Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 22097 del 25/10/2011

Cassazione civile sez. II, 25/10/2011, (ud. 28/09/2011, dep. 25/10/2011), n.22097

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2879-2006 proposto da:

MARINO SOLAI SNC, in persona dell’Amministratore sig. M.

S., P. IVA (OMISSIS) selettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PORTUENSE 104, presso la Sig.ra DE ANGELIS ANTONIA, rappresentato

e difeso dagli avvocati CHESSA GUIDO, CHESSA MIGLIOR GUIDO;

– ricorrente –

contro

TURMO TRAVEL SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

sul ricorso 6910-2006 proposto da:

TURMO TRAVEL SRL (OMISSIS), in persona dei suoi amministratori e

legali rappresentanti, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI

ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ADRIANO

GIOVANNI;

– controricorrenti ricorrenti incidentali –

contro

MARINO SOLAI SNC in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 509/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 31/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2011 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato ANGELETTI Alberto, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 2.5.90 al Presidente del tribunale di Tempio Pausania, la Snc Marino Solai deduceva che il 9.9.88 aveva concluso con la Snc Turmo Travel un contratto d’appalto per i lavori di realizzazione d’un capannone industriale, da costruirsi con strutture prefabbricate in cemento armato nella zona industriale di Olbia per il corrispettivo di L. 124.000.000 più iva; che, ultimata la costruzione del manufatto, aveva diffidata la Turmo Travel, al pagamento del saldo, ma la stessa non vi aveva provveduto ed aveva anzi contestato l’esecuzione dell’opera a regola d’arte, proponendo, il 4.10.89, ricorso al tribunale di Tempio Pausania per accertamento tecnico preventivo al fine di verificare i vizi ed i difetti del manufatto. Precisava la ricorrente che il CTU nominato da giudice, aveva escluso nell’opera inconvenienti gravi e tanto meno tali da determinare pericoli di crollo, eliminando dunque ogni dubbio circa la realizzazione a regola d’arte dell’opera appaltata, per cui essa ricorrente aveva intimato formalmente alla Turmo Travel il pagamento di L. 54.064.000, ottenendone ancora un rifiuto; tutto ciò premesso, chiedeva, nel fondato timore di perdere le garanzie del credito, il sequestro conservativo sui beni della Turmo Travel fino alla concorrenza di L. 100.000.000.

Il Presidente del tribunale autorizzava con provvedimento del 7.5.90, fino alla concorrenza di L. 70.000.000 il richiesto sequestro, che riceveva esecuzione sul capannone oggetto dell’appalto e sul terreno cui lo stesso accedeva.

Quindi, la Snc Marino Solai, con atto notificato il 1.6.90 conveniva in giudizio la Snc Turmo Travel innanzi allo stesso tribunale per ottenerne la condanna, previa convalida del sequestro, al pagamento della somma predetta, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, nonchè al risarcimento de danno, da quantificarsi in corso di causa.

Si costituiva la Turmo Travel rilevando, in ordine all’eseguito sequestro, che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 671 c.p.c., non essendo ravvisabile alcun periculum in mora, stante la buona situazione patrimoniale propria e dei propri soci, per cui, avendo il sequestro ad essa provocato gravissimi danni, ne chiedeva il risarcimento, anche ex art. 96 c.p.c., in misura non inferiore a L. 200.000.000. Ribadiva poi nel merito che l’opera oggetto dell’appalto non era stata eseguita a regola d’arte, come stabilito dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, per cui, invocava in riconvenzionale la garanzia prevista dall’art. 1667 ss. c.c. e chiedeva condannarsi la controparte a risarcirle i danni dai denunziati vizi subiti, cui andavano aggiunti quelli per l’abbandono dei lavori e la mancata consegna dell’opera, nonchè quelli conseguenti al mancato uso dell’immobile da parte d’essa committente, rilevando pertanto che in dipendenza di ciò, aveva legittimamente esercitato il diritto di sospendere il pagamento del residuo a saldo del prezzo convenuto.

Espletata l’istruttoria, l’adito tribunale di Tempio Pausania, con sentenza 23.09.93, non convalidava il sequestro; rigettava la domanda proposta dalla snc Marino Solai; condannava quest’ultima ad eliminare, a proprie spese, i vizi e le difformità dell’opera, come elencati nella consulenza tecnica d’ufficio del 27.02.90, entro il termine di sei mesi dalla data di avviso del deposito della sentenza;

rigettava infine la domanda di risarcimento dei danni proposta in via riconvenzionale dalla convenuta Turmo Travel. Avverso tale sentenza quest’ultima, proponeva appello dolendosi della mancata condanna della controparte al risarcimento dei danni per i vari capi richiesti e per responsabilità processuale aggravata, nonchè domandando il rimborso della somma di L. 43.412.000, che asseriva di aver spesa per aver provveduto direttamente all’eliminazione dei vizi dell’opera.

Resisteva la Marino Solai, proponendo, a sua volta, appello incidentale; si doleva i che il primo giudice, accertati il rapporto d’appalto e l’esistenza d’alcune difformità dell’opera, avesse condannato l’appaltatore all’eliminazione dei vizi, nei limiti dell’elenco formato dal CTU, ma avesse rigettato la domanda proposta dall’appaltatore stesso intesa alla condanna della controparte al pagamento del residuo corrispettivo di L. 54.064.000, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi di legge ed al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in separata sede.

Quindi la sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, con sentenza 22.11.96, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale; condannava pertanto la Turmo Travel al pagamento del corrispettivo ancora dovuto di lire 54.064.000 oltre gli interessi legali.

Riteneva che i vizi dell’opera erano piuttosto modesti, di talchè appariva ingiustificato il rifiuto della committente a riceverne la consegna al termine; convalidava il sequestro osservando che sussistevano tanto il fumus boni iuris, rappresentato dal corrispettivo dell’appalto, quanto il pericuium in mora, rappresentato dal fondato timore di perdere la garanzia del credito, mentre la committente non aveva dimostrato che l’appaltatrice avesse agito senza la normale prudenza e tanto meno con colpa grave.

Rigettava per carenza di prova la domanda di risarcimento dei danni subiti dall’appellante principale, per l’abbandono dei lavori da parte dell’appaltatrice nonchè per l’omessa consegna di quelli eseguiti ed in fine, per quelli derivatile dal non aver potuto usufruire del manufatto pure per fatto dell’appaltatrice.

Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la Turmo Travel con tre motivi;resisteva la Marino Solai con controricorso. La Corte di Cassazione con sentenza n. 1836/2000 del 18.2.200 accoglieva il primo ed il 2^ motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassava e rinviava anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

La Corte di legittimità accoglieva il 1 motivo riconoscendo che il giudice d’appello non aveva motivato sulla sussistenza del periculum in mora, per cui la questione della convalida del sequestro andava esaminata ex novo, così come quella della 2^ domanda conseguente il risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.. Accoglieva anche il 2^ motivo, sotto un primo profilo escludendo che l’art. 612 c.p.c. costituisse l’unico rimedio cui potesse ricorrere la Turmo Travel; da ciò la legittimità della proposizione della domanda in appello di risarcimento dei danni, senza che la mancata esecuzione di controparte costituisse una limitazione alla proposizione della stessa. Accoglieva anche il secondo profilo della doglianza riguardante il rigetto delle domande risarcitorie concernenti i danni derivati secondo la Turno Travel dalla mancata disponibilità dell’opera, rilevando come il giudice d’appello avesse rigettato la prova testimoniale e quella di CTU sulla base di considerazioni non coerenti con il contenuto della richiesta istruttoria della parte.

Riteneva infine assorbito il terzo motivo relativo al mancato accoglimento dell’eccezione inadempienti non est adimplendum. La causa veniva quindi riassunta dalla Turmo Travel; si costituiva la Marino Solai insistendo per il rigetto dell’avversa impugnazione e per l’accoglimento dell’appello incidentale relativo alla convalida del sequestro, la condanna della controparte al saldo dovuto, oltre accessori di legge. L’adita Corte d’Appello di Cagliari con sentenza n. 509/2004 depos. in data 31.12.2004, previo espletamento delle prove per testi e CTU, convalidava il sequestro conservativo e condannava la Marino Solai at risarcimento del danno in favore della Turmo Travel in esito ai difetti dell’opera oltre che il danno per ritardo nell’adempimento, liquidandolo all’attualità in Euro 31.796,82; rigettava le altre domande da essa proposte, nonchè l’appello incidentale della Marino Solai.

Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione la Marino Solai sulla base di 2 censure; resiste con controricorso la Turmo Travel che propone altresì ricorso incidentale; entrambe e parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi.

Passando all’esame del ricorso principale, con il 1^ motivo esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’artt. 1223 e 1224 c.c.; nonchè l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Deduce che il giudice di rinvio avrebbe “del tutto immotivatamente” calcolato la rivalutazione monetaria sulla somma di L. 21.718.790 (stimata dal CTU quale rimborso dovuto alla Turmo Trave delle spese occorrende per l’eliminazione dei lamentati difetti di costruzioni) facendola decorrere dalla data dell’illecito denunziato (4.10.1989), piuttosto che da quella della stima dei danni contenuta nella stessa relazione del CTU, atteso che i valori stimati si riferivano non al tempo dell’illecito, ma a quello delle operazioni peritali. Sul punto la sentenza non avrebbe fornito alcuna motivazione nè da essa risulta che la Corte distrettuale abbia individuato nella relazione peritale elementi certi dai quali dedurre che i valori stimati si riferissero al tempo dell’illecito e non a quello del compimento delle operazioni peritali.

Ad avviso del Collegio la doglianza è inammissibile in quanto non rispecchia i principi di autosufficienza. Trattasi invero di circostanza contestata, perchè, sostiene il controricorrente, in nessuna parte della relazione del ctu si legge che le valutazioni erano riferite all’attualità, alla data dell’accertamento peritale e non invece a quella dell’illecito contrattuale, come normalmente avviene. Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso quelle parti della relazione del CTU da cui a suo avviso poteva dedursi che il calcolo era stato operato dall’ausiliario all’attualità anzichè alla data dell’illecito.

Con il 2^ motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 e 1224 c.c. e degli art. 99 e 112 c.p.c.;

nonchè l’omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo. La sentenza sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione in quanto il danno da lucro cessante non era stato esplicitamente chiesto dall’interessato, atteso che la sua domanda risarcitoria non aveva portata generale ma era limitata ad alcune voci specifiche di danno (danni conseguenti all’abbandono dei lavori e danni rappresentati dalla spesa necessaria per l’eliminazione dei vizi dell’opera).

La doglianza non ha pregio.

Si rileva invero che al di là delle espressioni lessicali usate, è evidente l’intento della Termo Travel di chiedere il risarcimento del danno nella sua interezza, in modo tale da comprendere sia il danno emergente che il lucro cessante; prova ne sia che nelle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, si fa espresso riferimento oltre che alle singole voci di danno, anche agli interessi e alla svalutazione monetaria . Al riguardo non è inutile ricordare che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi ed. compensativi può costituire appunto una modalità liquidatoria de possibile danno da lucro cessante (Cass. n. 10193 del 28/04/2010).

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il 1^ motivo la Turmo Travel denuncia la violazione dell’artt. 671, 612, 96 e 116 c.p.c. nonchè il vizio di motivazione. Deduce che erroneamente era stato convalidato il sequestro conservativo concesso, mancando entrambi presupposti previsti dall’art. 671 c.p.c., fumus e periculum in mora.

Invero la Turmo Travel come pure i suoi soci, era proprietaria di un ingente patrimonio mobiliare e immobiliare valutabile nell’ordine di diversi miliardi , situazione ben nota a controparte che nessuna prova aveva offerto circa il paventato periculum. La doglianza è priva di pregio risolvendosi in una questione di merito, incensurabile in sede di legittimità attesa l’ampia, congrua e convincente motivazione del giudice a quo su tale specifico punto (v.

sentenza pag. 6-7). La Corte sarda ha ritenuto che la Marino Solai avesse fornito la prova del periculum consistente tra l’altro nel reiterato comportamento di rifiuto di pagamento del debito anche in presenza di un accertamento tecnico che aveva dimostrato che i vizi dedotti dalla committente in realtà erano di portata assai limitata, senza apprezzabile influenza sul concreto utilizzo del manufatto.

Peraltro in tema di sequestro conservativo – secondo la giurisprudenza di questa Corte – il requisito del “periculum in mora” può essere desunto non solo da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, ma anche da elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all’adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio, sottraendolo all’esecuzione forzata (Cass. n. 6042 del 17/06/1998).

Passando all’esame del 2^ motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 1223 e 1224 c.c. nonchè il vizio di motivazione. Lamenta il mancato riconoscimento da parte della Corte sarda dei danni da ritardata consegna ed uso del capannone nonchè l’esecuzione dei lavori per ovviare i vizi accertati; censura la motivazione del giudice, secondo cui nessun danno era conseguito dalla ritardata consegna del manufatto avendo essa esponente potuto usufruire di altro immobile di sua proprietà e perchè infine il ritardo non fu del tutto causato dal debitore. In realtà con l’ultimazione dei lavori più urgenti e necessari, la Turmo Travet potè usufruire dell’opera soltanto nel maggio 1990, cioè con un ritardo di ben 9 mesi subendo un danno pari a Euro 4.732,49 al mese.

La doglianza è infondata e si risolve anch’essa una questione di merito, incensurabile in sede di legittimità.

La Corte distrettuale ha invero ritenuto con motivazione diffusa, congrua e priva di vizi logici e giuridici che non erano stati provati i danni conseguenti all’allegato ritardo nella consegna del capannone , anche con riferimento alla natura dei vizi riscontrati che non erano di entità tale da non consentire la fruizione dello stesso capannone, di fatto ugualmente utilizzato dalla Turmo Travel.

L’uso del manufatto d’altra parte – come sottolineato dal CTU – era comunque subordinato all’esecuzione delle ulteriori opere di rifinitura necessarie per renderlo agibile (impianti, infissi, ecc.), opere che però non erano comprese nell’appalto della Marino Solai. I vizi imputabili a quest’ultima dunque non impedivano, una volta accertati, l’utilizzo del capannone se non in conseguenza del mancato svolgimento da parte della Turmo Travel, delle ulteriori necessarie lavorazioni per le opere di rifinitura del capannone stesso.

Conclusivamente dev’essere rigettato il ricorso principale e quello incidentale: Stante la reciproca soccombenza le spese processuali sono compensate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2011

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