Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22100 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 31/10/2016), n.22100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13913-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BELLOTTI ANNA MARIA,elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato C. U ROBERTO LUCA

LOBUONO TAJ ANI, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA LEONE

DE RENZIS SONNINO e LAURA CASTALDI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2306/31/2014 della CONINIISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 26/092014, depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Laura Castaldi difensore della resistente che si

riporta agli atti.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unire motivo, nei confronti di B.A.M., avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2306/31/2014, depositata in data 1o/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza della contribuente (medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal (OMISSIS) – e stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, ad eccezione della richiesta di rimborso relativa agli acconti 2005, stante la ritenuta tardività, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, dell’istanza relativa.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, dalla documentazione prodotta, risultava che la contribuente non disponeva “per tutti gli anni in contesta:zione” di autonoma organizzazione per l’esercizio di medico-pediatra convenzionato con il SSN, essendo l’attività svolta con il laporo personale e con modesto capitale investito in beni strumentali” ed essendo previsto dalla stessa convenzione ASL che “nell’ambulatorio venga impiegata una segretaria (in questo caso part-time).

L’intimata ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Preliminarmente, va rilevato che è presente, nella decisione impugnata, nella parte relativa allo svolgimento del processo, l’inciso secondo il quale la C.T.P. di Firenze avrebbe dichiarato, oltre la tardività dell’istanza di rimborso dell’acconto versato per l’anno (OMISSIS), “l’inammissibilita del ricorso per gli anni dal (OMISSIS) stante la genericità delle istanze di rimborso”, accogliendo il ricorso della contribuente “limitatamente agli anni (OMISSIS)”.

La controricorrente ha quindi proposto un ricorso incidentale, per l’ipotesi in cui detto inciso dovesse “ritenersi parte integrante della motivazione della sentenza d’appello”, cosicchè la CTR avesse inteso circoscrivere l’oggetto del contendere, devoluto alla sua cognizione, alle sole richieste di rimborso IRAP relative alle annualità (OMISSIS), erroneamente ipotizzando un giudicato sfavorevole alla contribuente per gli anni “(OMISSIS)”, per effetto del solo appello principale proposto dall’Ufficio ed in mancanza di costituzione in giudizio della contribuente.

La ricorrente incidentale denuncia la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 329 e 333 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, art. 2909 c.c..

2. La censura del ricorso incidentale, di rilievo preliminare, è fondata, risultando, dagli atti e dalle concordi, sulla questione, deduzioni in questa sede delle due parti, che i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso della contribuente, fatta eccezione per il solo importo in acconto IRAP (OMISSIS).

La C.T.R. ha quindi errato nell’individuazione del thema decidendum rimasto in contestazione, per effetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate (nel quale si reiterava anche l’eccezione di inammissibilità dell’istanza di rimborso relativa ai versamenti effettuati per gli anni dal (OMISSIS), per genericità dell’istanza), e dei termini della soccombenza reciproca parziale delle parti in causa all’esito del giudizio di primo grado.

3. l’Agenzia delle Entrate ricorrente principale lamenta, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in quanto la C.T.R. non avrebbe correttamente vagliato i compensi “corrisposti ad un lavoratore dipendente”, con mansioni di “segretaria part-time”, ritenendoli insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

4. La censura del ricorso principale è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto requisito dell’autonoma organizzazione previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se cogruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in religione ai beni strumentali – “eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla mancata corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista dal dipendente con mansioni sostanzialmente di segretaria (peraltro solo dall’anno 2004 in poi, come dedotto dalla contribuente).

La decisione della C.T.R. è invece, al riguardo, conforme al principio di diritto da ultimo affermato dalle Sezioni Unite.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso principale ed accolto quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata; decidendo nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso della contribuente, ad esclusione della richiesta di rimborso dell’acconto IRAP (OMISSIS), stante il giudicato formatosi sulla tardività dell’istanza relativa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38. In considerazione delle questioni di diritto trattate (sulle quali vi è stata recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte), ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale, con cassazione della sentenza impugnata; decidendo nel merito) non essendovi necessità di ulteriori accertamenti in fatto accoglie il ricorso della contribuente, ad esclusione della richiesta di rimborso dell’acconto IRAP (OMISSIS). Dichiara integralmente parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA