Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22101 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 04/09/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 04/09/2019), n.22101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15332/2015 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO GALATI;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1404/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/12/2014 R.G.N. 132/2013;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso al Tribunale di Catanzaro, P.F. chiedeva dichiararsi l’illegittimità della proroga (disposta il 15.1.10) del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il Consorzio di Bonifica Jonio Catanzarese il 14.1.04 per la durata di sei anni.

Il Tribunale accoglieva la domanda, rigettata l’eccezione di decadenza L. n. 183 del 2010, ex art. 32 (in quanto il ricorrente aveva proposto, prima dell’entrata in vigore della L. n. 183 del 2010, il tentativo di conciliazione e nei successivi 270 giorni depositato il ricorso ex art. 414 c.p.c.), ritenendo illegittima la proroga per essere stata disposta per contratto a termine di durata originaria già superiore a 36 mesi, D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 5, comma 4 bis.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 4.12.14, confermava la sentenza di primo grado, confermando il mancato spirare della decadenza dall’impugnativa in base al D.L. n. 225 del 2010, convertito in L. n. 10 del 2011, che previde lo spostamento dei termini di decadenza al 31.12.11.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Consorzio, affidato a due motivi, poi illustrati con memoria, mentre il P. è rimasto intimato.

Sono pervenute conclusioni scritte del P.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il P. è rimasto intimato; che la notifica a mezzo Poste del ricorso è rimasto sprovvista della cartolina di ricevimento, sicchè il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

Ed invero, come da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. n. 13639 del 04/06/2010), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.

Nulla sulle spese essendo il P. rimasto intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA