Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22103 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22103

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9027/2019 R.G. proposto da:

A.Z., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 19;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 25 gennaio

2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con decreto del 25 gennaio 2019 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da A.Z., cittadino del (OMISSIS);

che avverso il predetto decreto l’ A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile l’atto con cui il Ministero, non avendo tempestivamente proceduto al deposito del controricorso, si è costituito in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non essendo previsto, nel procedimento camerale dinanzi a questa Corte, l’intervento delle parti all’adunanza camerale, e non essendo consentita la presentazione di memorie, in mancanza della rituale costituzione in giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; 15/11/2017, n. 27140);

che l’impugnazione è inammissibile, in quanto, pur avendo ad oggetto un decreto emesso il 25 gennaio 2019, risulta proposta in virtù di una procura conferita il 16 aprile 2018 su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, riguardante “la proposizione (…) dell’azione di accertamento per il riconoscimento della protezione internazionale, e/o della protezione umanitaria avanti al Tribunale di Brescia”, ed espressamente estesa “al grado di appello e di cassazione”;

che ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale conferita ad un difensore iscritto nell’apposito albo, è invece essenziale da un lato che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e dall’altro che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre il ricorso per cassazione e sia rilasciata in epoca successiva al provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. V, 26/02/2019, n. 5577; Cass., Sez. II, 30/11/2016, n. 24422; Cass., Sez. lav., 13/09/2006, n. 19560);

che, in tema di protezione internazionale, il requisito della posteriorità rispetto al provvedimento impugnato trova conferma nella disciplina introdotta dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13 il quale prevede anzi che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, disponendo inoltre che a tal fine il difensore deve certificare la data del rilascio in suo favore della procura medesima;

che nella specie, indipendentemente dalla mancanza della predetta certificazione, espressione di una speciale potestà asseverativa del difensore e non surrogabile dalla mera autenticazione della firma o dalla congiunzione del foglio al ricorso o dalla sequenza notificatoria (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/ 2020, n. 12083; Cass., Sez. I, 17/01/2020, n. 1043), è la stessa data apposta alla procura a testimoniarne l’avvenuto rilascio in data anteriore alla comunicazione del provvedimento impugnato, il quale ne comporta l’invalidità, per difetto del requisito della specialità, non risultando sufficiente, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, la generica estensione del mandato alle fasi d’impugnazione;

che l’apposizione su un foglio separato, ancorchè materialmente congiunto al ricorso, e non recante l’indicazione degli estremi del decreto impugnato, impedisce d’altronde di riferire la procura all’impugnazione di tale provvedimento, e quindi di ritenere che la data indicata in calce alla stessa costituisca il frutto di un mero errore materiale occorso in sede di redazione dell’atto;

che l’irrituale costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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