Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2210 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 31/01/2011, (ud. 05/07/2010, dep. 31/01/2011), n.2210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34223/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

2010 contro

Z.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 127/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 19/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/07/2010 dal Presidente e Rel. Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI GIANCARLO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il Nuovo ruolo per

irregolarità della notifica, in subordine il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. Z.A. cedette il 9 ottobre 1995 ad un terzo la propria azienda esercente attività di laboratorio di pasta all’uovo per il corrispettivo di L. 75 milioni, di cui 15 milioni per avviamento commerciale e 60 milioni per beni strumentali. A richiesta dell’ufficio, il contribuente aveva prodotto il bilancio dal cui conto economico risultava iscritta una plus valenza per L. 18.283.599. Non aveva invece ottemperato all’invito a produrre il registro dei beni ammortizzabili, con l’indicazione dei prezzi di acquisto dei beni strumentali e delle quote di ammortamento. Di conseguenza l’amministrazione finanziaria aveva considerato plusvalenza l’intero corrispettivo della cessione.

A tale accertamento si è opposto il Sig. Z.A. ed il suo ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale.

L’appello dell’Agenzia delle entrate di Viterbo è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunziando violazione del D.P.R. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54. Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

L’inottemperanza all’invito di esibire il registro dei beni ammortizzabili con l’indicazione dei prezzi di acquisto dei beni strumentali e delle relative quote ammortizzate autorizzava l’amministrazione finanziaria a procedere induttivamente alla determinazione delle plusvalenze effettive, in difformità da quelle indicate in bilancio, utilizzando al riguardo ogni elemento anche presuntivo di conoscenza. Non autorizzava invece l’ufficio ad applicare una sorta di sanzione, quale quella sostanzialmente rappresentata dall’aver considerata sussistenza una plusvalenza corrispondente al prezzo di cessione, non essendovi – e non essendo stato dedotto – alcun elemento idoneo a rendere verosimile che i beni in questione fossero stati acquistati a costo zero o che fossero stati già integralmente ammortizzati.

Avendo chiesto e non ottenuto il registro dei beni ammortizzabili, l’Amm. finanziaria ha ritenuto di non poter determinare la quota di valore non ammortizzato ed ha quindi determinato una plusvalenza corrispondente al prezzo di cessione.

Le due ct hanno negato la legittimità di tale modu procedendi osservando che dalla contabilità prodotta risultava il prezzo di acquisto, la quota di ammortamento il prezzo di cessione e la plus valenza dichiarata Agenzia delle entrate ricorre con un motivo.

Le pronunzie dei giudici di merito debbono quindi essere confermate.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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