Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22098 del 29/10/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 22098 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 10786-2009 proposto da:
FUSCO

GIOVANNI

FSCGNN57P10E882G,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.VITTORIO ARMINJON 8, presso lo
studio dell’avvocato CRISTIANO PAZIENTI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE
PICCIONE;
– ricorrente contro

BANCA

MONTE

PASCHI

SIENA

SPA

00884060526,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CORSO
N.232, presso lo studio legale BANCA MONTE PASCHI

Data pubblicazione: 29/10/2015

SIENA SPA, rappresentato e difeso dagli avvocati LUCA
SAMBATI, SAN MARTINO FRANCESCO;
– controricorrente nonchè contro

ROLDEM SRL;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI LECCE sezione
distaccata di CASARANO, depositata il 24/02/2009;(etWI
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato AZZONI Carlo con delega dell’Avvocato
PICCIONE Giuseppe, difensore del ricorrente che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

I

– intimati –

Svolgimento del processo
Nel corso di un giudizio, davanti al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di
Gallipoli, promosso dalla società Roldem contro la Banca Monte dei Paschi di
Siena, avente ad oggetto, secondo quanto si apprende nell’ordinanza
impugnata, “l’accertamento della nullità della clausola di capitalizzazione

trimestrale degli interessi passivi nell’ambito del rapporto di conto corrente
intervenuto con Monte dei Paschi di Siena e l’illegittimità degli addebiti per
commissione massimo scoperto per i c.d. giorni valuta e le spese” il dr.
Giovanni Fusco era nominato CTU con l’incarico (secondo quanto sostiene il
ricorrente):
– di determinare il saldo del rapporto di conto corrente, applicando i tassi di
interesse attivi e passivi per come pattuiti in contratto o i tassi applicati dalla
banca nel corso del rapporto, ove più favorevoli al correntista;
– di escludere nella determinazione del saldo le spese di tenuta conto
riepilogate negli scalari ed ogni spesa e/o commissione addebitata
direttamente in conto e non pattuita;
– di applicare le commissioni di massimo scoperto una sola volta l’anno e
nella misura pattuita o in quella applicata dalla banca ove più favorevole,
eliminando ogni capitalizzazione delle commissioni;
– di riordinare il conto per data, applicando la capitalizzazione annuale degli
interessi attivi e passivi;
– di determinare gli interessi al tasso legale dalla data della chiusura del conto
fino alla data della relazione peritale.

(. 14

Il CTU, dopo l’espletamento dell’incarico chiedeva un compenso a
_

percentuale, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30/5/2002, sull’importo totale delle
1

i

operazioni registrate sul conto corrente, pari a euro 3.156.670,23, ritenendo
che tale importo rappresentasse il valore della causa e della consulenza.
Secondo questo criterio il compenso gli era liquidato dal giudice.
Avverso il decreto di liquidazione la Banca proponeva opposizione ai sensi

a favore dell’attrice era, nella migliore delle ipotesi, pari a euro 48.785,00 e
che, comunque, la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile e, di
conseguenza, l’onorario doveva essere liquidato non a percentuale, ma a
vacazione.
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, in composizione
monocratica, con ordinanza del 24/2/2009 accoglieva il ricorso, revocava il
decreto di liquidazione impugnato e, sul presupposto che il valore della causa

fosse indeterminabile, liquidava il compenso con 201 vacazioni, tenuto conto
della durata delle operazioni peritali, protrattesi per 51 giorni e liquidando
quattro vacazioni per ciascun giorno.
Il dr. Fusco Giovanni ha proposto ricorso affidato a un motivo e ha depositato
memoria.
La Banca Monte dei Paschi di Siena ha resistito con controricorso.
All’udienza del 26 novembre 2014 questa Corte, avendo riscontrato il
mancato deposito della cartolina di ricevimento della raccomandata con la
quale era stato notificato il ricorso alla società Roldem srl, rinviava la causa a
nuovo ruolo, concedendo al ricorrente il termine di giorni 60 dalla
comunicazione dell’ordinanza per il deposito dell’avviso di ricevimento della
notifica del ricorso, oppure la rinotifica dello stesso ricorso.
.

Motivi della decisione
2

dell’art. 170 DPR n. 115 del 2002, sostenendo che il saldo del conto corrente

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dei criteri di
liquidazione del compenso al CTU fissati dagli artt. 1 e 2 del D.M. 30/5/2002,
nonché degli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 115 del 2002, in quanto è stata esclusa
a priori l’applicazione del criterio a percentuale.
Il ricorrente lamenta che il Giudice dell’opposizione, invece di escludere a

priori l’applicazione del criterio a percentuale dell’art. 2, avrebbe dovuto
verificare se nella fattispecie fosse determinabile il valore della controversia,
tenuto conto che la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile
anche in caso di mancata specificazione del quantum nell’atto introduttivo,
quando lo stesso sia determinabile. Per la determinazione del valore della
controversia, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto considerarsi il valore
complessivo delle operazioni registrate sul conto in quanto la causa metteva in

discussione l’intero rapporto di apertura di credito in conto corrente.
.,
Pertanto, conclude il ricorrente, dica la Corte di Cassazione:
– se in sede di liquidazione degli onorari per le consulenze tecniche di natura
contabile sia applicabile o meno — ove possibile — in via principale il criterio a
percentuale secondo il valore della controversia e, segnatamente, quello a
scaglioni di cui all’art. 2 del D.M. 30/5/2002, assumendo quello per vacazioni
natura sussidiaria, ovvero se sia direttamente e in via principale in ogni caso
applicabile quello per vacazioni;
– se in sede di liquidazione degli onorari per le consulenze tecniche di natura
contabile, nella specifica materia bancaria dei conti correnti, qualora sorga una
generale contestazione da parte del correntista di istituiti applicati dalla banca
quali gli interessi ultralegali, l’anatocismo, le commissioni di massimo

scoperto, le date delle valute, le spese di tenuta del conto, sì da implicare un
3

Prk.

,

nuovo e generale ricalcolo, il valore della controversia vada o meno definito
nella misura data dal complesso delle operazioni registrate sul conto corrente.
Il ricorrente, infine, chiede che sia corretto un errore materiale contenuto nel
terzo rigo del dispositivo dell’ordinanza impugnata dove è indicato, quale
destinatario della liquidazione, il dr. Emanuele Liaci, invece, che il dr.

Giovanni Fusco.
1.2.= Il motivo è fondato, nonostante l’inammissibilità del secondo quesito di
diritto che tende ad introdurre l’ulteriore tema non affrontato dall’ordinanza
impugnata relativa alle modalità del calcolo del valore della controversia.
Va qui osservato che, nel sistema di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ed
ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, in materia di
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, al
consulente tecnico in materia contabile spetta un onorario a percentuale
.*

calcolato per scaglioni, dovendosi ritenere che la possibilità – prevista dall’art.
1 delle medesime tabelle – di commisurare l’onorario con riguardo al valore
del bene o al valore della controversia e, ove ciò non sia possibile, al tempo
necessario per lo svolgimento dell’incarico, abbia carattere residuale,
applicabile soltanto in assenza di una specifica previsione, come già avveniva
nella vigenza della legge 8 luglio 1980, n. 319.
Pertanto, ha errato il Tribunale di Lecce che, nel determinare l’onorario del
perito, ha ritenuto di applicare il criterio sussidiario per vacazione, senza
indicare alcuna ragione. In particolare, il Tribunale di Lecce nel ritenere che
gli onorari del perito andavano calcolati a vacazioni in relazione al numero di
giorni impiegati per la risposta ai quesiti, avrebbe dovuto —e non lo ha fatto-

chiarire le ragioni per le quali non avrebbe applicato il criterio principale e,
4

k

cioè ,i1 criterio a percentuale, considerato pure che si trattava di una
consulenza tecnica di ufficio di natura contabile, e/o comunque, le ragioni per
le quali sarebbe stato necessario applicare il criterio residuale e, cioè, quello
per vacazioni.

in modo adeguato, se il valore della causa fosse indeterminabile, così come
lascerebbe intendere il richiamo all’art. 1 all. al d.m. 30 maggio 2002, posto
che il principio —già espresso da questa Corte, in altra occasione, (Cass.
n.7758 del 201,2) è quello secondo cui l’indeterminabilità del valore della
causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di
un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, e
non come conseguenza della necessità di disporre una consulenza tecnica per
ricavare dagli elementi disponibili ad entrambe le parti, un valore


:

differenziale, come in riferimento ad un rapporto di conto corrente.
In definitiva, il ricorso va accolto, l’ordinanza impugnata va cassata e la causa
va rinviata al Tribunale di Lecce ez.

ccateli-Ca”Pansrin persona di altro “t6

Magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di
cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al
Tribunale di Lecce sez

ttM4i,asarano[nella persona di altro magistrato

anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione il 23 giugno 2015.

F;

D’altra parte, nel caso in esame, il Tribunale di Lecce non ha neppure chiarito,

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