Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22101 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 22/05/2017, dep.22/09/2017),  n. 22101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti rispettivamente iscritti al numeri 10913 del

ruolo generale dell’anno 2010 ed al numero 11355 del ruolo generale

dell’anno 2011, entrambi proposti da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento di s.r.l. (OMISSIS), in persona del curatore;

– intimato –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Campania, sede di Salerno, sezione 4^, depositata in

data 17 marzo 2009, n. 107/4/09 e sezione 5^, depositata in data 26

aprile 2010, n. 163/5/10.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.r.l. (OMISSIS), successivamente fallita, ha impugnato dapprima il diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, per Irpeg, Ilor ed Irap relativo agli anni dal 2000 al 2003 e poi l’iscrizione a ruolo dalla quale erano scaturite l’emissione e la notificazione delle cartelle di pagamento per Irpeg, Iva ed Irap per gli anni 2000/2001, concernenti somme che risultavano non versate a seguito del controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, oltre a sanzioni, interessi e spese. Il diniego di condono e l’iscrizione a ruolo scaturivano dall’omesso perfezionamento della definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 9-bis, in quanto non v’era stato l’integrale versamento di quanto dovuto.

La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso avverso il diniego sostenendo che l’omesso integrale versamento di quanto dovuto non osti al condono e poi ha accolto il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo facendo leva, quanto alla conseguente cartella concernente l’anno d’imposta 2002, sull’intervenuto annullamento del diniego, nonchè sulla loro carente motivazione.

Quella regionale ha rigettato gli appelli dell’Ufficio, sostenendo, quanto al primo ricorso, che l’omissione dei versamenti successivi al primo non infirmi la procedura di definizione agevolata, nonchè, quanto al secondo, che l’iscrizione a ruolo è da ritenere illegittima, in considerazione dell’annullamento in primo grado del diniego di condono, confermato in secondo grado (appunto con la sentenza n. 107/4/09, impugnata con l’odierno ricorso), nonchè comunque illegittima per carenza di motivazione in ordine al recupero del credito d’imposta vantato.

Contro queste sentenze propone distinti ricorsi l’Agenzia delle Entrate per ottenerne la cassazione, che affida rispettivamente ad uno ed a quattro motivi, cui non v’è replica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Va disposta la riunione dei ricorsi, perchè oggettivamente e soggettivamente connessi.

2.- Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 10913/2010 l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis e degli artt. 12 e 14preleggi, sostenendo che l’omesso versamento delle rate successive alla prima determini la decadenza dai benefici previsti dalla norma condonistica.

2.1.- Quanto all’Iva, questa Corte ha già più volte stabilito che la L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, dev’essere disapplicato per contrasto con la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, in base all’interpretazione adeguatrice resa da Corte di Giustizia 17 luglio 2008, sentenza in causa C- 132/06 (tra varie, Cass. 19546/2011e 13505/12). Nè la mancanza di deduzioni di parte osta a tali conclusioni, in ragione dell’obbligo del giudice nazionale di applicare d’ufficio il diritto comunitario, senza che possa ostarvi il carattere chiuso del giudizio di cassazione (v. in proposito, tra molte, Cass., sez. un., 26948/06).

Quanto all’Irpeg ed all’Irap, in assenza di disposizioni come quelle previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 8,9 e 15, nonchè dall’art. 16, comma 2, della medesima legge, è possibile non applicare le sanzioni soltanto se si provvede al pagamento (in unica soluzione o rateale che sia) delle imposte nei termini e nei modi stabiliti dalla norma, con la conseguenza che tale effetto non si verifica (neppure parzialmente), se il pagamento non interviene nei suddetti termini e modi (in termini, tra varie, Cass. 15638 e 15639/13; 21364/12).

Il motivo va in conseguenza accolto, la sentenza cassata e non emergendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta avverso il diniego di condono e le conseguenti cartelle concernenti gli anni d’imposta 2000 e 2001.

3.- Il rigetto nel merito dell’impugnazione del diniego di definizione preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto in relazione al secondo giudizio (in termini, Cass., ord. 5 marzo 2013, n. 5378, che ha rilevato d’ufficio il giudicato esterno avente ad oggetto il rigetto dell’impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione).

Ne deriva l’accoglimento del quarto motivo del ricorso iscritto al n. 11355/2011 r.g., che verte nuovamente sulla violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, il quale comporta l’assorbimento del primo, concernente la violazione dell’art. 295 c.p.c., per non avere il giudice d’appello sospeso il giudizio concernente l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo e delle cartelle relative all’anno d’imposta 2002 in attesa della definizione di quello inerente all’impugnazione del diniego di condono.

4.- Va poi accolto il secondo motivo del suddetto ricorso, col quale l’Agenzia denuncia l’insufficiente motivazione in ordine all’affermata carenza di motivazione della cartella relativamente al recupero del credito d’imposta. La riproduzione in ricorso della cartella, difatti, evidenzia elementi idonei ad orientare diversamente la decisione.

5.- Infondato è invece, il terzo motivo del ricorso in questione, col quale l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, dovuta all’annullamento integrale della cartella, in quanto il giudice d’appello ha circoscritto la valutazione d’illegittimità dell’iscrizione a ruolo al solo recupero del credito d’imposta.

6.- Ne segue la cassazione della sentenza in relazione ai profili accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione affinchè riesamini la motivazione della cartella relativamente al recupero del credito d’imposta e regoli le spese.

PQM

 

la Corte:

dispone la riunione dei ricorsi; accoglie il ricorso iscritto al n. 10913/10, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione proposta avverso il diniego e di condono e le cartelle concernenti gli anni d’imposta 2000 e 2001; accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso iscritto al n. 11355/11, assorbito dal quarto il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione; rigetta il terzo motivo del suddetto ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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