Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22099 del 04/09/2019

Cassazione civile sez. II, 04/09/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 04/09/2019), n.22099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17454/2015 proposto da:

C.G., C.L. e P.M., tutti quali

eredi di C.S., rappresentati e difesi dall’Avvocato

PIETRO CAMI, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Anna Rita Fera in ROMA, PIAZZA IRNERIO 11;

– ricorrenti –

contro

B.G., e M.A.M., rappresentati e difesi

dall’Avvocato CORRADO MARTELLI, ed elettivamente domiciliati presso

lo studio dell’Avv. Mirella Tavano, in ROMA, VIALE MAZZINI 13;

– controricorrenti –

e contro

CA.LU., rappresentato e difeso dall’Avvocato FRANCESCO SURIA

ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Valerio

Bartocci, in ROMA, VIA PANAMA 86;

– controricorrente –

e nei confronti di:

PI.LE., PI.GI. e PI.MA., tutti quali eredi

di Ca.Sa.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 381/2014 della CORTE d’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16.05.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

5/06/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato l’11.6.1993, C.S. e CA.SA. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Messina B.G. e M.A.M. esponendo: che il (OMISSIS), i convenuti avevano acquistato da Ca.Lu. e Mo.Ch., aventi causa di C.P., l’appartamento sito in (OMISSIS); che, in forza di detto atto, i venditori avevano concesso agli acquirenti il diritto di passaggio anche con autovetture dal cancello prospiciente la (OMISSIS) fino al terreno oggetto della vendita attraverso un terreno di proprietà dei venditori e di altri condomini; che, in seguito a tale acquisto, i convenuti pretendevano di accedere dalla (OMISSIS) all’immobile di loro proprietà con autovetture; e che, al fine di esercitare tale illegittimo passaggio, avevano abusivamente abbattuto parti di muro comune allargando il varco di comunicazione fra lo spiazzo comune e l’area retrostante il caseggiato collocandovi un cancello di ferro.

Ciò posto, poichè l’unica area gravata dalla servitù di passaggio era la strada comune e non lo spiazzo, gli attori chiedevano che fosse dichiarato che detta area non era gravata da alcuna servitù di passaggio anche con autovetture; che fosse ordinato ai convenuti di astenersi dal passaggio e di ripristinare lo stato preesistente e che i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell’esistenza della servitù di passaggio sullo spiazzo in questione giusta atto di compravendita e, comunque, per avvenuta usucapione, oltre la condanna degli attori a chiudere le luci e vedute abusivamente aperte sul fondo di proprietà di essi convenuti, nonchè a demolire la scala con esso confinante o, comunque, a realizzare le opere necessarie ad eliminare l’esercizio della veduta e a sgombrare lo spazio comune dalle merci e arnesi di lavoro ivi collocati.

Autorizzata la chiamata in garanzia di Mo.Ch. e Ca.Lu., solo quest’ultimo si costituiva in giudizio, contestando tutte le domande degli attori.

Espletata CTU, con sentenza non definitiva n. 1322/2003, depositata in data 21.5.2003, il Tribunale di Messina rigettava la domanda attrice e rimetteva la causa sul ruolo per la decisione delle riconvenzionali.

Con sentenza n. 667/2006, depositata in data 31.3.2006, il Tribunale condannava gli attori ad adeguare le grate in ferro apposte nelle aperture del primo piano e a munire la scala esterna con pannelli di vetro opaco, condannando gli attori al pagamento dei due terzi delle spese del giudizio.

Proponevano appello C.G. e L. e P.M., quali eredi di C.S..

Si costituivano in giudizio B.G. e M.A.M., che instavano per il rigetto del gravame e proponevano, altresì, appello incidentale condizionato. Si costituiva in giudizio anche Ca.Lu., il quale chiedeva il rigetto del gravame. Rimaneva contumace Ca.Sa., che decedeva nel corso del giudizio d’appello.

Con sentenza n. 381/2014, depositata in data 16.5.2014, la Corte d’Appello di Messina, in parziale modifica della sentenza n. 667/2006, che confermava nel resto, dichiarava la contumacia di Ca.Sa.; rigettava l’appello; in accoglimento dell’appello incidentale, condannava Ca.Sa. e C.G., C.L. e P.M. (quali eredi di C.S.), in solido, alla rifusione in favore dei convenuti delle spese del primo grado di giudizio, nella misura liquidata dal primo Giudice, al lordo della disposta compensazione, nonchè delle spese di lite del grado d’appello.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione C.G. e L. e P.M. sulla base di quattro motivi; resistono B.G. e M.A.M., nonchè Ca.Lu., con rispettivi controricorsi; gli intimati Letterio, Giuseppe e Pi.Ma. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione della L. n. 276 del 1997, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, eccependo la invalidità degli atti successivi al provvedimento di assegnazione del giudizio alla Sezione Stralcio, per mancato esperimento da parte del GOA del tentativo di conciliazione, sancito dalla L. n. 276 del 1997, art. 13, comma 2.

1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 705 c.p.c., in relazione alla sussistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 e/o art. 360 c.p.c., n. 5”, poichè i convenuti in primo grado non avrebbero potuto formulare le domande riconvenzionali ostandovi il divieto di cui all’art. 705 c.p.c., in quanto i medesimi rivestivano identica posizione processuale in altro distinto procedimento giudiziario possessorio (R.G. n. 1675/1993), incardinato dagli odierni ricorrenti innanzi alla Pretura di Messina, conclusosi con sentenza n. 2546/2003, depositata nel giudizio di primo grado (ma erroneamente ritenuta dalla Corte distrettuale non prodotta), che aveva stabilito l’infondatezza delle domande dei convenuti.

1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti eccepiscono la “Violazione dell’art. 343 c.p.c. e/o art. 112 c.p.c., in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3”, poichè nel giudizio di gravame gli appellati si erano costituiti con comparsa di costituzione con appello incidentale condizionato; laddove la Corte riteneva che il gravame sul capo di sentenza relativo alla liquidazione delle spese di primo grado fosse un mero appello incidentale.

1.4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione dell’art. 112 e/o 115 c.p.c., in relazione al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e/o al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”, giacchè la sentenza impugnata non considera la documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti, in particolare la perizia giurata del 17.2.2007, depositata unitamente all’atto di appello al momento della costituzione in giudizio.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – L’eccezione di invalidità degli atti successivi al provvedimento di assegnazione del giudizio alla Sezione Stralcio, mossa dagli appellanti, per mancato esperimento da parte del GOA del tentativo di conciliazione, sancito dalla L. n. 276 del 1997, art. 13, comma 2, è stata oggetto di esame della Corte d’Appello, la quale ha ritenuto che non sussistesse la denunciata nullità degli atti, richiamando in tal senso Cass. n. 10329 del 2008, secondo cui “non determina la nullità del procedimento davanti alle sezioni stralcio del tribunale (L. 22 luglio 1997, n. 276) l’omissione del tentativo di conciliazione non costituendo questo una formalità essenziale del giudizio e non essendo il suo mancato esperimento sanzionato dalla legge a pena di nullità”.

In senso diverso, tuttavia, si pone la successiva giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che “L’ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma della L. 22 luglio 1997, n. 276, art. 13, comma 2, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell’ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall’art. 292 c.p.c., attesa l’anteriorità di tale disposizione rispetto all’altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado” (Cass. n. 1434 del 2018, conf. Cass. n. 30576 del 2011). Tale conclusione poggia sulla speciale natura della norma, che non si limita a prevedere una mera formalità di comparizione delle parti, ma risulta connessa alla (e trova ragione nella) intervenuta modifica dell’organo giudicante ed è posta a diretta salvaguardia del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, oltre che del contumace, anche delle parti costituite.

2.2. – Non risultando altrimenti chiarita dalla Corte di merito la contestata tardività o meno della proposizione dell’eccezione de qua, dalla cui sussistenza la medesima Corte dichiara di prescindere (sentenza impugnata, pagina 9), va dunque accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri richiamati motivi; la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019

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