Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2210 del 30/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2210 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

Data pubblicazione: 30/01/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mancone Francesco, elett.te dom.to in Roma alla via Pietro della Valle
4, presso lo studio dell’avv. Mario Tuccillo, rapp.to e difeso dall’avv.
Riccardo de Florio la Rocca Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
Equ?ti.talia Servizi Riscossione s.p.a.

Intimate

avverso l’ordinanza n. 20144/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 17/8/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/1/2018 dal Dott. MARCELLO IACOBELLIS.

Rilevato che Mancone Francesco ha proposto ricorso per la
correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa
Corte n. 20144/2017 laddove è stata omessa la distrazione delle
spese in favore dell’avvocato Riccardo De Florio La Rocca che ne
aveva fatto espressa richiesta;

rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;

P.Q. M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in
questione nel senso che: laddove leggesi ” condanna la ricorrente al
rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del
controricorrente Mancone, liquidate in complessivi € 3.000,00 a
titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario
spese generali nella misura del 15%”; debba leggersi ed intendersi:”
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio
di legittimità in favore del controricorrente Mancone, liquidate in
complessivi € 3.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge
e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con
distrazione in favore dell’avv. Riccardo de Florio la Rocca
a ntistata rio”.
Così deciso in Roma, 10/1/2018

Il P

ente est.

dott. MaI. Iacobellis

letto l’art. 391 bis c.p.c.;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA