Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22102 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9660-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORRI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2323/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 3/11/2014, depositata l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana n. 2323/17/14, depositata il 3.11.2014, che nel rigettare l’appello dell’ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la richiesta di annullamento del diniego dell’istanza di rimborso di IRAP corrisposta dalla contribuente, medico ginecologo, negli anni (OMISSIS).

La parte intimata si è costituita con controricorso.

L’Agenzia delle entrate contesta, sotto il profilo della violazione di legge – D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 – l’erroneità della decisione impugnata, la quale avrebbe tralasciato di considerare l’esistenza di compensi a terzi(compensi per esami di laboratorio connessi con l’attività di ginecologa).

La censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 9451/2016) hanno di recente chiarito l’irrilevanza, ai fini della configurazione del requisito dell’autonoma organizzazione richiesta per la debenza dell’IRAP di una collaborazione fornita da un soggetto adibito a mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive.

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione “…l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.” Ciò perchè “…Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”.

Orbene, nel caso di spese, nel quale non vi sono dipendenti e risulta soltanto una collaborazione esterna con un altro laboratorio per lo svolgimento di esame pap test praticato dalla stessa contribuente, la su esposta soglia minima non risulta superata.

Ne consegue il rigetto del ricorso in conformità ai principi fissati dalle Sezioni Unite.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite.

PQM

La Corte,

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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