Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22099 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 22099 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: FALASCHI MILENA

opposizione

Data pubblicazione: 29/10/2015

cartella esattoriale
SENTENZA
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sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5888/11) proposto da:
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METAFORA RENATO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avv.to Riccardo Gozzi del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, via Giovanni Bettolo n.17;

ricorrente

contro
EQUITALIA POLIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv.to Francesco Caia del foro di Napoli, in virtù di procura speciale apposta in calce al
controricorso, e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, piazza
Cavour n. 1;
– controricorrente –

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4 9-8 /g.

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nonché contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore
– intimato –

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21 luglio 2015 dal

Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
uditi gli Avv.ti Riccardo Gozzi, per parte ricorrente, e Francesco Cala, per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto

Celeste, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28 marzo 2010 Renato METAFORA proponeva opposizione ex
artt. 615 e 617 c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Frosolone, avverso la cartella esattoriale n.053
2008 0001260571 emessa dalla società EQUITALIA POLIS s.p.a., agente della riscossione per il
Comune di Napoli, su richiesta dello stesso ente locale, relativa a violazioni al Codice della
Strada rimaste insolute, deducendo l’inesistenza di un titolo a base della pretesa azionata per
omessa notifica della cartella di pagamento, assumendo di averne avuto conoscenza solo al
momento del ritiro presso la Casa Comunale del relativo plico in data 11.03.2010, per assoluta
nullità del procedimento notificatorio eseguito con affissione presso l’Albo Comunale; nel merito,
deduceva: la decadenza dai potere impositivo in ragione del decorso di oltre due anni tra la
consegna del ruolo e la assunta conoscenza legale dell’atto, la nullità della cartella per omessa
sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto legittimato, la contestazione delle maggiorazioni
applicate alle somme in riscossione ex art. 27 L.689/1981, l’inesistenza della notifica in ragione
della mancata indicazione dell’agente notificatore, l’assenza di sottoscrizione da parte dello
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s.

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avverso la sentenza del Giudice di pace di Frosolone n. 20 depositata il 13 settembre 2010.

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1……….,…….

..

stesso, nonché l’omessa indicazione della data e del numero cronologico sulla busta contenente
l’atto, l’intervenuta prescrizione del credito vantato dal Comune di Napoli ai sensi dell’art. 28 della
L.689/1981.

luogo, la tardività dell’opposizione proposta, e l’infondatezza nel merito, nella contumacia del
Comune di Napoli, il Giudice di pace adito, rigettava l’opposizione, con compensazione delle
spese di giudizio.

A sostegno della decisione adottata il Giudice di pace, previa dichiarazione della propria
competenza per territorio ex art. 26 c.p.c., trattandosi di opposizione a cartella di pagamento, atto
prodromico all’esecuzione forzata e non già alla violazione contestata, rilevava la tardività
dell’opposizione, in quanto la notificazione della cartella esattoriale, effettuata con le formalità di
cui all’art. 140 c.p.c., in data 17.03.2009, andava ritenuta valida, con la conseguenza che
..

l’opposizione, proposta dal Metafora solo il 28 marzo 2010, era intervenuta oltre il termine
perentorio fissato dalla legge, disatteso quanto sostenuto dall’opponente che aveva affermato di
avere appreso dell’esistenza della cartella solo 1’11 marzo 2010, quando ne aveva curato il ritiro
della copia presso la casa comunale del Comune di S. Elena Sannita.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il METAFORA, sulla base di un
unico motivo, illustrato anche da memoria; resiste la EQUITALIA POLIS s.p.a. con controricorso,
non svolte difese dall’intimato Comune di Napoli.

,

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Instaurato il contraddittorio, resisteva l’EQUITALIA POLIS s.p.a., la quale eccepiva, in primo

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cessazione sollevata
da parte resistente – condivisa dall’Ufficio di Procura — con riferimento al mezzo di impugnazione

La costante giurisprudenza di questa Corte afferma che l’individuazione del mezzo
d’impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base
al principio dell’apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione
compiuta dal giudice nel provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa e dalla
qualificazione dell’azione operata dalla parte; e che il potere di qualificazione, ove non esercitato
dal giudice a quo, può essere esercitato dal giudice ad quem non solo ai fini del merito, ma altresì
dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione (v. fra le tante, Cass. n. 3338 del 2012; Cass. n.
26919 del 2009; Cass. n. 21683 del 2009; Cass. n. 11012 del 2007; Cass. n. 16379 del 2005;
Cass. n. 7929 del 1997 e Cass. n. 13116 del 1995).
Nella specie, dopo avere indicato che la opposizione era stata formulata ai sensi dell’art. 615
c.p.c., il Giudice di pace — nel dichiarare il ricorso inammissibile (seppure nel dispositivo riportata
la formula “rigetta”) — ha in effetti esaminato, al fine di ritenere tardivamente proposta
l’opposizione, il solo vizio dedotto afferente proprio la cartella esattoriale, ovvero la omessa
notifica e che, evidentemente, integrava ai sensi dell’art. 617 c.p.c. opposizione agli atti esecutivi,
che va decisa con sentenza non impugnabile secondo quanto prescritto dall’art. 616 c.p.c. come
modificato dalla legge n. 69 del 2009, ratione tennporis applicabile. Oggetto del ricorso per
cessazione è per l’appunto la decisione di tale opposizione.
Ritenuta l’ammissibilità del ricorso, con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione della legge per violazione degli artt. 140 e 148 c.p.c., 48 disp. att. c.p.c., in
combinato disposto tra loro, nonché con riferimento all’art. 60 del DPR n.600/1973, assumendo
che il Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto valida la notifica in data 17.03.2009 della

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nella specie esperibile.

cartella esattoriale effettuata dalla concessionaria. Ad avviso del ricorrente la notifica di cui sopra
sarebbe inesistente e/o nulla in quanto il notificatore non avrebbe compiuto tutte le prescrizioni
imposte dall’art. 140 c.p.c., limitandosi a depositare l’atto presso la casa comunale, dandone

abitazione dell’avviso. Deduce ancora il ricorrente che le allegazioni documentali di parte opposta
Equitalia Polis s.p.a. (copia della relata di notifica e copia ante retro dell’avviso ex art. 140 c.p.c.)
sarebbero state mal interpretate dal giudice in ragione dell’assunto invio di una sola
raccomandata per due cartelle notificate, ed inoltre che non vi sarebbe certezza circa l’esistenza
stessa dell’avviso all’interno della busta. Conclude il METAFORA per la nullità del processo
notificatorio anche per la mancanza assoluta di relata di notifica sull’esemplare originale in suo
possesso in spregio dell’ari. 148 c.p.c.. Sulla base di tali premesse il ricorrente evidenzia che in
ragione dell’inesistenza della notificazione della cartella esattoriale, il termine per delibare la
tempestività dell’opposizione andava computato rispetto alla data di conoscenza legale, ossia alla
data del ritiro dell’atto dalla casa comunale, ragione per cui la sentenza impugnata andava
annullata.
La censura è infondata.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, la notificazione dell’avviso di accertamento tributario
deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all’ari. 140 c.p.c. (da ritenersi applicabile
nella sua interezza, in forza del richiamo fatto dall’art. 50, al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,

avviso al contribuente a mezzo lettera raccomandata, senza dare atto dell’affissione alla porta di

comma 4, come risultante a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale di cui alla
sentenza della Corte Costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012), quando siano conosciuti la
residenza e l’indirizzo del destinatario, ma la notifica non sia avvenuta perché costui o altro
possibile consegnatario non sia stato rinvenuto (cfr. Cass. 14030 del 2011; Cass. n. 7352 del
2011; Cass. n. 2834 del 2008; Cass. n. 7268 del 2002).

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A-

L’irregolarità che, a detta del ricorrente, comporterebbe addirittura l’inesistenza della notificazione
sarebbe data dal fatto che ravviso raccomandato”, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., sarebbe stata
l’unica formalità portata a compimento dall’ufficiale giudiziario, diversamente da quanto previsto

in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione del destinatario).
Di converso il Giudice di pace ha ritenuto destituito di fondamento il motivo col quale il ricorrente
ha lamentato il mancato adempimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c. proprio accertando
oltre al deposito della copia dell’atto nella casa comunale dove doveva eseguirsi la notifica, anche
l’awenuta affissione di *avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione” e la
(non contestata) comunicazione della notizia di ciò con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Del resto la sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 140 cit., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il
destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della
stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. A seguito di tale sentenza,
pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario,
con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta
giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.
La stessa Corte costituzionale, con ordinanza n. 63 del 2011, ha dichiarato manifestamente

dalla stessa norma (deposito della copia nella casa comunale e affissione di un avviso di deposito

inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973,
impugnato nella parte in cui dispone che, nei casi d’irreperibilità, la notificazione della cartella di
pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso
nell’albo del comune, e non consente che il termine per l’opposizione decorra dalla concreta
conoscibilità dell’atto impositivo da parte del destinatario. Sul punto ha censurato l’operato del
giudice rimettente che non ha considerato che la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato

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eit

costituzionalmente illegittimo l’art. 140 cit. laddove prevedeva che la notifica si perfezionasse, per
il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della
stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione e non si è posto il problema

dalla citata pronuncia di incostituzionalità. Dunque, la Corte delle leggi ha indicato il percorso
ermeneutico obbligato da osservare per un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.P.R.
n. 602 del 1973, art. 26, comma 3. Perciò, dovendosi tener conto della sentenza n. 3 del 2010
della stessa Corte costituzionale, la Corte di cassazione ha enunciato il seguente principio di
diritto: “nell’ipotesi in cui una cartella esattoriale venga notificata ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 26, comma 3, e quindi con deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso
alla porta del destinatario e l’invio di raccomandata con awiso di ricevimento, ai fini della
tempestività dell’impugnazione della detta cartella il dies a quo della decorrenza del termine deve
essere individuato nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al
maturarsi della compiuta giacenza, owero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci
giorni dalla data di spedizione della raccomandata” (Cass. n. 14316 del 2011).
Tanto premesso, ai fini del positivo completamento del procedimento notificatorio della cartella nei
casi d’irreperibilità temporanea del destinatario, si richiede o il recapito della raccomandata
informativa ovvero il semplice decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della
raccomandata stessa. Tale ultima regola si spiega perché la raccomandata informativa non tiene

della tempestività o meno dell’impugnazione della cartella rispetto all’altro momento risultante

luogo all’atto da notificare ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella
casa comunale, così come analogo awiso è affisso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio e
dell’azienda. Il che spiega pure il perché tale peculiare recapito non sia soggetto alle disposizioni
di cui alla legge n. 890 del 1982, che si riferisce solo alle notificazioni effettuate col ministero
dell’ufficiale giudiziario, il quale si avvalga dei servizio postale per la consegna del plico
contenente l’atto da notificare a mezzo dell’agente postale. Ciò comporta, per la raccomandata

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informativa, il solo rispetto di quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata
ordinaria, disciplinata dal D.M. 9 aprile 2001.
Ne consegue che non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove assolti tutti gli adempimenti di cui

Corte delle leggi, il plico non venga dal destinatario dell’atto ritirato, fatta salva querela di falso
(Cass. n. 1906 del 2008; conf. Cass. n. 25128 del 2013); sicché, la presunzione di conoscenza di
cui all’art. 1335 c.c., è superabile solo se la persona destinataria dia prova di essersi trovata

senza sua colpa nell’impossibilità di prendere cognizione del plico (Cass. n. 15315 del 2014). Il
che, comunque, nella specie non è avvenuto.
Del tutto ininfluente è poi la circostanza che sia stata trasmessa un’unica lettera raccomandata
con awiso di ricevimento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per diversi awisi di mora, relativi a diverse
cartelle di pagamento, laddove la cartella e la relata riportano un unico ed identico numero. Dato
ciò, il giudice adito ha concluso che la lettera raccomandata conteneva tutti gli elementi richiesti
I

dall’art. 48 disp. att. c.p.c. e dunque il destinatario della notificazione ben avrebbe potuto prendere
contezza dell’avviso notificato presso la casa comunale dove era stato depositato.
Infine è pure irrilevante la censura dedotta circa la omessa indicazione nella relata in possesso
del ricorrente dei dati di cui all’art. 148 c.p.c., giacchè non incide sulla validità della notificazione,
non dovendosi nella specie identificare alcuna persona consegnataria che abbia ricevuto la copia
dell’atto, per quanto sopra esposto.
Le ulteriori deduzioni circa la tempestività dell’opposizione risultano superate dalle considerazioni
che precedono.
Conclusivamente il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la
soccorri benza.

P.Q.M.

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all’art. 140 c.p.c., nei termini di cui all’interpretazione del procedimento notificatorio fornita dalla

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La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
Cassazione, che liquida in complessivi €. 600,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2″ Sezione Civile, il 21 luglio 2015.

forfettarie e agli accessori come per legge.

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