Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22102 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 11/09/2018), n.22102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28320-2016 proposto da:

SAMPEI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE n.90,

presso lo studio dell’avvocato FABIOLA FURLAN GUADAGNO,

rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati FRANCO DOMINI, e

VANDA FURLAN;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POZZO D’ADDA (MI), C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA NUOVA n.96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

ROLFO, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli

avvocati CESARE PERONI, e MAURIZIO LOVISETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4028/14/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 08/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 4028/14/2016, depositata l’8 luglio 2016, la CTR della Lombardia rigettò l’appello proposto da Sampei S.r.l. (di seguito società) nei confronti del Comune di Pozzo d’Adda avverso la sentenza della CTP di Milano, che aveva a sua volta rigettato i ricorsi, successivamente riuniti, proposti dalla società avverso avvisi di accertamento per ICI dovuta per gli anni 2007 e 2008, relativi a terreni ritenuti dall’ente impositore in parte edificabili.

Avverso la sentenza della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Pozzo d’Adda.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992 ed in particolare dell’art. 16”, lamentando in sostanza di non avere ricevuto regolare comunicazione dell’udienza di discussione del ricorso in appello per essere stata decisa la controversia all’udienza del 9 giugno 2016 senza che fosse stato dato seguito alle ragioni del rinvio dalla precedente udienza del 3 marzo 2016, finalizzato a raggiungere una conciliazione giudiziale tra le parti.

Il motivo è manifestamente infondato, atteso che in realtà la stessa parte ricorrente ammette nel contesto del ricorso di avere ricevuto regolare comunicazione della nuova fissazione della data dell’udienza di discussione per l’udienza del 9 giugno 2016.

Il fatto che detta comunicazione abbia fatto seguito ad altra di tenore diverso non esclude che il difensore della ricorrente sia stato comunque avvisato, facendo sì che il contraddittorio tra le parti fosse assicurato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta “Nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., punto 3, per violazione dell’art. 5, comma 5, in materia di tassazione di aree fabbricabili e dell’art. 360 c.p.c., punto 5 per contraddittorietà della sentenza”, nella parte in cui ha affermato che, affinchè un’area possa essere tassata ai fini ICI come fabbricabile è sufficiente che “tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale anche se indubbiamente l’assenza di un piano attuativo dello strumento generale attenua la potenzialità edificatoria, influenzando la base imponibile”.

2.1. Il motivo presenta un duplice profilo d’inammissibilità, il primo nella parte in cui la denuncia risulta formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in termini di contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014 n.8054).

2.2. Con riferimento all’altro profilo il motivo è inammissibile in relazione al disposto dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo la decisione impugnata giudicato in conformità al principio di diritto secondo cui l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione di esso da parte della Regione e dell’adozione di strumenti urbanistici attuativi, affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte 30 novembre 2006, n. 25506, anche alla stregua della norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 – quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, lett. b) del citato decreto; principio, giova qui ricordare, costantemente ribadito dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16174; Cass. sez. 5, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass. sez. 5, 5 marzo 2014, n. 5161; Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4091), in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della succitata norma d’interpretazione autentica.

Nè parte ricorrente ha addotto argomenti idonei a giustificare un mutamento d’indirizzo interpretativo al riguardo.

Il ricorso deve essere per l’effetto rigettato.

3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

4. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., comma 3, difettando l’elemento soggettivo del dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso per cassazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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