Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22099 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. II, 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3404-2006 proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso lo studio dell’avvocato LORIA

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato TASCIONE ARNALDO;

– ricorrente –

contro

N.L. (OMISSIS), N.M.,

(OMISSIS), NO.MI. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo

studio dell’avvocato LUPIS STEFANO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CONTI DOMENICO;

– controricorrenti –

e contro

N.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 365/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 05/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;

udito l’Avvocato Domenico CONTI, difensore dei resistenti, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 11/6/1992 N.L. e Mi. convenivano in giudizio S.S. chiedendone la condanna a demolire la sopraelevazione di un fabbricato e una scala esterna realizzate in violazione delle distanze legali.

Il convenuto si costituiva, chiedeva il rigetto della domanda proponeva eccezione riconvenzionale di usucapione e, a sua volta, con citazione del 15/6/1992 conveniva in giudizio L., Mi., M., G. e N.S. chiedendo la determinazione della linea di confine tra i fondi di rispettiva proprietà, la restituzione di porzioni di terreno che si assumevano abusivamente occupate, la demolizione di un pollaio, due garages, l’abbattimento di alcuni alberi che si assumevano posizionati a distanza dal confine inferiore a quella prescritta.

Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Vasto con sentenza del 3/9/2002 determinava la linea di confine tra i due fondi e, per quanto qui ancora interessa, l’abbattimento della sopraelevazione eseguita dal S..

S.S. proponeva appello deducendo, secondo quanto riportato nella sentenza di appello, l’illegittimità della condanna alla demolizione invece che l’arretramento alla distanza legale, la violazione delle norme del PRG del Comune di Vasto che, all’epoca della costruzione prescrivevano una distanza dal confine di metri 4 e non di metri otto; le conclusioni dell’appellante quali risultano dalla prodotta sentenza e per quanto qui interessa erano del seguente tenore: “dare atto che il fabbricato del S. è posto a distanza di metri 3 dal confine e che pertanto non viola le norme sulla distanza, dare atto che il S. ha usucapito il diritto alla servitù al riguardo delle opere di sopraelevazione realizzate nel Marzo 1971”.

Si costituivano Mi.No., L. e M. chiedendo il rigetto del gravame mentre restava contumace N.G. L.C.-.d.A.d.c.s.d.i.

5.i.p.r.d.s.a.d.

l.d.s.a.m.4.d.c.e.

c.n.t.l.s.a.

L.C.t.r.c.i.T.c.d.u.

p.a.d.l.d.i.c.l.e.

p.a.l.d.Sabatini s.p. P.i.r.p.l.c.d.t.e.i.

r.c.d.e.d.l.C.d.A. r.n.r.l.p.d.u.d.d.

d.s.d.s.p.a.f.d.d.

u.i.p.r.c.n.e.p.(.

Sa. che eccepiva l’usucapione) che la sopraelevazione fosse stata eseguita prima del Giugno 1972 e che, di conseguenza, fosse maturato il termine ventennale di usucapione al momento della citazione, notificata il 11/6/1992. Per contro, riteneva che non potesse applicarsi la più recente e severa normativa regolamentare che prevedeva la distanza minima di otto metri dal confine perchè non provato (incombendo il relativo onere, questa volta agli attori che chiedevano l’arretramento) che la sopraelevazione fosse stata eseguita dopo il 7/7/1973, data di approvazione del PRG che fissava in 8 metri la distanza minima dal confine e pertanto, applicava le norme urbanistiche vigenti prima del 7/8/1973 che prevedevano una distanza minima dal confine di 4 metri.

S.S. propone ricorso per Cassazione fondato su tre motivi.

Resistono con controricorso No.Mi., L. e M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nella parte in cui esclude l’intervenuta usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza dal confine inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle dei regolamenti e degli strumenti-urbanistici locali.

Il ricorrente rileva che la Corte di Appello, avendo dapprima (correttamente) escluso che fosse provata la realizzazione dell’opera in data successiva al 7/8/1973 (e dunque prima del periodo indicato dai testi di controparte), ha contraddittoriamente ritenuto non provata la realizzazione dell’opera prima del 1973, tanto più avendo ritenuti inattendibili i testi di controparte che aveva dichiarato che l’opera era stata realizzata dopo il 1973; la Corte territoriale, inoltre, non aveva dato alcuna motivazione della ritenuta irrilevanza delle fatture della ditta esecutrice dei lavori e dagli altri fornitori di materiali.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione del litisconsorzio necessario; si sostiene che la Corte ha omesso ogni pronuncia sulla domanda del S. per il regolamento di confini e che comunque, per quest’ultima domanda, doveva essere integrato il contraddittorio con l’ANAS in quanto proprietaria di un canale di scolo che divide le due proprietà.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza; al riguardo si assume che non sarebbe stata ordinata dal giudice di appello l’integrazione del contraddittorio nei confronti di N.G. perchè la notifica (eseguita dallo stesso ricorrente) dell’impugnazione a N.G. sarebbe viziata in quanto egli era rimasto contumace in primo grado.

4. Logicamente preliminare è l’esame di quest’ultimo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di N.G..

Il motivo è inammissibile perchè N.G. era stato citato in primo grado in relazione alla domanda di regolamento di confini che non ha formato oggetto di impugnazione e, quindi, non era litisconsorte necessario rispetto alla domanda proposta da N.L. e Mi. per il rispetto delle distanze legali, oggetto del giudizio di appello.

5. Preliminare rispetto al primo motivo è anche l’esame del secondo motivo, relativo alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ANAS che si assume proprietaria confinante:

Anche questo motivo è inammissibile in quanto introduce una questione nuova, che non aveva costituito nè oggetto di appello nè oggetto di discussione nel giudizio di appello, nè risulta che l’ANAS sia proprietaria confinante.

6. Infine il primo motivo, relativo al preteso vizio di motivazione, è infondato.

Nessuna illogicità o contraddittorietà nella valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di primo grado è ravvisalo le, posto che la ratio decidendi è fondata sulla diversa ripartizione dell’onere probatorio, così che non è contraddittorio affermare che gli attori (i N.) non avevano fornito prova sufficiente per affermare l’applicabilità delle norme del PRG del 1973 e che, d’altra parte, neppure il convenuto aveva fornito prova sufficiente per ritenere fondata la sua eccezione di usucapione;

nemmeno è carente la motivazione circa l’insufficienza dello fatture prodotte che, invece sono state valutate e ritenute probatoriamente insufficienti perchè contraddette da dichiarazione di notorietà con la quale lo stesso S. collocava la realizzazione dell’opera nel 1974.

Sotto quest’ultimo profilo occorre infatti richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo il quale con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v., ex multis e da ultimo Cass. 6/4/2011 n. 7921 Ord. e, in precedenza, Cass. 22901/05; 1693/04).

1. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento delle spese di questo giudizio di Cassazione liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente S. S. a pagare a No.Mi., N.L. e N.M. le spese di questo giudizio di Cassazione che si liquidano in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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