Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22102 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. II, 25/10/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3439-2006 proposto da:

S.A. C.F. (OMISSIS), S.N. C.F.

(OMISSIS), S.C. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo

studio dell’avvocato DE ANGELIS PAOLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ALESSI LUIGI;

– ricorrente –

contro

D.G. C.F. (OMISSIS), domiciliato EX LEGE, in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIACOMAZZO ROSARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1364/2004 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21.4.1989 D.G. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Sciacca, i coniugi S.N. e I.M. per sentirli condannare alla rimozione di una canaletta di cemento alta cm. 40, dagli stessi realizzata lungo il confine tra i terreni di proprietà delle parti, con condanna al risarcimento dei danni provocati dal conseguente impedimento del normale deflusso delle acque. I convenuti si costituivano chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al risarcimento del danno causato al loro fondo dalla mancata manutenzione del torrente nella parte in cui attraversava il fondo del D.. Deceduta la I., il giudizio era riassunto nei confronti degli eredi S.C. e S. A. oltre che nei confronti di S.N.. Con sentenza del 29.3.2000 il Giudice Unico del Tribunale di Sciacca rigettava la domanda riconvenzionale e condannava i convenuti in solido alla rimozione della canaletta, al risarcimento dei danni nella misura di 38.400.000 oltre interessi e svalutazione monetaria.

S.N., S.C. e S.A. proponevano appello cui resisteva il D.. Con sentenza 26.11.2004 la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello rilevando, sulla base di quanto accertato mediante C.T.U., che la canaletta in questione aveva impedito, in violazione dell’art. 913 c.c., il naturale scolo delle acque provenienti dal fondo superiore dell’attore ed aveva determinato l’accumulo del materiale sciolto e, conseguentemente, l’interramento degli alberi impiantati nel fondo medesimo.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione S. N., S.C. e S.A. sulla base di tre motivi di ricorso. Il D. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti deducono:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 61 c.p.c. con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

la Corte di merito aveva fondato la prova dei fatti indicati in citazione sulla C.T.P., pur costituendo la stessa una dichiarazione di parte, riguardante fatti completamente diversi da quelli accertati dalla C.T.U. e posti a base della sentenza impugnata; peraltro, anche la C.T.U. non poteva considerarsi un mezzo obiettivo di prova in quanto, nella specie, travalicava i limiti indicati nella C.T.P ed i fatti dati per ammessi con riferimento alla individuazione e determinazione dei danni; 2) omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla causa dei danni lamentati, avendo la stessa C.T.U. dato atto che il libero deflusso delle acque era stato ostruito dalla mancata rimozione, da parte dell’attore, dei detriti trasportati dalle acque superficiali presso la canaletta e dalla inadeguatezza della sezione di imbocco del fosso di scolo esistente nel fondo del D.; la richiesta di rinnovo della C.T.U., formulata dagli appellanti per chiarire la causa dei danni, era stata, inoltre, del tutto disattesa dal giudici di appello;

3)violazione e falsa applicazione degli artt. 913 e 915 c.c. in relazione all’art. 832 c.c.;

contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello, secondo cui la canaletta sarebbe stata realizzata allo scopo di modificare il normale deflusso delle acque, lo stesso C.T. di parte attrice aveva accertato (pag. 2 della consulenza) che la canaletta era stata realizzata “a scopo irriguo” e che lo smaltimento delle acque era stato ostacolato dall’accumulo di materiale di rifiuto, erbe e pietre trasportati dalle acque piovane. Il ricorso è infondato.

Il giudice di appello ha evidenziato che il D. aveva adempiuto all’onere di provare sia resistenza della canaletta realizzata dai convenuti e sia il danno consistente nell’interramento degli alberi, come risultante delle fotografie prodotte in allegato alla consulenza di parte ed ha osservato, sulla base di tali elementi, che era corretto il ricorso alla C.T.U., al fine di accertare il danno subito dall’attore ed il nesso di causalità tra la realizzazione della canaletta ed il danneggiamento degli alberi, “trattandosi di fatti accertabili per loro intrinseca natura, solo con l’ausilio di particolari cognizioni tecniche”. Tale motivazione è conforme alla giurisprudenza della S.C., citata nella sentenza impugnata (Cass. n. 1512/2003), sicchè il primo motivo di gravame è infondato, dovendosi ribadire che la consulenza tecnica può assumere valore per il convincimento del giudice con riferimento ai fatti accertati dal consulente, rientranti nell’ambito strettamente tecnico e può costituire fonte di prova quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche.

Nella specie deve, quindi, ritenersi del tutto legittimo il ricorso alla C.T.U. con cui è stato accertato:

che la canaletta costruita dai convenuti, lungo il confine del loro fondo, aveva modificato lo stato dei luoghi, impedendo il normale deflusso delle acque e che gli alberi impiantati sul fondo dell’attore erano rimasti danneggiati a causa dell’accumulo di materiali trascinati dalle acque e trattenuti dalla canaletta stessa;

che doveva escludersi ogni relazione tra tale danneggiamento e la dedotta insufficienza della sezione di imbocco del canale di scolo, posto che la stessa si trovava a monte (e fuori ) della proprietà dell’attore. Con il secondo e terzo motivo i ricorrenti ripropongono questioni di fatto, già valutate dal giudice di merito e risolte con corretta e logica motivazione, come tale incensurabile in sede di legittimità, non ravvisandosi alcuna violazione del disposto dell’art. 913 c.c., correttamente applicato in base a dette indagini tecniche di cui i ricorrenti si limitano a riproporre un’interpretazione divergente da quella fatta propria dal giudice di merito con adeguata motivazione. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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