Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2210 del 25/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2019, (ud. 20/12/2018, dep. 25/01/2019), n.2210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Maria Teresa Liana – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22037-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO ASSOCIATO R. RAG. N. &

P. RAG. G.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA

ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

IARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA DOMENICA GABRIELLA

BUDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 215/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/12/2018 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RILEVATO

che

1. L’Associazione professionale “Studio associato R. Rag. N. e P. Rag. G.M.” impugnava la cartella notificata il 5 settembre 2006 conseguente all’iscrizione a ruolo della somma di euro 20.397,51 per Iva dovuta per l’anno 1992. Sosteneva la contribuente l’intervenuta decadenza in cui era incorsa l’amministrazione. La commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, sul rilievo che doveva applicarsi la disciplina dettata dalla L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, per cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata nei cinque anni successivi.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 338, al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter. Sostiene che la contribuente non si è avvalsa della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3 e della definizione in via agevolata prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17. La L. n. 388 del 2000, art. 138, commi 1 e 2, della ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009. La ricorrente sostiene che tale sospensione dei termini è stata concessa alla generalità dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990 e solamente coloro che hanno versato i tributi secondo i termini e le modalità ordinarie sono esclusi da tale sospensione in quanto, per essi, non è ipotizzabile alcuna iscrizione a ruolo. Ne consegue che i contribuenti sono soggetti alla speciale disciplina introdotta dall’art. 138, comma 3, sicchè il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento è individuato nel 31 dicembre 2009.

2. Osserva la Corte che va esaminato il motivo di ricorso, tralasciando l’esame delle eccezioni preliminari volte alla declaratoria di inammissibilità del ricorso stesso, poichè, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre ( Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014). Ciò premesso, il motivo di ricorso è infondato. Invero questa Corte ha già avuto modo di precisare che il nuovo termine decadenziale previsto dal comma 3 della legge 388/2000 non può che essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione previsto dalla stessa norma, comma 1 (Cass. n. 7274 del 27/03/2014). Ne consegue che nel caso di specie, ove è la stessa ricorrente ad affermare che la contribuente non ha inteso avvalersi della regolarizzazione prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 3, non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo e la decadenza si era già maturata al momento della notifica della cartella per cui è causa, effettuata il 5 settembre 2006.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 2.900,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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