Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22098 del 22/09/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/09/2017, (ud. 06/03/2017, dep.22/09/2017),  n. 22098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 11701/12, proposto da:

CBS OUTDOOR HOLDING s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. in Roma, alla via Ovidio n. 20, presso l’avv.

Francesca Delfini che la rappres. e difende, con procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/15/11 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 28/3/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6/3/2017 dal consigliere Dott. Caiazzo Rosario;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. A. Giannuzzi per

delega dell’avv. Delfini;

udito il difensore della parte contro ricorrente, avv. P. Gentili;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale, DOTT.ssa

Soldi Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Cbs Outdoor Holding s.r.l. impugnò, innanzi alla Ctp di Milano, un avviso d’accertamento, relativo al 2002, con cui l’Agenzia delle entrate recuperò a tassazione a carico della suddetta società- esercente l’attività di concessionaria di spazi pubblicitari- una maggiore imposta iva.

In particolare, l’ufficio verificò che la suddetta società aveva versato alla Aegis Media s.p.a. una somma sulla base di diverse fatture relative a premi (cd. diritti di negoziazione), detraendo indebitamente l’iva indicata, essendo stato accertato che la prestazione resa dalla Agis Media non fosse contemplata dal contratto stipulato tra le due società e che, pertanto, il versamento della somma di denaro fosse da considerare quale cessione di denaro.

La Ctp accolse il ricorso, argomentando che i predetti diritti erano correlati a controprestazioni, seppure non specificamente individuate, e che appariva significativa l’applicazione della ritenuta d’acconto.

L’Agenzia propose appello, contestando la natura onerosa del versamento delle somme alla Aegis Media s.p.a..

La Ctr accolse l’appello, rilevando che i cd. premi d’incentivazione erano, sì, finalizzati ad impegnare maggiormente il cliente, ma non costituivano il corrispettivo di una prestazione, non avendo il contribuente dimostrato che il premio fosse un corrispettivo di un’obbligazione contrattuale.

La società ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi.

Resiste l’agenzia con deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il collegio delibera di redigere la sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Con il primo motivo, è stata denunciata l’insufficiente motivazione su un fatto controverso (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Con il secondo, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19,30 e 43, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la Ctr omesso ogni riferimento all’intento fraudolento o illecito della detrazione operata.

Inoltre, con il terzo motivo è stata lamentata l’illegittimità costituzionale della L. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, per violazione dei principi del giusto processo, in relazione all’art. 111 Cost., con specifico riferimento all’omissione dell’integrale trascrizione, nell’avviso d’accertamento, delle dichiarazioni ricevute dall’ufficio da parte di terzi.

I tre motivi formulati sono tutti inammissibili.

Il primo motivo non coglie la ratio decidendi, in quanto la parte ricorrente ha lamentato un vizio della motivazione irrilevante ai fini della decisione.

Al riguardo, la società ricorrente ha esposto che il giudice d’appello ha adottato una motivazione illogica e contraddittoria, confondendo i ruoli del fornitore e del cliente, in ordine alla dazione dei premi d’incentivazione.

Ora, la motivazione della CTR è chiara ed esaustiva nell’esporre i motivi per cui ha ritenuto che tali dazioni alla Aegis Media Italia s.p.a. fossero cessioni di denaro non imponibili ai fini iva.

Parimenti irrilevante si configura il riferimento alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della stessa Aegis Media Italia – il quale riferì ai verificatori che i premi in questione non erano correlati ad una specifica obbligazione della società- poichè esso non è funzionale al vizio motivazionale invocato.

Il secondo motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratto decidendi, considerato che è irrilevante l’intento fraudolento in ordine all’accertata illegittimità della detrazione; illegittimità la cui sussistenza non richiede una specifica intenzione illecita.

Infine, l’inammissibilità del terzo motivo deriva dal fatto che non è stata esplicitata (e comunque non risulta) la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, poichè non è stata indicata, e non emerge, l’incidenza sull’oggetto del giudizio dell’eventuale illegittimità costituzionale della norma indicata (non sono state dedotte in giudizio prove testimoniali).

In particolare, circa la denunciata illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, occorre richiamare l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale posto dal predetto art. 7 si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perchè assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (Cass., n. 8369 del 5.4.2013).

Ora, la doglianza afferente alla preclusione dell’audizione dei testimoni non tiene conto del fatto che, alla stregua del citato orientamento, le dichiarazioni rese dai terzi ed acquisite nel processo tributario hanno valore di indizi, e non di piena prova (quale potrebbe essere la deposizione di un testimone secondo le norme del c.p.c.) concorrendo al convincimento del giudice unitamente ad altri elementi.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibili i motivi del ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 7300,00, per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2017

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