Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22102 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7462/2019 R.G. proposto da:

D.M.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo

Gilardoni, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 19;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 10 gennaio

2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con decreto del 10 gennaio 2019 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da M.P.D., cittadino della Guinea;

che avverso il predetto decreto il Diallo ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile l’atto con cui il Ministero, non avendo tempestivamente proceduto al deposito del controricorso, si è costituito in giudizio ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non essendo previsto, nel procedimento camerale dinanzi a questa Corte, l’intervento delle parti all’adunanza camerale, e non essendo consentita la presentazione di memorie, in mancanza della rituale costituzione in giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; 15/11/2017, n. 27140);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 21, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., sostenendo che l’utilizzazione dello strumento del decreto legge per la modifica della disciplina processuale in materia di protezione internazionale ha avuto luogo in assenza dei prescritti requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, come risulta in particolare dal previsto differimento di centottanta giorni dell’entrata in vigore della nuova disciplina;

che la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), che ha previsto l’applicabilità del rito camerale alle controversie in materia di protezione internazionale, è stata già esaminata da questa Corte, e ritenuta manifestamente infondata, in virtù dell’osservazione che la disposizione transitoria dettata dal D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, che differisce di centottanta giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito, non si pone in contrasto con i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che presiedono all’emanazione dei decreti legge, essendo connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale volto a consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime (cfr. Cass., Sez. I, 5/07/2018, n. 17717);

che è parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente insiste sull’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, sostenendo che l’esclusione della reclamabilità del decreto con cui il tribunale pronuncia sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale si pone a sua volta in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento a danno dei richiedenti asilo ed impedisce la correzione di eventuali errori commessi dal giudice di primo grado nell’accertamento dei fatti;

che tale questione, oltre a risultare irrilevante, non avendo il ricorrente proposto appello ma ricorso per cassazione, è stata anch’essa dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in virtù del rilievo che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, oltre a risultare privo di copertura costituzionale, non trova applicazione generalizzata neppure nello ambito del procedimento di cognizione ordinaria, in riferimento al quale è prevista una pluralità di eccezioni, e può comunque essere derogato dal legislatore per soddisfare specifiche esigenze, quale quella di celerità sottesa alla disciplina dei procedimenti in materia di protezione internazionale;

che l’inerenza di tale materia a diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, non consente di ritenere che la soppressione dell’appello si traduca automaticamente in una violazione del diritto di difesa, avuto riguardo alle particolari caratteristiche dei procedimenti in questione, preceduti da una fase amministrativa nell’ambito della quale il richiedente è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni, attraverso il colloquio dinanzi alla commissione territoriale (cfr. Cass., Sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27700; 5/07/2018, n. 17717, cit.);

che con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù della mancata allegazione di fattori di oggettiva vulnerabilità, senza procedere ad un bilanciamento tra il grado di inserimento sociale da lui raggiunto in Italia e la situazione in cui versava nel Paese di origine;

che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di adempiere il proprio obbligo di cooperazione istruttoria e di concedergli il beneficio del dubbio, non avendo esaminato la documentazione prodotta, comprovante il percorso di inserimento sociale e lavorativo da lui intrapreso in Italia;

che il motivo è infondato;

che nella specie, come correttamente precisato dal Tribunale, non trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha modificato quella preesistente di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, essendo la stessa entrata in vigore in data successiva a quella di presentazione della domanda di protezione internazionale, la quale attrae il regime normativo applicabile, avuto riguardo al momento d’insorgenza del diritto alla protezione umanitaria, coincidente con quello dell’ingresso in Italia dello straniero in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459);

che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato si è puntualmente attenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione di tale misura richiede una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, in modo tale da far emergere eventuali situazioni personali di vulnerabilità, collegate alla violazione di diritti fondamentali (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/ 2019, n. 3681);

che il Tribunale ha infatti escluso la configurabilità di una delle predette situazioni, rilevando, sotto il profilo soggettivo, che il ricorrente, oltre a non aver allegato circostanze diverse da quelle, ritenute non credibili, dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle altre forme di protezione, è in grado di reperire un’occupazione ne Paese di origine, essendo in possesso di un alto grado d’istruzione, e conserva ancora legami familiari in quel Paese, affermando inoltre l’insufficienza del percorso d’inserimento sociale da lui avviato in Italia, ed osservando infine, quanto al profilo oggettivo, che le criticità che caratterizzano tuttora la situazione della Guinea, dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non assurgono ad un livello di gravità tale da consentire di ravvisare una vera e propria emergenza umanitaria;

che, in assenza di una situazione di vulnerabilità personale, da intendersi nel senso dianzi precisato, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può trovare giustificazione nè nell’accertamento del livello d’integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, la cui isolata prospettazione risulta insufficiente ai fini della prescritta comparazione (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459), nè nella rappresentazione di uno stato di difficoltà collegato alla situazione economico-sociale in atto nel Paese di origine, non essendo ipotizzabile a carico dello Stato italiano un obbligo di garantire allo straniero parametri di benessere, e non potendosi quindi attribuire rilievo alla sola diversità delle condizioni di vita esistenti nel Paese di origine, la cui considerazione in termini generali ed astratti si porrebbe in contrasto con il carattere strettamente personale della valutazione prescritta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);

che la mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi idonei a far supporre che il rimpatrio possa esporlo alla privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, consente di escludere nella specie anche la sussistenza del dedotto inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2005, art. 8, comma 3, e del principio del beneficio del dubbio emergente dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, i quali presuppongono una puntuale allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13573);

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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