Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 221 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 221 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

Data pubblicazione: 09/01/2014

Ritenuto in fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, nei confronti
della New Moon di Emilia Santoro & C. sas (che non

resiste con controricorso), avverso la sentenza n.
22/46/2008 del 26/02/2008, depositata in data
11/03/2008, della Commissione Tributaria Regionale
della Campania, con la quale – in una controversia
concernente l’impugnazione degli avvisi di recupero
del credito d’imposta utilizzato dall’impresa ex
art.8 1.388/2000, per gli anni 2001, 2002 e 2003,
in relazione a nuovi investimenti in aree

ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento di
attrezzature ed impianti esistenti, su immobile
altrui ma condotto in locazione (nella specie,
necessari per l’adattamento del locale sulla base
di un contratto di franchising) confermata la decisione n.

è stata

247719/2006 della

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che
aveva parzialmente accolto il ricorso della
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto
che, proprio sulla base di quanto chiarito
dall’Amministrazione finanziaria nella Risoluzione
n. 55/E del 4/03/2003, le spese in oggetto, di
natura incrementativa (rispetto alla capacità
produttiva dell’impresa), effettuate su bene di
terzi, ma che si risolvevano in vere e proprie
addizioni, dovevano ritenersi agevolabili, ai sensi
dell’art.8 citato.
Considerato in diritto
1. L’Agenzia delle Entrate invoca due motivi: l)
l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione su
fatti controversi e decisivi, ex art.360 n. 5
c.p.c., non avendo i giudici tributari esaminato
compiutamente la questione concernente
l’agevolabilità dell’investimento effettuato su
bene di proprietà di terzi; 2) la violazione e/o

svantaggiate, consistenti nelle opere di

falsa applicazione di norme di diritto, ex art.360
n. 3 c.p.c., in relazione all’art.8 1.388/2000,
dovendo ritenersi, contrariamente a quanto
sostenuto dai giudici della C.T.R., che le spese di
ristrutturazione del locale, condotto in locazione,
al fine di aprire un nuovo punto vendita in
franchising,

in quanto inerenti opere prive di

autonoma funzionalità e non separabili dai beni dei

agevolabili ma meri costi relativi a più esercizi,
fiscalmente deducibili, ai sensi dell’art.74 TUIR.
2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono
fondati.
Il credito d’imposta, previsto dalla L. 23 dicembre
2000, n. 388, art. 8, per i soggetti titolari di
reddito d’impresa che, nel periodo ivi indicato,
abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i
beni strumentali, materiali e immateriali, aventi
il requisito della novità e che siano
ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 (oggi
103 e 104) DPR 917/1986, TUIR, all’epoca vigente.
La norma prevede infatti che

“per nuovi

investimenti si intendono le acquisizioni di beni
strumentali nuovi di cui al testo unico delle
imposte sul redditi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68, esclusi i
costi relativi all’acquisto di “mobili e macchine
ordinarie di ufficio” ….concernente
“coefficienti di ammortamento”, destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma
l, per la parte del loro costo complessivo
eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate
nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo
d’imposta, relativi a beni d’ investimento della

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terzi cui accedono, non costituiscono beni

stessa struttura produttiva”.
I beni agevolabili strumentali (destinati dunque ad
essere utilizzati dall’imprenditore per più
esercizi), oltre al requisito della novità, devono
avere la caratteristica di essere ammortizzabili
fiscalmente (secondo la procedura che consente di
ripartire nel tempo il costo del cespite e che
riflette la residua possibilità di utilizzazione

Ove i beni insistano su suolo altrui, deve essere
fornita prova dal contribuente, che invoca il
diritto di fruire dell’agevolazione fiscale, in
merito alla amovibilità dei beni che configurino
beni autonomi rispetto all’immobile di terzi cui
accedono (cfr.Cass. 21411/2012, che ha escluso
dall’agevolazione i beni non di proprietà
dell’impresa, ma oggetto di contratto di locazione,
non essendo provata l’amovibilità delle opere di
miglioria eseguite, non configurabili quale bene
autonomo rispetto all’immobile di proprietà dei
terzi cui accedono).
3.

Nella specie,

riconosciuto

i giudici tributari hanno
spettanza

la

dell’agevolazione

limitandosi, in maniera apodittica, ad affermare
che

le

opere

di

ristrutturazione

oggetto

dell’investimento costituivano beni strumentali
nuovi, di natura incrementativa, vere e proprie
“addizioni”,

senza altro specificare.

Tale ragionamento non risponde pienamente ai
criteri dettati dalla legge.
Obiettivo della legge era quello di promuovere
nuovi investimenti produttivi in aree territoriali
svantaggiate, in funzione dell’incremento della
produttività.
Come la stessa Amministrazione ha esposto nella

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del bene).

Risoluzione n. 55/2003, la circostanza che le spese
siano riferite a beni detenuti a titolo diverso
dalla proprietà (nel caso in esame si trattava
appunto dell’ampliamento di un edificio industriale
sito su terreno altrui concesso in comodato)

“non

esclude, in linea di principio, che le stesse
possano rilevare al fini dell’agevolazione in
questione, infatti, come sopra precisato, occorre

cosicché, se si tratta di “spese incrementative che
si riferiscono a beni che non hanno una loro
autonoma funzionalità rispetto al bene a cui
accedono e come tali devono essere classificate
civilisticamente nell’attivo dello stato
patrimoniale alla voce B I 7) – “Altre
immobilizzazioni immateriali”, … esse “fiscalmente
rientreranno nella disciplina del comma 3
dell’articolo 74 e come tali non possono rilevare
ai fini dell’agevolazione” di cui all’art.8
1.388/2000″, costituendo non beni autonomi, ma,
stante l’accessione su beni altrui, meri costi
deducibili (nei limiti della quota imputabile a
ciascun esercizio); nell’ipotesi in cui, invece,
“le spese incrementative su beni di terzi sono
classificate, secondo corretti principi contabili,
tra le immobilizzazioni materiali in quanto
riferibili a beni materiali che hanno una loro
autonoma funzionalità, sono agevolabili al sensi
dell’art. 8 in quanto costituiscono beni materiali
e non dei meri costi”.
4. In sostanza, la sola circostanza che l’opera sia
realizzata su suolo altrui (all’epoca dell’utilizzo
dell’agevolazione fiscale, nella specie, negli anni
2001,2002 e 2003), non è decisiva, a condizione che
i relativi costi possano essere contabilizzati tra

5

verificare il loro corretto trattamento contabile”;


A’aPi
le “immobilizzazioni materiali”,
avendo

una

sua

autonoma

AT

‘7 °Ns.
in quanto il bene NWERLATJBUTARIA
funzionalità

ed

individualità, a prescindere da quello, di terzi, a
cui accede, al termine del periodo di locazione o
di comodato, può essere rimosso ed utilizzato
separatamente dall’investitore.
4. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio ad altra Sezione della

affinché proceda a nuovo esame ed anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Campania,
affinché proceda a nuovo esame ed anche in ordine
alle spese del presente giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Commissione Tributaria Regionale della Campania,

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