Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22102 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11544 del ruolo generale dell’anno

2010, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

s.n.c. Caseificio Cremier di I.C. e C., in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, sezione 34^, depositata in data 17 luglio

2009, n. 163/34/2009.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società avviso di accertamento per Iva ed Irap concernente l’anno d’imposta 1999, che la contribuente ha impugnato, deducendo che l’avviso fosse un illegittimo rinnovo di altro precedente e che comunque i ricavi fossero stati illegittimamente rettificati.

La società ha impugnato l’avviso, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale; quella regionale ha respinto l’appello dell’Ufficio, facendo leva sull’annullamento del primo avviso di accertamento, disposto con sentenza della Commissione tributaria provinciale passata in giudicato ed ha accolto l’appello incidentale della contribuente concernente le spese.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va accolto il primo motivo di ricorso col quale l’Agenzia ha dedotto la violazione del litisconsorzio necessario, vertendo il giudizio anche in tema di irap di società di persone, in relazione ad uno dei soci della quale questa Corte, con ordinanza n. 3910/12, ha già dichiarato la nullità del giudizio, rimettendo gli atti al primo giudice.

2.- Analoga sorte deve subire l’odierno giudizio.

Si compensano le spese, considerato l’andamento processuale.

PQM

 

la Corte:

dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e rimette il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Compensa integralmente tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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