Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22101 del 13/10/2020

Cassazione civile sez. I, 13/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 13/10/2020), n.22101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5164/2019 R.G. proposto da:

S.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo Gilardoni,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 19;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Brescia depositato il 21 dicembre

2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre

2020 dal Consigliere Guido Mercolino.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con decreto del 21 dicembre 2018 il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e, in subordine, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta da S.H., cittadino del (OMISSIS);

che avverso il predetto decreto il S. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3-septies, (recte: introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46), sostenendo che la previsione di un unico termine per l’impugnazione del decreto che decide sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale e la fissazione dello stesso in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento si pongono in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, in quanto introducono una deroga irragionevole e contraddittoria rispetto alle norme del codice di rito, richiamate ai fini della disciplina generale del procedimento, che non trova giustificazione nelle esigenze di celerità del procedimento, la cui durata non è fissata in misura cogente;

che il motivo è infondato;

che la questione di legittimità costituzionale, oltre a risultare irrilevante, essendo stato il ricorso proposto entro il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto impugnato, è stata già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in virtù del rilievo che la previsione del termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione, a far data dalla comunicazione del decreto, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e trova giustificazione in esigenze di urgenza, analoghe a quelle che lo stesso legislatore ha reputato sussistenti in diverse fattispecie (ad esempio, L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 17, comma 2; R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 99, u.c.) (cfr. per tutte Cass., Sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27700; 5/07/2018, n. 17717);

che è parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente insiste sull’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, sostenendo che l’esclusione della reclamabilità del decreto con cui il tribunale pronuncia sulla domanda di riconoscimento della protezione internazionale si pone anch’essa in contrasto con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, in quanto comporta un’irragionevole disparità di trattamento a danno dei richiedenti asilo ed impedisce la correzione di eventuali errori commessi dal giudice di primo grado nell’accertamento dei fatti;

che tale questione, oltre a risultare anch’essa irrilevante, non avendo il ricorrente proposto appello ma ricorso per cassazione, è stata a sua volta dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, in virtù del rilievo che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito, oltre a risultare privo di copertura costituzionale, non trova applicazione generalizzata neppure nell’ambito del procedimento di cognizione ordinaria, in riferimento al quale è prevista una pluralità di eccezioni, e può comunque essere derogato dal legislatore per soddisfare specifiche esigenze, quale quella di celerità sottesa alla disciplina dei procedimenti in materia di protezione internazionale;

che l’inerenza di tale materia a diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, non consente di ritenere che la soppressione dell’appello si traduca automaticamente in una violazione del diritto di difesa, avuto riguardo alle particolari caratteristiche dei procedimenti in questione, preceduti da una fase amministrativa nell’ambito della quale il richiedente è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni, attraverso il colloquio dinanzi alla commissione territoriale (cfr. Cass., Sez. I, 30 ottobre 2018, n. 27700; 5/07/2018, n. 17717, cit.);

che con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, in virtù della mancata allegazione di fattori di oggettiva vulnerabilità, senza procedere ad un bilanciamento tra il grado di inserimento sociale da lui raggiunto in Italia e la situazione in cui versava nel Paese di origine;

che, ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha omesso di adempiere il proprio obbligo di cooperazione istruttoria e di concedergli il beneficio del dubbio, nonchè di procedere alla sua audizione, necessaria ai fini della valutazione della credibilità delle dichiarazioni da lui rese, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale;

che il motivo è infondato;

che nella specie, come correttamente precisato dal Tribunale, non trova applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che ha modificato quella preesistente di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, essendo la stessa entrata in vigore in data successiva a quella di presentazione della domanda di protezione internazionale, la quale attrae il regime normativo applicabile, avuto riguardo al momento d’insorgenza del diritto alla protezione umanitaria, coincidente con quello dell’ingresso in Italia dello straniero in condizioni di vulnerabilità per il rischio di compromissione dei diritti umani (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459);

che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato si è puntualmente attenuto all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’applicazione di tale misura richiede una valutazione individuale, da condursi caso per caso, del livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, comparato alla situazione personale in cui versava prima dell’abbandono del Paese di origine ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in conseguenza del rimpatrio, in modo tale da far emergere eventuali situazioni personali di vulnerabilità, collegate alla violazione di diritti fondamentali (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/ 2019, n. 3681);

che il Tribunale ha infatti escluso la configurabilità di una delle predette situazioni, rilevando, sotto il profilo soggettivo, che il ricorrente non ha problemi di salute, è in grado di lavorare e conserva ancora legami familiari nel Paese di origine, affermando inoltre l’insufficienza del percorso d’inserimento sociale da lui avviato in Italia, ed osservando infine, quanto al profilo oggettivo, che le criticità che caratterizzano tuttora la situazione del (OMISSIS), dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non assurgono ad un livello di gravità tale da consentire di ravvisare una vera e propria emergenza umanitaria;

che, in assenza di una situazione di vulnerabilità personale, da intendersi nel senso dianzi precisato, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non può trovare giustificazione nè nell’accertamento del livello d’integrazione sociale e lavorativa raggiunto dal richiedente in Italia, la cui isolata prospettazione risulta insufficiente ai fini della prescritta comparazione (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459), nè nella rappresentazione di uno stato di difficoltà collegato alla situazione economico-sociale in atto nel Paese di origine, non essendo ipotizzabile a carico dello Stato italiano un obbligo di garantire allo straniero parametri di benessere, e non potendosi quindi attribuire rilievo alla sola diversità delle condizioni di vita esistenti nel Paese di origine, la cui considerazione in termini generali ed astratti si porrebbe in contrasto con il carattere strettamente personale della valutazione prescritta dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. VI, 3/04/2019, n. 9304; 7/02/2019, n. 3681);

che la mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi idonei a far supporre che il rimpatrio possa esporlo alla privazione della titolarità o dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, consente di escludere nella specie anche la sussistenza del dedotto inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2005, art. 8, comma 3, e del principio del beneficio del dubbio emergente dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, i quali presuppongono una puntuale allegazione da parte del richiedente dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13573);

che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la pronuncia del decreto impugnato è stata preceduta dalla sua audizione personale, il cui espletamento doveva peraltro ritenersi facoltativo, nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, in mancanza della quale il tribunale è tenuto a procedere esclusivamente alla fissazione dell’udienza di comparizione;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente il principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui nel giudizio d’impugnazione della decisione adottata dalla commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza di comparizione non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a quest’ultimo la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla commissione territoriale o, se necessario, innanzi al tribunale, con la conseguenza che la domanda di protezione può essere rigettata senza che sia necessario rinnovare l’audizione del richiedente, qualora risulti manifestamente infondata sulla base dei soli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi dal colloquio svoltosi nella fase amministrativa (cfr. Cass., Sez. I, 14/05/2020, n. 8931; 28/02/2019, n. 5973; Cass., Sez. VI, 31/01/2019, n. 2817;

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2020

 

 

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