Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2210 del 02/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 02/02/2021), n.2210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3888-2019 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE,

109, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA VICARI, rappresentato

e difeso dall’avvocato ALBERTO CAMPEGIANI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto R.G.33348/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato

il 19/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Roma, con decreto ex art. 445 bis c.p.c., non omologava l’accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell’indennità di accompagnamento e poneva, a carico di P.M., le spese del procedimento, liquidate in Euro 1.200,00; per la cassazione del decreto di omologa in relazione al capo sulle spese P.M. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;

l’Inps si è costituito con procura in calce al ricorso notificato; è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a fondamento del ricorso, P.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c..

Deduce che, nel corso del giudizio per A.T.P.O. l’Inps era difeso da un funzionario e che per tale motivo non potevano essere liquidati i compensi professionali;

il ricorso è infondato;

questa Corte (Cass. n. 9878 e n. 19034 del 2019) ha chiarito che l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta (con propri dipendenti) ai sensi del D.L. n. 203 del 2005, art. 10, comma 6, (conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005), inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti;

a tale orientamento giurisprudenziale e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., occorre assicurare continuità in questa sede, non offrendo nè il ricorso, nè la memoria ex art. 380 bis c.p.c. elementi per sollecitarne un ripensamento;

coerentemente, segue il rigetto del ricorso.

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di sostanziale attività difensiva dell’Inps;

sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se è dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se è dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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