Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22099 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 08/03/2017, dep.22/09/2017),  n. 22099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 15763/13, proposto da:

Agenzia delle entrate, elett.te domic. In Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

GMAC ITALIA s.p.a., in persona del custode giudiziario, dott.

Z.M., elett.te domic. in Roma, alla via delle Quattro Fontane n.15,

presso l’avv. Giuseppe Tinelli, che la rappres. e difende, con

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/29/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 18/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/3/2017 dal consigliere dott. Rosario Caiazzo;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. E. De Bonis;

udito il difensore della parte controricorrente, avv. G. Tinelli;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.ssa

ZENO Immacolata, che ha concluso, preliminarmente per la riunione

della causa a quella di cui al n. 8710/12; nel merito, per il

rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Gmac Italia spa impugnò, innanzi alla Ctp di Roma, un avviso d’accertamento con cui la Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle entrate aveva rettificato, ai fini Irpeg, Irap e Iva, la dichiarazione relativa all’anno 2004, formulando una serie di motivi, quali: l’illegittimità formale per la violazione di termini delle ispezioni; la carenza di legittimazione dei funzionari che avevano redatto l’avviso; difetto di motivazione; l’indeducibilità, per mancanza dell’inerenza, dei costi derivanti dal contratto Agreement to provide guarantee facility fee; le omesse ritenute a titolo d’imposta, per royalties, corrisposte a soggetti n on residenti per la partecipazione al contratto Management service agreement (MSA); l’indeducibilità di costi derivati dal contratto Collaboration and costs contribution agreement; la maggiore iva dovuta su operazioni imponibili.

L’ufficio si costituì, resistendo al ricorso.

La Ctp, dopo aver respinto tutte le altre contestazioni della società ricorrente, accolse il ricorso ritenendo fondata l’eccezione preliminare concernente l’illegittimità delle rettifiche effettuate alla luce della conformità delle risultanze di bilancio ai principi contabili internazionali.

L’Agenzia delle entrate propose appello; si costituì la Gmac Italia spa resistendo al gravame.

La Ctr rigettò l’appello, argomentando circa la corretta applicazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 58, lett. a, e art. 61.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. Resiste la società con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a sei motivi; è stata presentata memoria aggiunta.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, è stata denunciata l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), relativo alla redazione del bilancio dell’anno 2004 in conformità dei principi contabili dei dottori commercialisti, richiamando l’allegata nota integrativa.

Con il secondo motivo, è stata denunciato l’omesso esame di un punto decisivo, seppure in subordine rispetto al primo (anche nel caso di ritenuta applicabilità della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) in ordine alla medesima questione.

Con il terzo motivo, è stata addotta, in ulteriore via subordinata, la violazione e falsa applicazione della L. n. 244 del 2007, artt. 1, commi 58 e 61, D.M. n. 48 del 2009, art. 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto i principi contabili furono introdotti a fini civilistici solo dal 2005 dal D.Lgs. n. 38 del 2005.

Con il quarto motivo, è stata denunciata la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione al rilievo concernente la mancata liquidazione dell’iva, in ordine al trasferimento del diritto d’uso di un software, in violazione dell’art. 112 c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Sono da accogliere il terzo e quarto motivo, da ritenere assorbiti gli altri.

Con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice d’appello, dopo aver richiamato il disposto della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 58, lett. a, in ordine ai principi contabili internazionali di cui al regolamento CEE n. 1606/2002, premesso che tale norma era applicabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ha rilevato che il comma 61, della medesima legge prevedeva una clausola di salvaguardia afferente all’applicabilità degli stessi principi ai periodi d’imposta precedenti, purchè gli effetti sulla determinazione d’imposta fossero stati coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.

La Ctr ha erroneamente applicato il suddetto art. 1, comma 58, in quanto la retroattività dell’applicazione dei principi contabili internazionali può riguardare solo il periodo transitorio che è decorso dal 2005 (anno in cui furono introdotti tali principi) all’entrata in vigore della citata L. n. 244, in conformità dei principi generali, non risultando alcuna norma che legittimi una diversa interpretazione (nel senso di ritenere applicabili i principi in questione anche a periodi d’imposta anteriori a quello del 2005).

Ciò è confermato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 26/E del 20.6.2012, in cui è stato espressamente chiarito che tale clausola di salvaguardia riguarda, in particolare, i contribuenti che, contestualmente, hanno adottato i principi contabili internazionali nel cosiddetto periodo transitorio (ossia dal 2005 al 2007).

Parimenti fondato è il quarto motivo, in quanto nella sentenza impugnata è stata omessa la pronuncia, oggetto del motivo d’appello dell’Agenzia, afferente alla questione dell’assoggettabilità ad iva di una cessione di un software.

Ne consegue la cassazione della sentenza, con rinvio alla Ctr, anche per le spese.

Il ricorso incidentale è infondato.

La GMAC ITALIA s.p.a. ha formulato sei motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la connessione da cui sono avvinti e la sostanziale medesimezza delle censure formulate.

Con il primo, è stata denunziata la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sull’eccezione afferente alla violazione dei termini delle ispezioni (L. n. 212 del 2000, art. 12).

Con il secondo motivo, in subordine al mancato accoglimento del primo, è stata denunziata la nullità della sentenza della Ctr per totale carenza di motivazione, circa la questione oggetto del motivo precedente, in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il terzo motivo, la società ha lamentato l’omessa pronuncia in ordine alla questione della carenza di legittimazione dei funzionari che effettuarono le ispezioni da cui ha tratto origine il processo verbale su cui è fondato l’avviso impugnato.

Con il quarto motivo, in subordine, è stata denunziata la nullità della sentenza impugnata per totale assenza di motivazione, in ordine alla medesima questione oggetto del terzo motivo, in relazione alle medesime norme di cui al secondo motivo.

Il quinto motivo ha riproposto la critica di nullità della sentenza impugnata circa l’omessa pronuncia in ordine ad altra questione preliminare, relativa all’omessa motivazione dell’avviso d’accertamento sulle difese espresse dal contribuente nel termine di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

Con il sesto motivo, in subordine, è stata dedotta la nullità della sentenza per totale carenza di motivazione sulla stessa questione oggetto del precedente motivo, in relazione alle medesime norme di cui al secondo e quarto motivo.

I motivi, primo, terzo e quinto, sono infondati, in quanto la Ctr ha implicitamente esaminato le doglianze del contribuente (oggetto del relativo appello incidentale) come desumibile dalla pronuncia relativa al merito del giudizio, che necessariamente presupponeva che fosse esaminata quelle logicamente preliminari (come aveva provveduto anche la Ctp).

Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento della Corte secondo cui il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre

statuizioni della sentenza (Cass., n. 1360 del 26.1.2016).

Il secondo, quarto e sesto motivo – formulati in subordine al mancato accoglimento degli altri motivi, aventi per oggetto il vizio di nullità della sentenza per totale mancanza di motivazione circa le medesime questioni oggetto del primo, terzo e quinto motivo, sono parimenti infondati, in quanto, come detto, la Ctr ha pronunciato implicitamente sui motivi dell’appello incidentale del contribuente, adottando una motivazione chiara ed esaustiva, immune da censure.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo, assorbiti gli altri. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Ctr, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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