Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22097 del 31/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 31/10/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 31/10/2016), n.22097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13346-2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO 71 presso

lo studio dell’avvocato PIERPAOLO BAGNASCO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CIARAMELLA giusta procura speciale a margine

dell’atto di costituzione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 434/23/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI DEL 29/10/2013, depositata l’11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Giuseppe Ciaramella difensore del resistente che si

riporta agli scritti e chiede l’inammissibilità o il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

B.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per TARSU per l’anno (OMISSIS) – è stato respinto l’appello proposto dal menzionato contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Caserta n. 406/05/2011 che aveva già respinto il ricorso della parte contribuente, sicchè il provvedimento impositivo è stato integralmente confermato.

La sentenza impugnata – premesso che si trattava di immobile sito in Caserta ed adibito ad uso di studio di avvocato – ha ritenuto che nella pronuncia di primo grado erano stati individuati elementi di fatto incontrovertibili concernenti i dati catastali dell’immobile, la fornitura di energia elettrica ed idrica, tutti convergenti sulla posizione del ricorrente. D’altronde, era del tutto irrilevante la condizione di proprietaria della moglie del ricorrente (siccome è “l’occupante” l’onerato del pagamento della tassa) ovvero la circostanza che la figlia del ricorrente medesimo risultasse risiedere nell’immobile stesso, atteso che la residenza “è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” e non avendo fatto la medesima alcuna dichiarazione di denuncia ai fini della pagamento della Tarsu per l’anno (OMISSIS). D’altronde, l’albo degli avvocati di S.M. Capua Vetere riportava come sede del ricorrente appunto l’indirizzo dell’immobile in questione ed elementi confessori potevano pure desumersi dalla delega di data 31.10.2011 sottoscritta dal ricorrente ove pure risultava l’indirizzo dell’immobile in questione riferito alla sede di svolgimento dell’attività di avvocato. Perciò non risultava dubbio che nell’immobile medesimo la parte ricorrente avesse svolto l’attività di avvocato nell’anno (OMISSIS).

La parte contribuente ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi.

L’Amministrazione comunale non si è difesa se non con costituzione volta alla sola conservazione della facoltà di partecipazione all’udienza di discussione.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Ed infatti con il primo motivo (rubricato come: “Violazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2967 c.c.”) la parte ricorrente si duole che i giudicanti abbiano “posto a fondamento della loro decisione fatti che non risultano dai documenti versati in atti dalla stessa controparte” e cioè “elementi immaginari ed inventati di sana pianta, per i quali non vi è alcun riscontro nella documentazione depositata da controparte”.

Il motivo appare inammissibilmente formulato, attenendo non alla tipologia della violazione di norme di legge bensì a quella della violazione degli obblighi che concernono l’esame dei fatti di causa e delle fonti di prova, che la parte ricorrente avrebbe dovuto censurare con altro mezzo. Per non dire del fatto che la parte ricorrente elude l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo trascritto o dettagliato il contenuto specifico dei documenti a cui ha fatto riferimento.

Dalla stessa genericità è affetto anche il profilo della censura fondato sulla violazione dell’art. 2697 c.c., essendosi la parte ricorrente limitata alla deduzione del fatto che il giudicante avrebbe ritenuto assolto l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione “solo con deduzioni, senza alcun riscontro con prove documentali e senza valutare i documenti depositati dal ricorrente”.

Con il secondo motivo (centrato sulla “nullità del procedimento per errori in procedendo”) la parte ricorrente si duole per avere il giudicante “totalmente omesso l’esame della documentazione depositata dal ricorrente, senza fornire motivazione circa l’omesso esame”.

Anche detto motivo è affetto dallo stesso vizio di inammissibilità del motivo che precede, non avendo la parte ricorrente identificato alcuna norma processuale violata ed essendosi doluta -invece- di omesso esame delle fonti di prova (peraltro non specificamente identificate con riguardo al dove ed al quando esse sarebbero state versate agli atti e con riguardo al loro preciso contenuto).

Quanto al terzo motivo (improntato alla “violazione dei principi del giusto processo, con consequenziale errore in procedendo”), con esso la parte ricorrente lamenta che il giudicante abbia attribuito valore confessorio ad un documento (delega al ritiro di copie di atti) non facente pare dei documenti depositati ed offerti come prova, pur versato in atti. Sul punto “la legge è tassativa: il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e, certamente, non può attribuirsi alcun valore ad una delega a ritiro atti….non essendo stata proposta come prova da alcuna parte”. D’altronde, il documento appariva datato 31.10.2011 e da ciò il giudicante aveva tratto argomenti per la debenza dell’annualità (OMISSIS).

Anche detto motivo è stato inammissibilmente proposto, vuoi perchè la parte ricorrente non ha individuato alcuna norma di cui si assume la espressa violazione, e neppure ha chiarito la ragione (salvo per assioma) per la quale sarebbe stato dal giudicante violato il principio del giusto processo, vuoi perchè la doglianza concernente l’inferenza che il giudicante ha tratto dal contenuto del documento in questione non può essere riferita (per come è stata prospettata) all’archetipo del vizio di violazione di norme di legge.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 5 dicembre 2015.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;

che la sola parte ricorrente ha depositato memoria il cui contenuto non induce la Corte a rimeditare le ragioni su cui si fonda la proposta del relatore;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, attese le modalità con cui la parte vittoriosa si è costituita.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2016

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