Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2210 del 30/01/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2210 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
Data pubblicazione: 30/01/2018
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Mancone Francesco, elett.te dom.to in Roma alla via Pietro della Valle
4, presso lo studio dell’avv. Mario Tuccillo, rapp.to e difeso dall’avv.
Riccardo de Florio la Rocca Ricorrente
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
Equ?ti.talia Servizi Riscossione s.p.a.
Intimate
avverso l’ordinanza n. 20144/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 17/8/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/1/2018 dal Dott. MARCELLO IACOBELLIS.
Rilevato che Mancone Francesco ha proposto ricorso per la
correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa
Corte n. 20144/2017 laddove è stata omessa la distrazione delle
spese in favore dell’avvocato Riccardo De Florio La Rocca che ne
aveva fatto espressa richiesta;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;
P.Q. M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in
questione nel senso che: laddove leggesi ” condanna la ricorrente al
rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del
controricorrente Mancone, liquidate in complessivi € 3.000,00 a
titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario
spese generali nella misura del 15%”; debba leggersi ed intendersi:”
condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio
di legittimità in favore del controricorrente Mancone, liquidate in
complessivi € 3.000,00 a titolo di compensi, oltre accessori di legge
e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, con
distrazione in favore dell’avv. Riccardo de Florio la Rocca
a ntistata rio”.
Così deciso in Roma, 10/1/2018
Il P
ente est.
dott. MaI. Iacobellis
letto l’art. 391 bis c.p.c.;