Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22100 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 11/09/2018), n.22100

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5675-2016 proposto da:

COMUNE di L’AQUILA, in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TREMITI n.10,

presso lo studio dell’avvocato ANNALISA PACE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DOMENICO DE NARDIS;

– ricorrente –

contro

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA n.24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO LOPARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1382/5/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di L’AQUILA, depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 382/5/2015, depositata il 3 dicembre 2015, la CTR dell’Abruzzo rigettò l’appello proposto dal Comune di L’Aquila nei confronti dell’avv. O.F. avverso la sentenza della CTP di L’Aquila, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2008 riguardo ad immobile divenuto inagibile per il sisma del 2009 prima che il contribuente, che lo aveva acquisto nell’ottobre 2008 quale prima casa, potesse ivi trasferirvi la propria residenza.

Avverso la sentenza della CTR il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il contribuente resiste con controricorso.

1. Va esaminato in ordine logico prioritariamente il secondo motivo, con il quale l’ente ricorrente denuncia violazione degli artt. 139 e 170 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui la sentenza impugnata, con autonoma ratio decidendi, rispetto alle ulteriori considerazioni svolte nel merito, ha ritenuto inammissibile l’appello perchè notificato oltre il decorso del termine breve d’impugnazione dal momento della notifica della sentenza di primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Rilevato in primo luogo che non vi è alcun omesso esame di fatto storico, cui si riferisce l’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053) e che l’error in procedendo avrebbe dovuto essere denunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve osservarsi che costituisce fatto incontroverso che la sentenza di primo grado favorevole al contribuente sia stata notificata il 17 novembre 2014 presso la sede comunale ove l’ente, difeso dagli avv.ti de Nardis e Sacchetti dell’Avvocatura comunale, aveva eletto domicilio, ed ivi ricevuto dall’avv. Daniela Valenza, mentre il ricorso in appello è stato notificato il 6 febbraio 2015, oltre quindi, il termine breve di 60 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51, comma 1.

1.2. Dovendo presumersi che l’avvocato che l’avv. Valenza, che ha ricevuto senza riserve la notifica della sentenza presso il domicilio eletto dal Comune, faccia parte dell’Avvocatura comunale, trova applicazione il principio espresso da Cass. sez. 2, 26 febbraio 2014, n. 4580 in punto di validità della notifica compiuta allorchè sia avvenuta senza riserve la ricezione dell’atto da parte di un avvocato presente nello studio del procuratore domiciliatario, dovendosi presumere lo stesso autorizzato all’incombente.

1.3. La formazione, pertanto, del giudicato, sull’inammissibilità dell’appello dichiarata dalla CTR preclude quindi l’esame del primo motivo di ricorso, volto a censurare le ulteriori statuizioni rese nel merito della controversia dalla decisione in questa sede impugnata.

2. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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