n.22104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7795/2016 R. G. proposto da:

T.I., rappresentata e difesa dagli avv.ti Adolfo di Majo,

Alessandro di Majo e Luigi Mannucci, con domicilio eletto in Roma,

via Giuseppe Avezzana, n. 6, presso lo studio degli avv.ti Adolfo e

Alessandro di Majo.

– ricorrente –

– contro –

I.T.E.A. S.P.A. – ISTITUTO TRENTINO PER L’EDILIZIA ABITATIVA

rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Stella Richter, Luigi de

Finis e Paola Matassoni, con domicilio eletto nello studio del primo

in Roma, viale Mazzini, n. 11;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 23866,

depositata in data 23 novembre 2015;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 3 ottobre 2017

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentiti per la ricorrente gli avv.ti Adolfo di Majo e Luigi Mannucci;

sentito per la controricorrente l’avv. Paolo Stella Richter;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott.ssa ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità e,

in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 15 giugno 2009 la Corte di appello di Trento confermò la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata la domanda proposta dalla signora T.I. nei confronti dell’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa (d’ora in avanti, per brevità, ITEA), con la quale era stata chiesta in via principale la declaratoria di nullità della determinazione del prezzo – per essere stati adottati criteri difformi da quelli previsti inderogabilmente dalle norme in vigore al momento della stipulazione – di un atto di cessione di un fabbricato, stipulato in data 2 luglio 1993, nel corso di un procedimento ablativo relativo alla realizzazione di quindici alloggi nel Comune di (OMISSIS).

2. Veniva in sostanza affermato che la procedura prevista dalla L. Prov. Trento n. 16 del 1983, art. 82 adottata nella specie, non era equiparabile alla cessione volontaria prevista in materia espropriativa, ragion per cui non era predicabile la richiesta sostituzione dei criteri legali adottati con quelli nel frattempo intervenuti, dovendo trovare applicazione, trattandosi di una compravendita di diritto comune, i rimedi di carattere generale, quali l’impugnazione per errore o per lesione ultra dimidium.

3. Avverso tale decisione la T. proponeva ricorso per cassazione, deducendo che erroneamente la Corte di appello aveva affermato che l’acquisto mediante trattativa privata ai sensi della L.P. n. 82 del 1983 costituisse una compravendita di diritto privato, in quanto i beni erano inseriti in un programma di edilizia abitativa e assoggettati ad espropriazione.

Per tale ragione il prezzo avrebbe dovuto essere determinato in base all’indennità di espropriazione calcolata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente al momento della cessione. Con il secondo motivo veniva dedotta la violazione dell’art. 2909 c.c., in quanto, in relazione alla questione circa l’assoggettabilità dell’atto all’imposta INVIM, la Corte di cassazione, con decisione n. 18269 del 2004, aveva affermato che la cessione si inseriva pienamente nel contesto di una procedura espropriativa.

4. Con sentenza n. 23866 depositata in data 23 novembre 2015 questa Corte rigettava il ricorso proposto dalla T.. Per quanto in questa sede maggiormente rileva, si affermava la correttezza della qualificazione giuridica operata dal giudice del merito quale compravendita di diritto comune, per la quale non operava, quindi, la sostituzione automatica delle clausole di determinazione dell’indennità al prezzo, rilevandosi, soprattutto, che la L.P. n. 16 del 1983, art. 82 a mente del quale il procedimento si sarebbe svolto e concluso, e che avrebbe imposto un prezzo corrispondente all’ammontare dell’indennità di espropriazione prevista dalla legge vigente al tempo dell’atto, disciplina il diverso caso del reperimento di “aree” edificabile e non già l’acquisto di costruzioni, rilevante nel caso di specie.

5. Veniva poi precisato che “la reale disciplina legale del tempo, significativamente invocata dalla T. in modo generico ed incompleto, aveva, infatti, un contenuto affatto diverso da quello dalla stessa prospettato, in quanto: a) per acquisire la porzione di fabbricato in proprietà della ricorrente, ITEA aveva dovuto avvalersi del disposto della L.P. n. 16 del 1983, art. 27”.

Ne conseguiva l’infondatezza della tesi della ricorrente, “non soltanto con riguardo alla indimostrata e peraltro erronea premessa che l’ITEA avrebbe applicato per la determinazione del prezzo, la L.P. n. 31 del 1972 che lo stabiliva in misura corrispondente “al costo di costruzione”, ma anche in relazione alla normativa della nuova L. n. 6 del 1993, asseritamente non applicata, “che prevedeva un valore rapportato a quello di mercato”.

Si aggiungeva, “per completezza” che, “pur essendo, comunque, rivolta a conseguire l’interesse collettivo generale (e mai libera come quella dei privati), l’attività negoziale della P.A., per tutto quel che riguarda la disciplina dei rapporti che dalla stessa scaturiscono, rimane assoggettata ai principi e alle regole del diritto comune ed in primo luogo a quella secondo cui formatasi la volontà contrattuale secondo la disciplina dettata nella convenzione recepita o nella normativa richiamata, l’intero rapporto è retto e deve svolgersi secondo quella disciplina”.

Sotto tale profilo si rimarcava che la ricorrente si era limitata ad invocare la circostanza che, alla data di stipula dell’atto (2 luglio 1993) era entrata in vigore la L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, che aveva modificato (con l’art. 15) il criterio di determinazione dell’indennità, ma non aveva poi riportato, in totale deficit di autosufficienza – rimarcato, pure, dal controricorrente – il tenore del contratto, omettendo, in particolare, “di specificare in qual modo in seno ad esso era stato determinato il corrispettivo di L. 799.695.391: se cioè mediante autonoma taxatio, o, invece, mediante un’esplicita relatio alla disciplina normativa, o, ancora, mediante un rinvio c.d. mobile alle disposizioni di leggi vigenti, restando, solo in tal caso, il contenuto negoziale esposto alle vicende modificative ed estintive – così come agli interventi abrogativi della Corte Costituzionale – dell’indennità pattuita nel contratto”. 6. Avverso tale decisione propone istanza per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, la signora T., con due motivi, cui resiste con controricorso ITEA.

Con ordinanza depositata in data 11 aprile 2017 la Sezione sesta civile ha rimesso gli atti a questa Sezione perchè venisse trattata nella pubblica udienza.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce errore di fatto rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, per essere la Corte incorsa in un duplice errore di fatto, risultante dagli atti e non costituente un punto controverso.

Si assume in primo luogo che, nell’affermare che il criterio di calcolo stabilito dalla L. n. 6 del 1993 non “non si discostava sostanzialmente da quello previgente di cui alla L.P. n. 31 del 1972, art. 38”, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente fatto riferimento al testo originario del predetto art. 28, e non a quello “completamente diverso”, vigente all’epoca dei fatti di causa e risultante dalle modifiche ad esso apportate dalle L. n. 41 del 1978 e L. n. 14 del 1983.

Si aggiunge che la Corte sarebbe incorsa in una “grave ed ulteriore svista” nel sostenere che il riferimento dell’art. 14 citato al “valore di mercato” sarebbe stato introdotto solo successivamente (ad opera della L.P. n. 1 del 2008, art. 154). Si osserva, quindi, che si sarebbe trattato – con riferimento alla differente portata delle leggi poste a confronto – dell’erronea percezione di un fatto, non venendo in rilievo l’interpretazione della norma, ma l’errata considerazione di una versione ormai modificata della legge.

2. La seconda censura pone in evidenza un ulteriore errore di fatto, rappresentato dalla circostanza che non era mai insorto contrasto fra le parti in merito alla determinazione del prezzo, effettuata applicando, con l’aumento del 10 per cento, il criterio stabilito, come previsto dalla L.P. n. 16 del 1983, dalla L. n. 31 del 1972, art. 82. Tale aspetto, del resto, risultava chiaramente dai documenti depositati dalla ricorrente (copia dell’atto del 2 luglio 1983, con gli allegati; copia della stima del 4 novembre 1992): del tutto ingiustificata, e frutto dell’erronea percezione degli atti di causa, era l’affermazione della Corte secondo cui la Signora T. avrebbe omesso di specificare, in omaggio al principio di autosufficienza, in qual modo era stato determinato il corrispettivo pari a Lire 799.695.391.

3. Gli esposti motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in ragione della loro intima correlazione, ancorchè sorretti da argomentazioni argute, nonchè suggestive, non appaiono fondati.

Le doglianze della ricorrente si fondano complessivamente su una lettura divergente da quella effettuata dalla corte distrettuale, soprattutto, quanto al primo profilo, sull’individuazione del contenuto della normativa di riferimento, per come era stata in concreto applicata dalle parti.

4. Giova premettere che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione l’errore revocatorio si individua nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti del giudizio di legittimità e tale da aver indotto la stessa Corte di cassazione a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass., Sez. un., 30 ottobre 2008, n. 26022; Cass., 12 dicembre 2012, n. 22868; Cass., 9 dicembre 2013, n. 27451).

Va inoltre rimarcata la necessità che l’errore revocatorio cada su di un fatto materiale: e per di più, quando oggetto della revocazione siano i provvedimenti di questa Corte, di un fatto materiale interno al giudizio di legittimità ed afferente ai suoi stessi atti.

Inoltre l’errore che può dar luogo alla revocazione non può mai cadere, per definizione, sul contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, sia perchè le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi del citato art. 395 c.p.c., n. 4, sia poichè un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass., 22 marzo 2005, n. 6198; Cass., 27 giugno 2006, n. 14766; Cass., 23 gennaio 2012, n. 836).

4.1. Tali principi, mutatis mutandis, debbono operare anche con riferimento all’individuazione della portata precettiva della normativa inerente alla soluzione della controversia: la sottile distinzione operata dalla ricorrente fra attività ermeneutica e concreta attività di individuazione del testo normativo da prendere in considerazione ai fini della decisione non appare condivisibile. Da un lato, infatti, va considerato che la norma giuridica non è equiparabile a un fatto, dall’altro va osservato che i richiami contenuti nel ricorso per evidenziare l’errore attribuito alla sentenza impugnata alle norme successive che avrebbero modificato il testo della disposizione come considerato dalla Corte implicano all’evidenza un’operazione valutativa, di natura squisitamente giuridica, che non può comportare la ricorrenza di una svista, di un errore di percezione, ma concretare, ove ritenuto sussistente, un vero e proprio error in iudicando. Ed invero l’errore attribuito alla decisione impugnata, per come prospettato, non consiste nemmeno nel travisamento della lettura di un testo normativo, ma addirittura nell’omessa considerazione, sotto il profilo del diritto intertemporale, degli interventi del legislatore provinciale che avrebbero inciso sulla portata iniziale di una determinata disposizione.

Vale bene quindi richiamare il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), l’ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l’interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale – quand’anche risulti errata – di revocazione Cass. Sez. u., 28 maggio 2013, n. 13181; Cass., 12 dicembre 2012, n. 22868). Mette conto di aggiungere, pur trattandosi di considerazione del tutto ovvia, che i testi normativi sui quali la Corte sarebbe incorsa in errore, diligentemente trascritti nel ricorso e posti a confronto, nel precedente giudizio non costituivano, nè, del resto, avrebbero potuto costituire, documenti allegati agli atti del processo.

4.2. Non può omettersi di rilevare che la sentenza impugnata è altresì incentrata sulla qualificazione della cessione come negozio di diritto privato: sotto tale profilo, come correttamente eccepito nel controricorso, l’errore dedotto sarebbe comunque privo del requisito della decisività, in quanto tale ragione della decisione non risulta censurata.

5. Deve poi ritenersi che anche il rilievo inerente alla contrarietà ad un fatto che sarebbe risultato pacifico, e comunque risultante dalla documentazione acquisita, non si sottrae alla censura di inammissibilità, vuoi perchè, afferendo a un apprezzamento derivante dalla complessiva valutazione delle deduzione delle parti, attiene a un’attività interpretativa che si colloca in un versante opposto all’errore costituente vizio revocatorio; vuoi perchè i documenti indicati non risultano “interni” al giudizio di legittimità, per tali intendendosi quelli che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso (Cass., 22 novembre 2006, n. 21856; Cass., 18 dicembre 2014, n. 3820), vuoi, infine, perchè non si deduce, nella sostanza, l’erronea percezione dell’esistenza o meno di una circostanza fattuale di natura decisiva, bensì una diversa valutazione in diritto della fattispecie sostanziale o processuale (Cass., 30 marzo 1994, n. 3137).

6. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 3 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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