Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22104 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22104

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8409/2014 proposto da:

C.C., M.M.R., P.S.,

D.R.A., PA.LO., MO.RI., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio

dell’avvocato NUNZIO PINELLI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE PINELLI, MARIKA BRUNO, FRANCESCO

CARONIA;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, per il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F. (OMISSIS), per il MINISTERO

DELLA SALUTE C.F. (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

C.F. (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1065/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2013 R.G.N. 74/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

C.C. ed i cinque litisconsorti indicati in epigrafe, conseguirono la specializzazione presso l’Università degli studi di Siena, frequentando i relativi corsi dal 1999 al 2006, percependo la borsa di studio di cui al D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; chiedevano al Tribunale di Siena, la condanna della Presidenza del Consiglio, degli altri Ministeri e dell’Università al pagamento, a titolo risarcitorio, delle somme pari alle differenze tra le dette borse di studio e quanto spettante in base al D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007, L. n. 266 del 2005, ex art. 1, comma 300 e D.Lgs. n. 368 del 1999.

Il Tribunale accoglieva le domande, rigettando quelle proposte nei confronti dell’Università.

Impugnata dalle amministrazioni soccombenti la pronuncia, con sentenza depositata il 26.9.13, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande svolte nei confronti delle amministrazioni, dichiarando inammissibile l’appello incidentale svolto nei confronti dell’Università di Siena, ritenendo che ai sanitari spettasse non già il risarcimento del danno richiesto ma solo l’adeguamento periodico della borsa di studio ricevuta.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso i medici, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria, cui resistono le amministrazioni statali con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, commi 1 e 2, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamentando l’erroneità della sentenza impugnata laddove aveva escluso il loro diritto alla rideterminazione triennale della borsa di studio ricevuta, in base al D.P.C.M. 7 marzo 2007.

Il motivo è infondato.

Questa S.C. ha invero recentemente affermato (Cass. n. 4449/18) che l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione del citato art. 6. L’orientamento, seguito dalla successiva giurisprudenza (cfr. Cass. ord. nn. 6355, 13445, 15292, 15294, 16137 del 2018, Cass. ord. n. 4809/19) può dirsi consolidato e ad esso il Collegio intende dare continuità.

2.- Con secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione della sentenza 3.10.00 (C-371-97) della CGUE, oltre che della Dir. 93/16/CE, del D.Lgs. n. 368 del 1999, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia. Lamentano che il rapporto tra lo specializzando, con ampia partecipazione alle attività mediche del servizio, deve qualificarsi come un rapporto di lavoro subordinato, inserendosi in modo coordinato e continuativo nelle varie strutture ospedaliere.

Anche tale motivo è infondato, dovendo certamente escludersi un rapporto di lavoro subordinato nella specie, come recentemente ribadito da questa Corte (sent. n. 18670/17) secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante.

3.- Con terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione della sentenza 3.10.00 (C-371-97) della CGUE, oltre che della Dir. 93/16/CE, del D.Lgs. n. 368 del 1999, D.P.C.M. 7 marzo 2007, D.P.C.M. 6 luglio 2007 e D.P.C.M. 2 novembre 2007, oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia. Lamentano che l’applicazione dei benefici previsti andavano estesi retroattivamente anche ai medici specializzandi iscritti sino all’A.A. 2005/6.

Il motivo, sovrapponibile al primo, non può essere accolto per le ragioni ivi esposte.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Il solo recente consolidamento dell’orientamento di questa S.C. giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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