Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22102 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24934/2016 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1916/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/201 r.g.n. 1643/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma rigettava la domanda di L.A. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., diretta ad ottenere l’accertamento della sua illegittima assegnazione (dal 14.9.04 alla cessazione del rapporto del 27.2.10) allo svolgimento di mansioni usuranti ed a turni di lavoro notturni incompatibili col suo stato di salute; della sussistenza del nesso causale tra tale comportamento datoriale e l’insorgenza di una grave osteopatia, con ripercussioni psicologiche e con aggravamento della sua invalidità dal 50 al 100% chiedendo la condanna di Poste al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in complessivi Euro 1.674.612, oltre accessori.

Con sentenza depositata il 27.4.16, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame ritenendo, come il primo giudice, che la patologia osteoarticolare (spondilolistesi L4-L5, con protrusioni discali, riduzione degli spazi intersomatici L5-S1) nonchè quella neuropsichica, poste alla base della domanda, sussistevano ancor prima dell’inizio del rapporto di lavoro de quo e che non si erano aggravate con l’inizio dell’attività lavorativa e con lo svolgimento delle mansioni compatibili, giusta le prescrizioni del medico competente (responsabile dell’ambulatorio di medicina del lavoro di Poste), assegnate al L., come confermato dalla c.t.u. medico legale espletata, valutando inoltre la richiesta del L. del 2007 di trasformazione del proprio rapporto da part a full time, escludendo infine anche la rilevanza del mancato accoglimento della domanda di trasferimento del L. presso la sede di (OMISSIS), non concretante un diritto del lavoratore ed essendo stata dimostrata l’assenza di posizioni lavorative utili in tale sede.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il L., affidato ad unico articolato motivo, cui resiste Poste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 116,132 e 416 c.p.c., artt. 2699,2700 e 2733 c.c., oltre ad omesso esame circa di fatti decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Il L. contesta in sintesi tutti gli accertamenti in fatto svolti dalla sentenza impugnata (quanto alle caratteristiche delle mansioni effettivamente svolte); evidenzia pretese contraddizioni dell’iter argomentativo della medesima sentenza anche con riferimento alle stesse certificazioni del medico del lavoro interno; esprime dissensi sulle valutazioni del c.t.u., del medico interno e delle testimonianze raccolte.

Censura dunque in sostanza gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito e conseguentemente vizi motivazionali della sentenza impugnata, di cui spesso denuncia la insufficienza e contraddittorietà.

Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti considerarsi (cfr. di recente Cass. n. 13798/17, Cass. n. 21455/17) che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame). Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (rimessi all’apprezzamento del giudice di merito cfr. Cass. n. 8293/12, Cass. n. 144/08, Cass. n. 21965/07, Cass. n. 24349/06, Cass. n. 1788/11, Cass. n. 7948/11) ineriscono ad un vizio motivo, pur qualificata la censura come violazione di norme di diritto, vizio limitato al generale controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., introduce nell’ordinamento un nuovo e diverso vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

Il ricorso, limitandosi a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito, lamentando più volte l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione (vizi espunti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nuovo n. 5), è dunque inammissibile.

Del resto la sentenza impugnata ha evidenziato, sulla scorta dell’istruttoria svolta, della c.t.u. espletata e della documentazione di causa, la preesistenza delle patologie del L. ed anche del loro aggravamento; che il L. venne dapprima esonerato dalla movimentazione di carichi pesanti (15 Kg), e quindi adibito a mansioni che non comportavano movimentazione di pesi. Che lo stesso L. aveva chiesto nel luglio 2007 (e dunque proprio nel periodo centrale della dedotta violazione degli obblighi di sicurezza da parte di Poste) la trasformazione del rapporto da part a full time.

Va dunque ribadito che per le sentenze depositate dopo l’11.9.12, il vizio di motivazione, giusta il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non può riguardare un erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di fatti comunque esaminati nella decisione impugnata.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA