Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22098 del 31/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 31/10/2016), n.22098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16095-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DE PERNA

GAETANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2563/26/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA del 2/125/2014,

depositata il 12/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.G. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, riformando la sentenza di primo grado, ha dichiarato la decadenza dal diritto del rimborso delle ritenute IRPEF effettuate ai danni del contribuente, al quale all’atto della cessazione anticipata dal rapporto di lavoro non era stato applicato l’incentivo all’esodo, previsto in favore delle donne, per effetto del divieto previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 4 bis, in contrasto con la sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 21 luglio 2005 nella causa C-207/04.

Secondo la Commissione Tributaria Regionale il termine di decadenza di 48 mesi previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 non poteva farsi decorrere dalla data della sentenza resa dalla Corte di Giustizia nè da quella della successiva ordinanza della stessa Corte perchè gli effetti delle pronunce comunitarie incontravano il limite dei rapporti, quale quello in esame, esauriti.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, regolarmente comunicate, il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso dell’Agenzia delle Entrate, siccome notificato il 10 agosto 2015 e, quindi, tardivamente rispetto al 22 luglio 2015, termine di scadenza ex art. 370 c.p.c..

Le questioni di diritto prospettate con i due motivi di ricorso(prospettanti rispettivamente la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e la violazione ed errata interpretazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) e ribadite in memoria sono state tutte risolte (negativamente per il ricorrente) dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 13676/201, hanno statuito il principio, dal quale il Collegio non ritiene doversi discostare, per cui ” nel caso in cui un’imposta venga dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il termine di decadenza previsto dalla normativa tributaria (per le imposte sui redditi il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38) per l’esercizio del diritto al rimborso, attraverso la presentazione di apposita istanza, decorre dalla data del versamento dell’imposta e non da quella, successiva, in cui è intervenuta la pronuncia che ha sancito la contrarietà della stessa all’ordinamento comunitario, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o di decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

Nè, per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta sono invocabili i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di “overruling”, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti.

La sentenza impugnata, conforme a tali principi, rimane, pertanto, immune da censure con conseguente rigetto del ricorso.

Non vi è pronuncia sulle spese per l’inammissibilità del controricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara il controricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA