Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22099 del 11/09/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/09/2018, (ud. 19/04/2018, dep. 11/09/2018), n.22099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5541-2016 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, Via ANTONIO GRAMSCI n.9, presso lo studio degli

avvocati ARCANGELO GUZZO, e CLAUDIO MARTINO che unitamente e

disgiuntamente la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

IMMOBIL GREEN S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA RAMACCI;

– controticorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4480/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 4480/6/2015, depositata il 5 agosto 2015, la CTR del Lazio accolse l’appello proposto dalla Immobil Green S.r.l. (di seguito contribuente) nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. e del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni (di seguito Consorzio) avverso la sentenza di primo grado resa dalla CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento di contributi consortili per l’anno 2012.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso, illustrato da memoria. Non ha svolto difese Equitalia.

1. Con il primo motivo il ricorrente Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 36, art. 36, commi 1, 2 e 3; violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c. ed in genere dei principi sull’onere della prova; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Il ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnata pronuncia per avere basato la riconosciuta esenzione della contribuente, proprietaria di immobili siti in zona urbana del Comune di Colleferro dai contributi di bonifica, unicamente in ragione del pagamento del canone per lo smaltimento e la depurazione delle acque, senza verificare se fosse intervenuta apposita convenzione tra Consorzio e Autorità d’Ambito, la cui prova avrebbe dovuto essere offerta dalla contribuente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 860 c.c., del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 10 e 11 degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonchè dei principi sull’onere della prova nella specifica materia della contribuenza di bonifica, ed ancora omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che gli immobili di proprietà della contribuente inclusi nel perimetro di contribuenza non hanno ricevuto alcun beneficio dall’opera del Consorzio, nè avendo quest’ultimo “provato di svolgere alcuna opera di bonifica nella zona in cui ha sede la società”, lamentando che detta statuizione si pone in aperta violazione dei principi posti da questa Corte in punto di riparto dell’onere della prova quanto alla sussistenza dei vantaggi fondiari apportati ai fondi inclusi nel perimetro di contribuenza.

3. I motivi, in ciascuno dei quali confluiscono diversi ordini di censure, sono in primo luogo ammissibili, essendone comunque consentito l’esame autonomo (cfr. Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100; Cass. sez. 5, ord. 11 aprile 2018, n. 8915).

4. Il primo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 10 gennaio 2013, n. 421, Cass. sez. 5, 19 dicembre 2014, n. 27073), ha chiarito, nell’esegesi dei primi tre commi della L.R. Lazio 11 dicembre 1998, n. 53, art. 36 che, in particolare, il comma 3 della citata disposizione “consente l’esenzione contributiva di bonifica ai soli proprietari di fondi urbani che abbiano provato l’avvenuta stipula di apposite convenzioni tra Consorzio ed Autorità d’Ambito, non essendo altrimenti sufficiente per tale esenzione il mero pagamento dei servizi fognari”.

In realtà, diversamente da quanto la contribuente adduce ancora da ultimo in memoria, in ordine al primo profilo non vi è stato alcun accertamento di fatto da parte del giudice del merito, che si è limitato a dare atto del pagamento da parte della contribuente del canone per i servizi fognari.

Anzi, dallo stesso contenuto degli atti difensivi della contribuente, sembrerebbe che la questione relativa all’intervenuta sottoscrizione della convenzione tra il Consorzio di Bonifica e l’ATO sia stata oggetto di allegazione solo con memoria integrativa depositata in grado d’appello.

5. Del pari è manifestamente fondato il secondo motivo.

Incontroverso, in fatto, che gli immobili, pur ricadenti nel territorio urbano del Comune di Colleferro, siano ricompresi nel perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, la sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di benefici diretti e specifici agli immobili di proprietà della contribuente per non avere il Consorzio dato prova di avere svolto alcuna opera di bonifica nella zona in cui ha sede la società, si pone in palese violazione dei principi affermati in materia da questa Corte (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 6 marzo 2018, n. 5215; Cass. sez. 6-5, ord. 12 dicembre 2016, nn. 25448 e 25449; Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, n. 18891; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23223, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13167; Cass. sez. 5, 24 febbraio 2012, n. 2831; Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n 656e 657, dopo gli interventi delle Sezioni Unite con le pronunce n. 26009 del 30 ottobre 2008 e n. 11722 del 14 maggio 2010), in ordine al riparto dell’onere della prova, secondo cui la ricomprensione degli immobili nel perimetro di contribuenza e la relativa valutazione nell’ambito di un piano di classifica impongono al contribuente un onere di specifica contestazione dello stesso, onde determinare il superamento della presunzione che i fondi ivi compresi abbiano goduto dei benefici diretti e specifici dalle opere realizzate e far sì che l’onere probatorio ricada, in tal caso, secondo i principi generali di cui all’art. 2697 c.c., all’ente che richieda i contributi consortili; essendosi altresì chiarito che non è necessario che detta contestazione sia svolta dinanzi al giudice amministrativo in termini di sindacato sulla generale legittimità dell’atto, ben potendo essere dedotta anche incidentalmente, purchè in modo specifico, dinanzi al giudice tributario ove si controverte della debenza dei contributi consortili richiesti (tra le molte cfr. Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n.21176).

6. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento di entrambi i motivi e la causa rimessa per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, che, uniformandosi ai succitati principi di diritto, verificherà se la contribuente abbia specificamente contestato il piano di classifica affinchè l’onere di provare la sussistenza del beneficio diretto e specifico al fondo torni a far carico al Consorzio ed accerterà se la circostanza afferente alla intervenuta stipula di convenzione, ai sensi dell’art. 36 CIT. L.R., tra Comune di Colleferro ed ACEA ATO 2, sia stata oggetto di tempestiva allegazione e prova da parte della contribuente nel giudizio di merito.

7. Il giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2018

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