Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22099 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14849/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FARMACIA ROMA DEI DOTTORI A.L.E.M. E

F.S.F. & C SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

e

FA.MA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6408/44/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 24/11/2014, depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6408/2014, depositata il 4 dicembre 2014, non notificata, la CTR della Lombardia ha accolto gli appelli, di seguito riuniti, proposti dalle contribuenti menzionate in epigrafe nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale (OMISSIS) di Milano – per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Milano n. 114/44/13, che era stata emessa nel giudizio proposto dalla sola sig.ra Fa., per l’annullamento dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro richiesta dall’Amministrazione, relativamente ad atto di cessione dalla predetta in favore della società, della titolarità della Farmacia Roma, assumendosi da parte dell’Ufficio che la base imponibile dell’imposta dovesse essere calcolata sul prezzo della cessione dichiarato in atto di Euro 3.030.000,00, sul quale non dovevano essere detratte le passività dichiarate in atto, il cui accollo da parte della cessionaria doveva qualificarsi come parte del corrispettivo della cessione.

Analogo ricorso proposto dinanzi alla CTP di Milano dalla società cessionaria era stato invece deciso, sempre con pronuncia sfavorevole per la contribuente, dal giudice di primo grado, con sentenza n. 113/44/13.

Avverso la suddetta pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Le parti intimate, alle quali il ricorso per cassazione è stato notificato in unica copia al domicilio eletto presso lo studio del comune difensore in grado d’appello, non hanno svolto difese.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con il primo motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, art. 50, nonchè art. 53, comma 2, e art. 20, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella parte in cui la decisione della CTR ha disatteso l’eccezione d’inammissibilità dell’appello.

Con il secondo motivo l’Ufficio denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), e art. 51, commi 1 e 4, con riferimento pure all’art. 2560 c.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Può procedersi direttamente, in forza del criterio della ragione più liquida, secondo cui deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (cfr., per tutte, Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9936), all’esame del secondo motivo di ricorso.

La decisione impugnata è andata in espresso dissenso rispetto al principio affermato da Cass. sez. 5, 15 maggio 2008, n. 12225, che, nel ricostruire il rapporto tra l’art. 51, comma 1, ed il comma 4, dello stesso articolo del TUR, ha statuito che “come regola generale per stabilire la base imponibile, si deve fare riferimento alla maggior somma risultante tra il corrispettivo dichiarato ed il valore accertato, per cui nessuna rilevanza può attribuirsi alle modalità con cui gli stessi contraenti hanno convenuto il pagamento del corrispettivo per la cessione dell’a,zienda”, che, allora, come nel caso di specie, era costituito dall’accollo di debiti dell’azienda.

Non convince, tuttavia, la ratio esplicitata a sostegno della decisione adottata, che ha ritenuto nella fattispecie applicabile il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, stesso art. 51, comma 1.

Ciò per un triplice ordine di ragioni: a) nella fattispecie l’Ufficio si è limitato ad assumere come base imponibile il prezzo determinato in atto dalle stesse parti come corrispettivo della cessione; b) l’indicazione del relativo prezzo nel valore integrale attribuito di Euro 3.030.000,00, comprensivo delle indicate situazioni debitorie (debiti assunti dal coniuge deceduto della Fa. verso Credifarma S.p.A. e verso l’associato in partecipazione sig.ra M.) non può legittimamente essere spiegato, come fatto invece dall’impugnata sentenza, in termini di “infelice redazione dell’atto di cessione che ricomprenda anche le passività indicate fra le poste di valore dell’azienda ceduta”; c) i debiti sopra indicati, in ogni caso, non possono essere qualificati come “passività”, cioè debiti relativi all’esercizio dell’azienda ceduta, secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, in relazione all’art. 2560 c.c., avendone correttamente la ricorrente Amministrazione evidenziato la natura di debiti propri dell’imprenditore (il deceduto coniuge della sig.ra Fa.), il primo finalizzato proprio all’acquisto dell’azienda, il secondo volto all’acquisizione di risorse per il finanziamento dell’attività.

Il ricorso va dunque accolto, alla stregua delle considerazioni sopra esposte, in continuità all’indirizzo dal quale la decisione impugnata si è consapevolmente discostata, per manifesta fondatezza in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto degli originari ricorsi proposto dalle contribuenti.

Tenuto conto della mancanza di una giurisprudenza consolidata in materia di questa Corte, possono essere compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito, ponendosi in solido a carico delle intimate, secondo soccombenza, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta gli originari ricorsi delle contribuenti.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio di merito e condanna le parti intimate in solido alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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