Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22098 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. II, 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

F.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 23,

presso lo studio dell’avvocato VILLA PIERGIORGIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato RUBISSE GIANCARLO;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

sul ricorso 7762-2006 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZZARO

SPALLANZANI 36, presso lo studio dell’avvocato DELPINO ALBERTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LINO PASQUINO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

F.O.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 856/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato RUBISSE Giancarlo, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato DELPINO Alberto con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PASQUINO Lino, difensore del resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento 1^ motivo

assorbiti gli altri motivi del ricorso principale; rigetto del

ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.O. con citazione ritualmente notificata il 15.7.95, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vicenza C.F., titolare dell’omonima impresa edile, chiedendo la condanna del medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell’inadempimento di quest’ultimo del contratto di compravendita di unità immobiliare – ubicate in un immobile da edificare (un attico e 2 locali), stipulato inter partes in data 9.12.1980. Premetteva l’attore di avere in precedenza promosso contro il medesimo convenuto, innanzi allo stesso ufficio giudiziario, domanda tesa ad ottenere pronuncia ai sensi dell’art. 2932 c.c. dello stesso contratto, rigettata da quel giudice (sentenza n. 432/94), sulla premessa che il negozio in parola non integrava un preliminare di compravendita, quanto piuttosto l’alienazione di cosa futura, che non era venuta ad esistenza per la mancata realizzazione dell’attico da parte del C., in quanto intervento edificatorio non conforme alla normativa edilizia-urbanistica vigente. In quella sede il tribunale aveva altresì rigettata la domanda risolutoria svolta in riconvenzione dal convenuto, in relazione a dedotto inadempimento del F., atteso che il mancato pagamento da parte di quest’ultimo del residuo prezzo doveva ritenersi giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c.. Ciò premesso, riteneva l’attore che proprio sulla base della predetta sentenza del tribunale di Vicenza (n. 432/94) resa tra le stesse parti in data 14.4.1994 e passata in giudicato doveva, ritenersi incontrovertibile l’inadempimento del costruttore del contratto in questione (che avrebbe dovuto essere dichiarato risolto) per cui chiedeva l’integrale risarcimento del danno subito, nonchè la restituzione dell’acconto a suo tempo versato al C. per l’acquisto dell’unità immobiliare in parola.

Si costituiva quest’ultimo contestando la domanda avversaria non essendo ravvisabile, a suo avviso, alcun inadempimento a suo carico;

deduceva che non si era verificato sul punto alcun giudicato ed eccepiva in ogni caso l’avvenuta prescrizione di ogni azione. In via riconvenzionale chiedeva altresì la condanna del F. al risarcimento dei danni che asseriva subiti in conseguenza del mancato pagamento delle rate stabilite con l’avanzamento dei lavori.

L’adito tribunale di Vicenza, previo espletamento di CTU, con sentenza in data 2.4.99 depos. in data 20.5.99 rigettava entrambe le domande risarcitone; condannava però il C. a restituire a F. la somma di L. 45.000.000 con gli interessi legali ricevuta a suo tempo a titolo di acconto; con la compensazione parziale delle spese di lite e degli oneri di C.T.U.. Avverso tale sentenza proponeva appello il F. che ne deduceva l’erroneità, essendosi posta in contraddizione con la precedente ormai passata in giudicato che aveva sancito l’inadempimento del C. e la corretta proposizione da parte del F. dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. in relazione al mancato pagamento degli acconti ulteriori connessi con l’avanzamento dei lavori; insisteva per la condanna di controparte al risarcimento dei danni, riproponendo le domande tutte in precedenza formulate. Si costituiva l’appellato contestando il gravame, richiamando le precedenti eccezioni e difese; a sua volta spiegava appello incidentale al fine di ottenere la pronuncia che egli nulla doveva a titolo di rimborso dell’acconto versato e per chiedere la condanna dell’attore al risarcimento dei danni conseguenti alle di lui inadempienze contrattuali. L’adita corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 856 depos. in data 23.05.2005, rigettava l’appello principale e in parziale accoglimento di quello incidentale dichiarava non dovuta la restituzione da parte del C. ed in favore del F., della somma di L. 45.000.000 ed accessori e condannava il citato F. a restituire la stessa somma che il C. gli aveva versato nelle more onde evitare l’esecuzione forzata.

Secondo la Corte veneziana, quanto all’appello principale, il F. non aveva superata la preliminare eccezione della prescrizione della pretesa azionata, non potendo ritenersi che l’azione giudiziaria in precedenza da lui proposta avesse efficacia interruttiva della prescrizione; infatti il danno il cui ristoro era stato sollecitato con la domanda posteriore era ontologicamente diverso di quello oggetto della precedente pretesa risarcitoria; nè ricorreva l’ipotesi di impedimento al decorso della prescrizione ai sensi dell’art. 2935 c.c. o di sospensione della stessa per dolo del debitore. In ordine all’appello incidentale, rilevava la Corte veneziana che la pretesa risarcitoria del C. era preclusa dalla portata della precedente menzionata pronunzia del tribunale di Vicenza n. 432/94 passata in giudicato; era invece da accogliere la domanda relativa alla restituzione della somma corrisposta a titolo d’anticipo contrastando la relativa pronuncia con il disposto dell’art. 112 c.p.c. per non avere l’interessato coltivato in causa la predetta pretesa. Avverso la predetta pronuncia, il F. ricorre per cassazione sulla base di 4 mezzi; resiste con controricorso C. che ha proposto altresì appello incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre procedere alla riunione dei ricorsi. Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento l’asserita maturazione della prescrizione decennale dell’azione proposta dal F., atteso che il risarcimento del danno era stato da lui richiesto solo nel 1995, mentre l’inadempimento del C. risaliva al 1982 ovvero al 1984.

In realtà, secondo il ricorrente, si era verificata l’interruzione delle prescrizione con la proposizione della prima causa (nel corso della quale era stata comunque formulata esplicitamente la domanda di risarcimento del danno per ben 3 volte: ne 1984, nel 1988 e nel 1991); dal 1995, con il secondo giudizio, l’intera causa era stata incentrata solo sul risarcimento dei danni, essendo divenuto impossibile l’adempimento, pur in presenza di una valida obbligazione da contratto, come statuito nella sentenza del tribunale di Vicenza passata in giudicato.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia l’omessa, l’insufficiente e contraddittoria motivazione; sostiene che, ai fini della sospensione della prescrizione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte veneta, il F. aveva prospettato esplicitamente il comportamento doloso (art. 2941 c.c., n. 8) del C. nella vicenda in esame, per aver tenuta nascosta all’acquirente la mancanza di autorizzazioni amministrative per la costruzione del edificio promesso (l’attico) e la propria intenzione di costruire persino una res diversa, come poi realmente avvenuto (costruzione di due autonomi appartamenti al posto del promesso attico). Con il terzo motivo l’esponente denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte veneta secondo cui esso F. non avrebbe coltivato la domanda di restituzione dell’acconto a suo tempo versato al C.. In realtà ciò non corrispondeva la vero in quanto tale la domanda era stata proposta sia nel primo che nel secondo procedimento.

Con il 4^ motivo infine il F. denunzia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, per quanto riguarda l’asserita mancata interruzione della prescrizione, in quanto secondo la corte distrettuale non vi sarebbe relazione tra il diritto azionato (risarcimento danni) con il primo giudizio e quello azionato con il secondo; osserva invece che la prima domanda ex art. 2932 c.c. era in strettissimo nesso di causalità con la seconda, che solo da essa discendeva; una volta accertata l’impossibilità di realizzazione dell’attico per inadempimento di controparte era possibile insistere soltanto per il risarcimento, non essendo più possibile l’adempimento in forma specifica.

Osserva il Collegio che sono fondati il 1^, 3^ e 4^ motivo (congiuntamente esaminati essendo strettamente connessi), ciò che comporta l’assorbimento del 2^ motivo.

Invero nel caso in esame non può ritenersi che sia intervenuta la prescrizione della pretesa azionata, essendo pacifico che, con il primo giudizio,era stata introdotta la domanda di risarcimento del danno, che, se pur limitata nel petitum a danno per ritardato inadempimento, era comunque senz’altro sintomatica della volontà di ottenere da controparte il ristoro dei danni subiti. Questa S.C. (sent. n. 15171 del 29.11.2001) ha precisato al riguardo, sia pure con riferimento al rapporto tra adempimento e risoluzione, che le domande “pur presentando diversità di petitum, mirano entrambe a soddisfare lo stesso interesse del creditore insoddisfatto, consistente nell’evitare il pregiudizio derivante dall’inadempimento della controparte e sono dirette alla tutela del medesimo diritto alla prestazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento a diritto di chiedere la risoluzione del contratto esercitabile sino a quando non sia decorso il nuovo termine prescrizionale” (v. Cass. Sez. 50, n. 18570 del 04/09/2007). La S.C. ha inoltre statuito che:” la facoltà di mutare la domanda di adempimento in quella di risoluzione, consentita dall’art. 1453 c.c., comma 2 in deroga al divieto della “mutatio libelli”, si estende anche alla conseguente demanda di risarcimento del danno, nonchè a quella di restituzione del prezzo, essendo tali domande accessorie alla domanda sia di risoluzione che di adempimento (Cass. Sez. 2, n. 26325 del 31/10/2008). Con riferimento in specie al 3^ motivo può ritenersi invece che il F. avesse regolarmente coltivato anche la specifica domanda di restituzione dell’acconto a suo tempo versato al C., e ciò sia nel primo che nel secondo procedimento, sia in via principale che in via subordinata, senza contare che la domanda di ripetizione dell’acconto doveva ritenersi compresa all’interno della restituzione che sarebbe avvenuta con la richiesta domanda risarcitoria. Non è dunque fondata l’ipotesi del vizio di ultrapetizione cui fa riferimento la Corte veneta.

Poste tali premesse, ne discende che devono essere accolte le predette censure siccome fondate, con assorbimento del motivo n. 2.

Passando al ricorso incidentale, con esso il C. denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. nonchè l’omessa insufficiente motivazione circa l’appello incidentale. Il ricorso appare innanzitutto inammissibile per non aver riportato i passi determinanti della sentenza n. 432/1994 del Trib. di Vicenza validi a contrastare il ritenuto giudicato che, come motivato dalla corte territoriale, non può ritenersi non sussistere atteso che si fonderebbe sull’accertamento della legittimità dell’eccezione d’inadempimento formulata dal F., che ha comportato il rigetto della domanda di risoluzione proposta dal C.. E’ erroneo dunque ritenere che la questione dell’ inadempimento di quest’ultimo per mancata consegna del bene costituisca un obiter dictum insuscettibile di trasformarsi in giudicato (Cass. n. 21490 del 07/11/2005; Cass. n. 9775 del 8.10.1997). Conclusivamente: devono essere accolti il 1^, il 3^ ed il 4^ motivo del ricorso principale, assorbito il 2^ motivo;

mentre va disatteso il ricorso incidentale; consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia, che si atterrà al principio di diritto di cui sopra.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il 1^, il 3^ ed il 4^ motivo del ricorso principale, assorbito il 2^ motivo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Venezia.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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