Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2210 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 25/01/2022), n.2210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1179-2021 proposto da:

C.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTINA INTERSIMONE;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 373/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

BERTUZZI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

” C.V. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 373 del 28.9.2020 della Corte di appello di Messina, notificata il 26.10.2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado di rigetto della sua domanda di annullamento della Delibera adottata il (OMISSIS) dall’assemblea del (OMISSIS), avente ad oggetto ” esame e approvazione bilancio lavori straordinari scala G”;

il condominio intimato non ha svolto attività difensiva;

con l’unico motivo la ricorrente, denunziando violazione e errata applicazione degli artt. 1123 e 1130 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, censura la sentenza impugnata per avere respinto la sua domanda, che contestava il riparto approvato dall’assemblea con riferimento alla indicazione degli importi da lei effettivamente versati e per la mancata inclusione della somma di Euro 316,14 nell’attestazione a fini fiscali, sulla base della considerazione che i lavori ed il rendiconto risultavano già approvati con la precedente Delib. (OMISSIS), divenuta definitiva per difetto di impugnativa;

in particolare, premesso che il giorno (OMISSIS) si era riunita l’assemblea dell’intero condominio per approvare il consuntivo e lo stato di riparto delle spese relative all’esercizio 2005 e l’assemblea straordinaria dei condomini della scala G con all’o.d.g. “Approvazione consuntivo e stato di riparto dei lavori della scala”, la ricorrente assume che tale statuizione è affetta da errore in quanto fa riferimento e richiama una delibera assembleare dell’intero condominio, che non contiene alcun dato contabile relativo ai lavori straordinari della scala G, mentre il bilancio consuntivo per i suddetti lavori non era stato approvato dall’assemblea dei condomini della scala G in data (OMISSIS), né, si aggiunge, nella successiva riunione del (OMISSIS), che aveva deliberato sul solo stato di riparto finale;

il motivo appare inammissibile in quanto investe un accertamento di fatto della Corte di appello, laddove ha affermato che l’assemblea del (OMISSIS) aveva approvato i lavori e, segnatamente, il bilancio consuntivo e stato di riparto delle spese dell’esercizio 2005, reputando inclusa in tale delibera l’approvazione del rendiconto dei lavori straordinari di cui alla successiva delibera impugnata del (OMISSIS);

il risultato di tale valutazione, integrando un apprezzamento di fatto, non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, non potendo questa Corte procedere ad una autonoma e nuova ricostruzione dei fatti posti a base della decisione del giudice di merito;

la censura sollevata non può nemmeno apprezzarsi sotto il profilo del vizio di motivazione, tenuto conto che esso viene dedotto in forma del tutto generica mediante menzione, nella intestazione del motivo, dell’art. 360 c.p.c., n. 5, senza essere sviluppato con argomenti precisi e puntuali e non appare sorretto dal necessario requisito di specificità, che avrebbe richiesto, al fine di evidenziarne la fondatezza, la trascrizione del testo della delibera del (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio condivide la proposta del Relatore;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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